Una crisi d'impresa rileva sia dal punto di vista giuridico che aziendalistico.
Descrizione generale Lo stato di crisi di un'impresa viene definito in relazione allo stato di insolvenza come una situazione connotata da minore gravità e riguarda tutte quelle situazioni degenerative economico-finanziarie dell’impresa potenzialmente idonee a sfociare nell’insolvenza medesima. In ottica aziendalistica, la crisi si identifica come il venir meno delle condizioni di equilibrio economico e finanziario dell’impresa capaci di compromettere la prospettiva di continuità aziendale.
Evoluzione del concetto giuridico La nozione di crisi d’impresa sotto il profilo giuridico costituisce il presupposto per l’attivazione degli strumenti di composizione negoziale volti a scongiurare il fallimento. La legislazione italiana sul fallimento (Regio decreto 16 marzo 1942, nº 267) è stata profondamente riformata a partire dal 2005, soprattutto con l’introduzione della nuova disciplina del concordato preventivo (art. 160 e seguenti), dell’accordo di ristrutturazione del debito (art. 182-bis) e della transazione fiscale e previdenziale (art. 182-ter), dell’accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari (art. 182-septies) e del piano attestato di risanamento (art. 67, terzo comma, lettera d).
La rivisitazione dell’intera disciplina della legislazione concorsuale è intervenuta secondo la prospettiva moderna, sia internazionale che europea in linea con il contenuto del Chapter 11 del Bankruptcy Code, della Raccomandazione della Commissione europea del 12 marzo 2014 e del Regolamento UE 2015/848. La riforma he poggia su tre principi cardine: 1. ristrutturare e riorganizzare l’impresa nell’ottica della conservazione del valore, il “Going Concern Value”; 2. ristrutturare l’impresa in crisi con tempestività nell’ottica di un maggior successo del risanamento e a maggior vantaggio dei creditori; 3. dare all’imprenditore una seconda possibilità, la “fresh start” con un rapido accesso all’esdebitazione, il “discharge”Intervento dell'Avv. Luisa Melara of counsel Carnelutti Studio Legale Associato "Le imprese e le Banche nello stato di crisi tra competenza, responsabilità e prevenzione" del 30 aprile 2016 a Saint Vincent (AO). La prospettiva di successo dei principi della nuova legislazione concorsuale è data dal tempestivo utilizzo da parte dell’impresa degli strumenti concorsuali ai primi sintomi di crisiL'art. 160, primo comma dispone che «l'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo» e il terzo comma del medesimo articolo dispone che «ai fini del primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza».
Sul piano giuridico non è stata ancora elaborata una definizione del concetto di “crisi”. Il 1º febbraio 2017 la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenzaIl disegno di legge è stato trasmesso al Senato della Repubblica per l'approvazione, che all’art. 2 c) delega il governo a «introdurre una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, mantenendo l’attuale nozione di insolvenza di cui all’articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».
Concetto aziendalistico Nel definire il fenomeno della crisi d’impresa dal punto di vista aziendalistico si deve partire dal presupposto che essa può nascere per cause molteplici. È un processo che può crearsi per svariati motivi di gestione aziendale che aggravandosi, nell’atto finale, può culminare in insolvenza.
Natura e definizione La crisi è quindi l’atto antecedente e presupposto fondamentale per la determinazione dell’insolvenza della azienda. Per insolvenza si intende lo stato soggettivo di impotenza di chi, sovra indebitato, non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Precisamente, il termine insolvenza può avere due significati: indicando l'incapacità di pagare se riferito alla persona del debitore; e il sovra indebitamento se riferito al patrimonio. Ma, ciò posto, il concetto di insolvenza è particolarmente indefinito.
Fatte queste considerazioni, nello spiegare il concetto di crisi d’impresa, la dottrina economico-aziendale accetta come definizione prevalente "quel processo degenerativo che rende la gestione aziendale non più in grado di seguire condizioni di economicità a causa di fenomeni di squilibrio o di inefficienza, di origine interna o esterna, che determinano appunto la produzione di perdite di varia entità che, a loro volta, possono determinare l’insolvenza che costituisce più che la causa, l’effetto, la manifestazione ultima del dissesto".
Nello stabilire l’entità stessa del fenomeno bisogna accertarsi che essa sia: attendibile e puntuale: che si possa identificare con una certa precisione e in un determinato momento che stabilisca l’entrata in crisi dell’azienda. riscontrabile e verificabile: che lo stato di crisi possa essere riconoscibile non solo dall’imprenditore (diretto interessato) ma anche da soggetti terzi.
Cause della crisi Una volta individuata la natura si tracciano le linee per capire quali siano le cause ed il percorso che l’azienda in stato di crisi compie. Secondo la dottrina, esso si può espletare in quattro stadi e fasi: Incubazione: Si hanno segnali di decadenza e di squilibrio economico-finanziario Maturazione: Si hanno perdite reddituali e diminuzione del valore del capitale economico Ripercussione sui flussi di cassa: conseguente perdita di fiducia nell'impresa Esplosione della crisi: si genera una situazione di insolvenza, cioè l’incapacità dell’impresa di adempiere alle proprie obbligazioni, in questa fase si ledono gli interessi di tutti gli stakeholders. La crisi ha un andamento degenerativo e, se individuata in tempo, ha maggiori possibilità di essere esaminata e fronteggiata. Le cause che caratterizzano principalmente la crisi d’impresa possono essere sia economiche che finanziarie. Le cause di crisi non sono mai riconducibili a una specifica causa ma spesso si tratta della combinazione di vari fattori interni ed esterni all’impresa connessi al: posizionamento competitivo decadimento dei prodotti cause strategiche declino e crisi dimensionali ossia agli eccessi di potenzialità organizzative e di capacità produttiva declino e crisi da inefficienze declino e crisi da squilibrio finanziario e patrimoniale crescita eccessiva non supportata da sufficienti risorse da parte dell’impresa dinamiche settoriali eventi catastrofici movimenti macro- economici e culturali.
Strumenti di composizione negoziale della crisi L’evoluzione normativa intervenuta negli ultimi anni ha cambiato gradualmente l’approccio verso il concetto di crisi d’impresa. Con le ultime riforme, infatti, sono stati introdotti nel nostro ordinamento strumenti prevalentemente negoziali per consentire all’imprenditore di disporre di un buon numero di alternative per affrontare una situazione economica sfavorevole e tutelare maggiormente i creditori sociali.
Piani di risanamento ex art. 67, comma 3, lettera d) Legge Fallimentare “gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria…”
I piani di risanamento attestati possono essere utilizzati in una fase temporalmente molto precoce della crisi che si può collocare nell’individuazione della semplice tensione finanziaria. È uno strumento flessibile perché deformalizzato e stragiudiziale che permette di risolvere in modo graduale la crisi e soddisfare maggiormente i creditori.
Gli effetti più vantaggiosi per il predisponente sono: conservazione del possesso dei beni aziendali e amministrazione ordinaria e straordinaria degli atti d’impresa durante l’esecuzione del piano; non revocabilità degli atti, pagamenti e garanzie concesse dal debitore in esecuzione del piano stesso in caso di successivo fallimento; esenzione dai reati di bancarotta preferenziale e semplice per gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse dal debitore in esecuzione del piano stesso (ex art. 217-bis legge fallimentare) Tra gli effetti svantaggiosi si possono indicare: l’impossibilità di chiedere un termine per poter presentare la documentazione necessaria; non è ammessa una transazione fiscale o previdenziale; non è previsto il blocco delle azioni dei creditori nel corso della negoziazione del piano, non ci sono misure di protezione del patrimonio del debitore dalle azioni esecutive o cautelari dei creditori, salvo previo accordo con i creditori stessi.
Accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis Legge Fallimentare “L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori…”
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono previsti dall’art. 182-bis legge fallimentare e possono essere utilizzati nella fase iniziale della crisi d’impresa, quando iniziano a verificarsi i primi segnali d’allarme. Si tratta di una procedura ibrida che prevede una negoziazione diretta con i creditori nella prima fase e la richiesta di omologazione in Tribunale nella seconda.
La richiesta di omologazione del piano viene pubblicata presso il Registro delle imprese e da tale momento inizia a decorrere il divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive e cautelari e il divieto di acquisire titoli di prelazione per un periodo di sessanta giorni. L’imprenditore ha la possibilità di chiedere il periodo di standstill suddetto anche durante la fase delle trattative e prima della formalizzazione dell’accordo rispettando le indicazioni previste dal comma 5 dell’art. 182-bis.
Altri vantaggi dello strumento in questione possono essere indicati di seguito: esenzione dai reati di bancarotta preferenziale e semplice per gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse dal debitore in esecuzione del piano stesso (ex art. 217-bis legge fallimentare); prededucibilità integrale dei finanziamenti ricevuti da banche, altri intermediari finanziari e dei soci (ma fino all’80%) risultanti dall’accordo di ristrutturazione (art. 182-quater legge fallimentare).
Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari ex art. 182-septies Legge Fallimentare Tra le rilevanti novità introdotte dal Decreto legge n. 83/2015 vi è anche l’introduzione dell’Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari previsto dall’art. 182-speties, commi 1-5, legge fallimentare. Questo strumento è una integrazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis legge fallimentare ed è stato previsto per disciplinare la crisi delle imprese che abbiano un indebitamento complessivo almeno per il 50% con banche e altri intermediari finanziari. La peculiarità dell’istituto in questione è la sua forza vincolante per tutti i creditori, anche non aderenti, facenti parte della stessa categoria (cd. Cram down) in presenza delle seguenti condizioni: sia data adeguata informazione a tutti i creditori della categoria; i crediti finanziari aderenti siano almeno il 75% dei crediti della categoria; il debitore abbia notificato il ricorso per l’omologa dell’accordo a tutte le banche a cui vuole estenderne gli effetti.
Concordato Preventivo ex art. 160 e seguenti Legge Fallimentare “L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere…”