Il referendum abrogativo in Italia del 1999 si tenne il 18 aprile ed ebbe ad oggetto l'abolizione della quota proporzionale prevista dalla legge elettorale.

Alla consultazione parteciparono il 49,6% degli elettori che si espressero per il "sì" al quesito (91,5%): erano circa i voti mancanti per superare il quorum del 50%.

La Corte costituzionale, in sede di giudizio di ammissibilità della richiesta di referendum, ne escluse espressamente la natura manipolativa: l'abrogazione del riparto proporzionale del 25% dei seggi, non assegnati nei collegi uninominali, non si sarebbe tradotta nella produzione di nuove norme (nella specie, in ordine all'aumento del numero dei collegi e alla loro conformazione), ma nell'espansione di una norma già esistente, già contenuta nella legge elettorale, basata sul recupero dei candidati nei collegi uninominali con le cifre elettorali individuali più elevate (al pari di quanto previsto per l'elezione del Senato). La normativa di risulta, dunque, non avrebbe determinato alcuna lacuna, caratterizzandosi invece come auto-applicativa.

Nel 2020, la Corte costituzionale dichiarerà inammissibile un quesito referendario volto ad abolire la quota proporzionale prevista dalla legge elettorale (legge Rosato), denunciandone, in questo caso, il carattere "eccessivamente manipolativo".

Premessa storica Dopo il fallimento della bicamerale presieduta da Massimo D'Alema, due comitati si mossero per arrivare definitivamente alla riforma del sistema elettorale maggioritario: quello formato da Mario Segni e Antonio Di Pietro e l'iniziativa autonoma della Lista Pannella.

Dopo il voto degli italiani nei referendum del 1991 e 1993 a favore del sistema elettorale maggioritario, e dopo il voto parlamentare che introdusse la legge Mattarella che prevedeva il sistema maggioritario per l'elezione di Camera e Senato, mantenendo tuttavia un 25% di seggi assegnati con metodo proporzionale, si richiedeva una nuova abrogazione delle leggi elettorali di Camera e Senato (i Radicali avevano già presentato quesiti analoghi nel 1995 e 1997).

Le due iniziative in materia elettorale avevano inizialmente obiettivi diversi, tuttavia ben presto i referendari unirono le forze in un'unica richiesta che mirava ad eliminare la regola (e le disposizioni collegate) del voto di lista quale presupposto per l'assegnazione, con metodo proporzionale, del 25% dei seggi per l'elezione dei deputati.

Anche in questo caso la strategia scelta per boicottare il referendum, da parte dei partiti contrari, fu quella di invitare gli elettori a non presentarsi alle urne: d'altronde la politica estera aveva in quel frangente la maggiore attenzione dei mezzi di comunicazione, essendo in corso la guerra del Kosovo, di cui l'Italia era partecipe.

Quesito Colore scheda: giallo Titolo: Abolizione della quota proporzionale nelle elezioni della Camera dei deputati (primo tentativo). Descrizione: Promosso da Mario Segni e Antonio Di Pietro.

REFERENDUM POPOLARE"Volete voi che sia abrogato il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, nº 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, nº 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, nº 534, limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale."; comma 4, limitatamente alle parole: "in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti", nonché alla parola: ", 83";

Articolo 4, comma 2, nº 1) limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale" nonché alle parole: ", comma 1" e nº 2): "un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore.";

Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di candidati" e alle parole: "o le liste medesime nelle singole circoscrizioni"; comma 2, limitatamente alle parole: "le loro liste con"; comma 3, limitatamente alle parole: ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,";

Articolo 16, comma 4, primo periodo limitatamente alle parole: "e delle liste" e secondo periodo limitatamente alle parole: "e delle liste";

Articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati";

Articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale"; comma 2, limitatamente alle parole: ", nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, nº 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore";

Articolo 18-bis;

Articolo 19;

Articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei candidati o", alle parole: "e della lista dei candidati", nonché alle parole: "; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle parole: "l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente alle parole: "di lista", nonché alle parole: "Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali."; comma 6, limitatamente alle parole: "più di una lista di candidati né"; comma 7, limitatamente alle parole: "della lista dei candidati o", nonché alle parole: "la lista o"; e comma 8: "La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.";

Articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati presentata", nonché alle parole: "e a ciascuna lista";

Articolo 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; nº 1), limitatamente alle parole: "e le liste"; nº 2), limitatamente alle parole: "e le liste"; nº 3), limitatamente alle parole: "e le liste" e alle parole: "riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-bis cancellando gli ultimi nomi;"; nº 4), limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i nomi"; nº 5), limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i nomi"; nº 6): "cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;"; comma 2, limitatamente alle parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni da questo apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o modificate";

Articolo 23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di lista";

Articolo 24, comma 1, nº 1), limitatamente alle parole: "e delle liste"; nº 2), limitatamente alle parole: "e delle liste" nonché alle parole: "analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;"; nº 3), limitatamente alle parole: "di lista e"; nº 4), limitatamente alle parole: "e le liste"; nº 5), limitatamente alle parole: "e delle liste";

Articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole: "e all'art. 20", nonché alle parole: "o della lista"; ultimo comma, limitatamente alle parole: "e di lista", alle parole: "e delle liste dei candidati", alle parole: "e di lista", nonché alle parole: "e delle liste";

Articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di candidati";

Articolo 30, comma 1, nº 4), limitatamente alle parole: "e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione", e nº 6), limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole: ", di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione", alla parola: ", C", alle parole: "e di tutte le liste", nonché alle parole: "nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali" e alle parole: "Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi.";

Articolo 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste";

Articolo 42, comma 4, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 7, limitatamente alle parole: "due copie del manifesto contenente le liste dei candidati nonché";

Articolo 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

Articolo 48, comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e alle parole: "o della circoscrizione";

Articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e";

Articolo 58, comma 1, limitatamente alla parola: "rispettive", nonché alle parole: "per l'elezione del candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; comma 2, limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale" nonché alle parole: "e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta"; comma 6: "Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

Articolo 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista." e le parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale";