La legislazione italiana sulle armi è la disciplina giuridica sulle armi vigente nella Repubblica Italiana. Per diversi aspetti applicativi ed esplicativi vi sono le circolari del Ministero dell'Interno.

Evoluzione storica Dopo la proclamazione del Regno d'Italia la normativa principale venne raccolta nel TULPS e nel relativo regolamento di attuazione. La versione del 1926 di tale norma introduce un registro in cui vengono annotate le cessioni di armi effettuate dagli armieri e l'obbligo di identificare gli acquirenti di armi mediante documento di identità; mentre nel nuovo testo del 1931 viene introdotto l'obbligo di denuncia delle armi. Inoltre in base al testo unico le armi prodotte fino al 1890 erano considerate "antiche" e come tali trattate in modo diverso da quelle considerate "moderne", il successivo sviluppo tecnologico così come il loro uso è stato quindi preso in considerazione dal legislatore solo dopo la fine della prima guerra mondiale.

Non erano tuttavia previste licenze particolari per la detenzione e l'acquisto di armi, tuttavia negli anni 1950 dopo i fatti di Terrazzano - che ebbero risalto nelle cronache del tempo a livello nazionale - venne emanato il decreto legge 22 novembre 1956, n. 1274 - convertito in legge 22 dicembre 1956, n. 1452 - che modificò il TULPS che introdusse per la vendita e la cessione di armi, il requisito del possesso della licenza di porto d'armi in Italia ovvero di apposito nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore competente.

La normativa è stata più volte modificata nel corso del tempo, tra gli atti rilevanti si possono annoverare la legge 18 aprile 1975, n. 110 di modifica del TULPS in senso più restrittivo, la legge 25 marzo 1986, n. 85 sulle armi sportive, la legge 9 luglio 1990, n. 185 sul commercio delle armi, il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 527, di recepimento della direttiva 91/477/CEE, il Decreto del Ministero dell'interno 9 agosto 2001 n. 362 sulle armi ad aria compressa, il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 104 - emanato in attuazione della direttiva dell'Unione Europea 2017/853 - tale decreto ha apportato modificazioni in tema di classificazione delle armi ed ha introdotto alcuni divieti, restrizioni e limitazioni per i privati.

Quadro generale Definizioni e prescrizioni normative

La legge italiana distingue tra arma propria ed arma impropria, disciplinandone l'utilizzo delle prime e vietando in modo assoluto il porto delle seconde senza un giustificato motivo. In particolare, secondo gli articoli 585 e 704 del codice penale italiano s'intendono per armi quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, nonché le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti e i gas asfissianti o accecati. Tali disposizioni sono completate dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, che agli art. 1 e 2 fornisce rispettivamente ulteriori definizioni di arma e - per le armi da fuoco - di arma comune da sparo. Dal punto di vista delle autorizzazioni ottenibili si distingue tra due tipologie di licenze, una per la detenzione ed una per il porto. Circa le armi da fuoco, è ammessa la detenzione ed il porto di armi semiautomatiche entro particolari limiti e caratteristiche, sono vietate le armi automatiche. La distinzione tra porto e trasporto sono state oggetto di alcune circolari ministeriali, tra cui ad esempio quella del 14 febbraio del 1998.

Le armi ammesse al commercio sono quelle che rispettano determinati parametri accertati dal Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali" (BNP); vi sono poi alcuni tipi di armi dette a "modesta capacità offensiva" (MCO) che non necessitano di porto d'armi se certificate dal Banco Nazionale di Prova come incapaci di erogare un'energia cinetica superiore a 7,5 Joule, i quali devono essere misurati in volata e garantiti dal fabbricante/assemblatore/importatore tramite l'apposizione del numero di conformità (rilasciato dal BNP) e di un marchio (registrato presso il BNP) su ogni esemplare da immettere sul mercato, in modo da attestare la conformità di ogni singolo esemplare con quello a suo tempo certificato dal BNP. La vendita o la cessione di armi comuni a privati privi di licenza di porto d'armi è possibile ai soli soggetti che abbiano raggiunto la maggiore età ottenendo dal questore apposita autorizzazione, detta formalmente nulla osta. Esso consente l'acquisto di armi e munizioni nelle quantità specificate e il trasferimento dal luogo di acquisizione fino al luogo di detenzione. Ai sensi d.lgs. 10 agosto 2018, n. 104, i caricatori delle armi da fuoco sono soggetti ad obbligo di denuncia solo se superiori a 10 colpi per arma lunga o 20 se per arma corta, e dopo l'abolizione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo a decorrere dal 1º gennaio 2012, tutte le armi possono essere prodotte e importate solo previa classificazione da parte del BNP non dovendo più recare alcun numero di catalogo che non costituisce più segno distintivo la cui mancanza rende l’arma clandestina. La modifica delle armi è vietata se le rende più micidiali, occultabili o potenti. Per le armi da fuoco, l'alleggerimento dello scatto, l'applicazione di sistemi di puntamento, spegnifiamma, compensatori non è considerata modifica d'arma. È inoltre ammessa la detenzione di armi semiautomatiche entro particolari limiti e caratteristiche, mentre è vietata quella di armi automatiche. Chi possegga armo consentite dalla legge ma ne ometta denuncia alle autorità preposte commette il reato di "detenzione abusiva di armi".

Autorizzazioni e limiti per detenzione, porto e trasporto

Una licenza di detenzione d'armi in corso di validità è titolo valido per l'acquisto e detenzione di qualunque arma autorizzata dal Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali e del relativo munizionamento nei limiti posti dalla legge. Il nulla osta all'acquisto di armi e munizioni autorizza, implicitamente, il trasporto degli oggetti acquistati esclusivamente per raggiungere il luogo di detenzione.

Qualunque licenza di porto consente al titolare, oltre l'acquisto, anche il trasporto e la detenzione di armi. In particolare la licenza per "difesa personale", di "porto di fucile per uso caccia" e di "porto di fucile per tiro a volo" consentono acquisto e detenzione di:

Armi Una quantità "illimitata" di armi da caccia, ovvero lunghe, non a gas compressi e non somiglianti ad armi da guerra; Fino ad un massimo di dodici armi sportive, ovvero classificate dal Banco Nazionale di Prova come tali; Fino ad un massimo di tre armi comuni, ovvero non da caccia e non sportive. Queste armi sono le uniche a poter essere portate per difesa personale dagli aventi titolo, e inoltre non possono essere oggetto di comodato tra soggetti privati. Fino ad un massimo di otto armi antiche, artistiche o rare, ovvero fabbricate anteriormente al 1890 o decretate dal Ministero per i beni culturali; Munizioni Per pistola o rivoltella: fino ad un massimo di 200 colpi con obbligo di denuncia. Rientrano in questa categoria anche le munizioni destinate ad armi lunghe camerate per un calibro da arma corta o un calibro non da caccia. Per fucile da caccia: fino ad un massimo di 1.500 colpi totali, con obbligo di denuncia delle munizioni per arma a canna rigata e di quelle a palla per arma a canna liscia; le munizioni spezzate per arma a canna liscia sono soggette ad obbligo di denuncia solo al raggiungimento di 1000 colpi totali, ovvero rientrano in questo conteggio anche le altre munizioni da caccia già soggette ad obbligo di denuncia. Munizioni a salve: sono soggette ad obbligo di denuncia solo se destinate ad un'arma vera, e pertanto in questo caso fanno cumulo con le normali munizioni. Reintegro munizioni: non è soggetto a denuncia, purché non venga mai superato il numero di munizioni denunciato originariamente. Licenza Prefettizia: è facoltà del Prefetto concedere ai tiratori sportivi agonisti (previa specifica richiesta e8 dimostrazione dello status di tiratore agonista) una speciale licenza che consente la detenzione di ulteriori 1500 colpi per arma corta in aggiunta ai 200 consentiti di base. Tale licenza abilita anche al trasporto di un numero massimo di 600 colpi per arma corta. Polvere da sparo Al tiratore è inoltre concesso acquisto e detenzione di polveri da lancio ai fini della ricarica delle munizioni sparate, nella quantità massima di 5 chili rappresentati dalla somma della quantità di polvere detenuta più la quantità di polvere equivalente (PE) alle munizioni detenute, secondo le equivalenze di legge. Un titolare di porto d'armi che abbia denunciato la detenzione di 200 colpi per pistola o rivoltella (0,05 kg di PE) più 1.500 per arma da caccia (2, 68 kg PE) e 1.700 capsule di innesco (0,08 kg di PE) potrà legalmente detenere nelle modalità stabilite dalla legge, fino ad un massimo di 2,2 kg di polveri da lancio. Anche il reintegro della polvere non è soggetto a denuncia, fermo restando il non superamento del quantitativo denunciato originariamente.

La licenza per collezione di armi necessaria per acquisto e detenzione per fini collezionistici di armi artistiche, tare e antiche (art. 30 TULPS) consentendo di superare i normali limiti di armi detenibili secondo le previsioni di legge. Le armi inserite in collezione non possono essere portate ed è vietato detenere munizioni ad esse destinate, a meno che non si abbia altre armi di pari calibro fuori dalla collezione, anche se la licenza ha durata permanente (art. 32 TULPS). L'art. 5 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 104 stabisce che possono essere solamente presso un poligono di tiro per prova di funzionamento a intervalli non inferiori a 6 mesi, e per ogni occasione è consentito l'acquisto di 62 cartucce non soggette a denuncia, che andranno consumate entro 24 ore dall'acquisto. Al di fuori di tale ipotesi non è consentito detenere munizioni per tali armi.

Le armi e le munizioni acquistate, se soggette ad obbligo di denuncia, devono essere denunciate all'autorità di PS del luogo di residenza o domicilio entro 72 ore dalla transazione, anche per via telematica (PEC). Sarà necessaria una nuova denuncia in caso di variazione del luogo di detenzione. Riguardo le norme sul trasporto, il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 impone che le armi da fuoco trasportate a bordo di treni siano smontate e scariche e le relative munizioni debbano essere all'interno di contenitori separati dalle medesime; la successiva circolare del Ministero dell'interno del 14 febbraio 1998 ha chiarito ulteriormente l'argomento.

Importazione ed esportazione

Riguardo alla disciplina sulle importazioni ed esportazioni di armi da guerra, era in principio regolata dall'art. 28 del TULPS e dagli articoli 41-58 del relativo regolamento di attuazione (R.D. 6 maggio 1940, n. 635); una nuova disciplina venne stabilita poi con l'approvazione della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Secondo la norma del 1990 è necessaria una licenza per ogni spedizione di armi (in transito, importazione o esportazione), indicante quantità e specie di ogni materiale trasportato (e le modalità logistiche del trasporto: peso e dimensione di ogni cassa o pianale, con il relativo contenuto). Il materiale può essere sottoposto a controlli in dogana, ovvero nei luoghi di consegna indicati nella documentazione (apertura degli imballi, controllo inventariale delle quantità di ogni particolare, della conformità agli eventuali disegni tecnici allegati).