I referendum abrogativi in Italia del 1993 si tennero il 18 e 19 aprile ed ebbero ad oggetto otto distinti quesiti.

Alcune delle richieste referendarie furono proposte da appositi comitati, altre dalle regioni.

Contesto storico I quesiti referendari furono principalmente proposti e promossi dal comitato di Mario Segni, dal Partito Radicale, dal Comitato per la Riforma Democratica (CORID) e dagli Amici Della Terra, Comitato Socialista "Loris Fortuna".

A seguito dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (con la celebre legge 833 del 23 dicembre 1978) tutte le competenze che riguardavano la salute erano state concentrate nel SSN, incluse le competenze in materia di protezione ambientale, in base al principio che la prevenzione delle esposizioni ad agenti inquinanti presenti nell'ambiente è obiettivo primario della sanità pubblica. Questo condivisibile principio venne però anche strumentalizzato per far sì che tutti gli aspetti della prevenzione dovessero essere perseguiti sotto la supervisione della professione medica; le strutture preposte erano inoltre palesemente insufficienti e inadeguate. Vi furono alcuni tentativi di riforma della materia, i quali però non giunsero mai a compimento poiché alla creazione di una struttura tecnico-scientifica indipendente si opponevano per ragioni diverse praticamente tutti i portatori di interessi: Confindustria, i ministeri, le regioni, persino le maggiori associazioni ambientaliste. Gli Amici Della Terra pensarono di provare a sbloccare l'impasse mediante una forzatura referendaria; il referendum fu proposto nel pacchetto Segni-Giannini, ma le firme furono raccolte principalmente con l'opera del Partito Radicale.

Con il referendum abrogativo di parte della «legge Jervolino-Vassalli» si chiedeva: l'abolizione delle norme (art. 76) che prevedevano sanzioni penali per l'uso personale delle sostanze illecite; l'abrogazione della cosiddetta «dose media giornaliera», vale a dire del criterio meccanico (art. 75 e 78) che sanciva lo spartiacque fra l'uso personale e lo spaccio, e quindi fra la sanzione amministrativa e quella penale; l'abolizione delle norme (art. 2) che consentivano al ministro della sanità la facoltà di stabilire limiti e modalità nell'uso di farmaci sostitutivi e quelle (art. 120 e 121) che imponevano al medico di famiglia di comunicare al servizio pubblico per le tossicodipendenze il nome dei loro pazienti consumatori di sostanze proibite. In merito a questo quesito fu scatenata una campagna referendaria basata su slogan, che condizionarono l'opinione pubblica. Fu più volte ripetuto che la legge mandava in galera i drogati, anche se si trattava di semplici consumatori (contro il semplice consumatore erano viceversa previste sanzioni amministrative, e solo in ultima istanza la detenzione, che veniva però immediatamente revocata se il drogato accettava di entrare in una comunità terapeutica). Il problema, casomai, era da individuarsi nello scarso personale disponibile per seguire i tossicodipendenti, che venivano affidati a iniziative singole o a strutture private; tuttavia quando fu proposta l'assunzione di un certo numero di assistenti sociali, arrivarono obiezioni e risposte negative.

I partiti ed i comitati che si schieravano contro il finanziamento pubblico dei partiti sostenevano che esso tendeva ad aumentare il carattere oligarchico, burocratico, parastatale, consociativo dei soggetti politici; la proposta alternativa era quella di «finanziare il funzionamento democratico della vita civile» con strutture «congressuali», «assembleari», nelle circoscrizioni e nei comuni, per consentire e facilitare la massima partecipazione dei cittadini; inoltre, con l'unica clausola della obbligatoria pubblicità, s'intendevano prevedere finanziamenti di altra natura: di lobby, di fondazioni, di sindacati, di cooperative, di associazioni di massa, di produttori di ogni tipo, per rilanciare il ruolo dei partiti come soggetti politici finanziati con l'attività dei militanti e dei cittadini.

Per quel che concerne la legge elettorale, furono riproposti i quesiti elettorali del Senato e dei Comuni, rivisti dopo la bocciatura della Corte costituzionale nel 1991. La stagione referendaria degli anni novanta fu caratterizzata dalla presentazione di referendum per ottenere una riforma elettorale in senso anglosassone: maggioritaria, uninominale e a un turno. La riforma del sistema elettorale era stata individuata come la chiave per la riforma dell'intero sistema politico, perché il sistema elettorale «proporzionale» era considerato lo strumento tecnico su cui si erano retti il sistema "pentapartitico" e le formule dei governi di coalizione della Prima Repubblica. Alla vigilia del voto la maggior parte dei partiti si era schierata per il maggioritario, mentre a favore del proporzionale rimasero Bettino Craxi (dimessosi da segretario del PSI due mesi prima del voto), il Partito della Rifondazione Comunista, La Rete (sebbene inizialmente avesse partecipato alla raccolta di firme in favore del referendum) e il Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale.

Furono poi aggiunti altri referendum al pacchetto: abrogativi delle norme riguardanti le nomine ai vertici delle banche pubbliche, e di soppressione dei ministeri delle Partecipazioni Statali, dell'Agricoltura, e del Turismo.

Conseguenze legislative Il successo di tutti gli otto quesiti e l'elevato afflusso alle urne degli italiani il 18 e il 19 aprile (circa il 77% degli aventi diritto) costituì una svolta di notevolissima importanza.

Il referendum sulle competenze delle USL fu quello che raccolse i maggiori consensi, e sottrasse al Servizio Sanitario Nazionale le competenze in materia di protezione ambientale. Il risultato referendario era in controtendenza rispetto al lungo e laborioso percorso legislativo che aveva portato all'istituzione del SSN (legge 833 del 23 dicembre 1978) ed al conferimento al Servizio di tutte le competenze che riguardavano la salute. Il parlamento tuttavia provvide in modo congruo rispetto a come si era manifestata la volontà popolare: con la legge 61 del 21 gennaio 1994, ottemperando contemporaneamente anche al principio di sussidiarietà promulgato dall'Unione Europea, dispose che i compiti di protezione ambientale fossero affidati ad apposite "agenzie regionali" (le attuali ARPA, le prime delle quali nacquero nel 1995 con specifiche leggi regionali in Piemonte, Toscana ed Emilia-Romagna). La legge 61, che ebbe un percorso difficoltoso e fu osteggiata in molti modi, fu approvata l'ultimo giorno della XI legislatura.

Il referendum sull'abolizione della legge «Jervolino-Vassalli» fu quello vinto dai «sì» col margine più ristretto tra tutti: circa il 55% dei voti. Si osservò inoltre che nelle città più minacciate dal fenomeno della tossicodipendenza prevalse il «no».

Contro la volontà del 90% dei partecipanti al referendum, nel 1996 venne approvata una legge sostanzialmente volta a reintrodurre il meccanismo del finanziamento pubblico dei partiti attraverso la possibilità per i contribuenti di devolvere il «quattro per mille» dell'IRPEF a questo scopo (peraltro, il cittadino disponibile non poteva finanziare il suo partito, ma era costretto a finanziarli tutti e comunque venne stabilito che fosse sufficiente il parere favorevole del 15% dei contribuenti affinché ai partiti fosse assegnato il tetto massimo stabilito dalla legge).

Con l'abrogazione della legge elettorale del Senato veniva doppiato il successo che si era avuto nel 1991 con il voto per la preferenza unica, rovesciando il principio proporzionalistico a favore di quello maggioritario"Per Mauro Calise la mobilitazione referendaria ebbe il merito di canalizzare la profonda sfiducia verso i tradizionali circuiti rappresentativi (La Terza Repubblica, Laterza, 2006)": Sofia Ventura, Così la sinistra ha aperto la strada alla destra, L'Espresso, 12 luglio 2018.. Pochi mesi dopo il voto il Parlamento approvò una nuova legge elettorale, la quale però fu aspramente criticata da Pannella che la considerava un tradimento del risultato referendario.

Quesiti Competenze USL Abrogazione delle norme sui controlli ambientali effettuati per legge dalle USL. Promosso dai Radicali.

Quesito: «Volete Voi l'abrogazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istituzione del servizio sanitario nazionale), "limitatamente a: art. 2, comma secondo, limitatamente alle parole: " h) la identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo"; art. 14, comma terzo, limitatamente alle parole: " b) all'igiene dell'ambiente"; art. 18, comma secondo: "la stessa legge attribuisce la gestione dei presidi e dei servizi di cui al precedente comma alla unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati e stabilisce norme particolari per definire: a) il collegamento funzionale e il coordinamento di tali presidi con quelli delle unità sanitarie locali interessate, attraverso idonee forme di consultazione dei rispettivi organi di gestione; b) gli indirizzi di gestione dei predetti presidi e servizi e le procedure per l'acquisizione degli elementi idonei ad accertarne l'efficienza operativa; c) la tenuta di uno specifico conto di gestione allegato al conto di gestione generale dell'unità sanitaria locale competente per territorio; d) la composizione dell'organo di gestione dell'unità sanitaria locale competente per territorio e la sua eventuale articolazione in riferimento alle specifiche esigenze della gestione"; art. 20, comma primo, lettera a), limitatamente alle parole: "di vita e", e lettera c), limitatamente alle parole "di vita e"; art. 21, comma secondo, limitatamente alle parole: "e la salvaguardia dell'ambiente", nonché alle parole: "di igiene ambientale e"; art. 22; art. 66, comma primo, lettera a), limitatamente alle parole: "compresi i beni mobili e immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi"?».

Stupefacenti e sostanze psicotrope Abrogazione delle pene per la detenzione ad uso personale di droghe. Promosso dai Radicali.