La storia dei diritti delle donne si riferisce ai diritti umani riconosciuti o meno alle donne nelle varie civiltà storiche. Una delle più importanti proclamazioni esplicite dei diritti delle donne fu la Dichiarazione dei sentimenti (1848). La posizione civilmente e socialmente dipendente delle donne è dimostrata dalle prove documentarie delle prime organizzazioni sociali.

Legge mosaica

Per la Legge mosaica nelle questioni più prettamente finanziarie i diritti delle donne e degli uomini erano quasi esattamente uguali.; una donna aveva il diritto a possedere una proprietà privata, tra cui la terra, il bestiame oltre che a schiavi e serve. Ella aveva il diritto di eredità su ciò che qualcuno le aveva lasciato dopo la morte e, in assenza di figli, poteva ereditare l'intero patrimonio; una donna poteva altresì anche lasciare i propri beni ad altre persone.

Dopo la morte la proprietà di una donna sarebbe stata ereditata dai figli, se ne avesse avuto, da suo marito se fosse stata sposata o infine da suo padre se fosse rimasta nubile. Una donna poteva citare qualcuno in giudizio e non aveva bisogno di un maschio per rappresentarla. In alcune specifiche situazione le donne si trovavano ad avere in realtà più diritti degli uomini; ad esempio le schiave potevano essere riscattate prima di ogni prigioniero maschio.

Anche se i figli ereditavano la proprietà essi avevano la responsabilità di sostenere la madre e le sorelle nella loro condizione e dovevano assicurarsi che venissero prese in considerazione prima di poter beneficiare dell'eredità; inoltre, se ciò le avesse fatte cacciare dal podere i giovani eredi avevano il dovere di integrare il loro reddito anche in altri luoghi.

Quando si tratta di attività religiose o sacramentali specifiche le donne avevano invece meno opportunità o privilegi rispetto agli uomini; ad esempio in casi concernenti le finanze le donne non potevano essere utilizzate come testimoni legittimi. Una donna non poteva servire in qualità di "kohen" (vedi sacerdote (ebraismo) nel Tempio di Gerusalemme; una donna non poteva essere sovrana in quanto il monarca doveva per forza essere un maschio.

Per quel che concerne il matrimonio ebraico il divorzio avrebbe potuto essere concesso solamente dal marito (il Ghet o "atto di ripudio") durante il quale avrebbe ricevuto Ketubah e la restituzione di porzioni significative della sua dote. Il giuramento o promessa solenne espresso da una ragazza non sposata avrebbe sempre potuto essere fatto annullare dal padre, mentre il giuramento di una moglie - se questo colpiva gli obblighi coniugali - poteva essere annullato dal marito.

La colpa o l'innocenza di una moglie accusata di adulterio avrebbe potuto essere esaminata attraverso il processo di "Sotah" tramite la "Prova dell'acqua amara"; le figlie femmine infine avrebbero potuto ereditare solo in assenza di fratelli maschi.

Legge egizia

Nell'antico Egitto legalmente una donna condivideva gli stessi diritti e lo status di un uomo, questo almeno teoricamente. Una donna egizia aveva diritto alla propria proprietà privata la quale poteva includere terre, bestiame, schiavi e servitù; avrebbe avuto il diritto di ereditare ciò che qualcuno gli avesse lasciato oltre che a lasciare le proprie cose ad altri.

Una donna avrebbe anche potuto divorziare dal marito, con il ritorno di tutti i beni a lei appartenenti - inclusa la dote - alla sua sola proprietà; aveva la possibilità inoltre di citare qualcuno in giudizio. Soprattutto una donna avrebbe potuto svolgere tutti questi atti legali senza l'obbligo di una presenza maschile per rappresentarla; tuttavia, nel complesso, gli uomini superarono enormemente la maggior parte delle donne negli impieghi e uffici pubblici, come per esempio gli amministratori governativi.

La donna di classe media manteneva ancora centrato tutto il proprio tempo attorno alla casa e alla famiglia; nonostante questo alcune donne sono riuscite a diventare Faraone e per un certo periodo di tempo ebbero anche posizioni importanti nell'apparato esecutivo e nel campo commerciale.

Legge ateniese

Nell'antica legislazione ateniese le donne non disponevano della maggioranza dei diritti legali concessi invece alle loro controparti maschili. Esse sono state escluse dalla possibilità di apparire nei tribunali giudicanti o di partecipare all'Ecclesia (l'assemblea legislativa). Le furono inoltre vietato giuridicamente d'impegnarsi in contratti d'affari che vantassero una notevole quantità di denaro; il limite era fissato al valore di un medimno di orzo, che non bastava a nutrire una famiglia per una settimana.

Vi fu l'aspettativa generale che le donne non dovessero apparire, o addirittura parlare, in pubblico. Gli storici però dubitano sul fatto che questo obiettivo ideale avrebbe mai potuto essere realmente raggiunto, con l'eccezione forse per le donne di più alto livello sociale.

Le donne nell'Atene Classica mantennero comunque il diritto di poter divorziare, anche se a seguito di ciò avrebbero perduto tutti i diritti legali sui figli avuti dal marito.

Legge romana La legge romana, inizialmente del tutto simile a quella ateniese, è stata creata dagli uomini a favore degli uomini. Le donne non avevano alcuna voce pubblica né alcun ruolo politico, ma ciò migliorò progressivamente dopo il I secolo. Le donne nate libere nell'antica Roma godevano a tutti gli effetti della cittadinanza romana e pertanto potevano ricevere privilegi e protezioni legali le quali però non si estendevano alle non cittadine (peregrinus) o alle schiave (vedi schiavitù nell'antica Roma). La società romana era nella sua essenza fondamentalmente basata sul patriarcato, pertanto le donne non potevano votare, tenere pubbliche funzioni o servire nelle forze armateA. N. Sherwin-White, Roman Citizenship (Oxford University Press, 1979), pp. 211 and 268Frier, pp. 31–32, 457..

Il nucleo centrale della società romana era rappresentato dal pater familias, il capo maschio della famiglia che esercitava la sua autorità su tutti i figli, i servi e la moglie. Similmente alle donne ateniesi anche quelle romane erano costrette ad avere un tutore il quale gestiva e supervisionava tutte le loro attività; un tale tutela condusse a un'assai limitata attività femminile, ma dal I e fino al VI secolo la tutela divenne molto più rilassata, tanto che le donne vennero accettate nella partecipazione a ruoli pubblici come la proprietà e la sua gestione, ma anche come agenti comunali per i giochi gladiatori e altre attività d'intrattenimento.

Nel 27-14 a.C. le nuove Leges Iuliae permisero alle donne di essere liberate dalla tutela se solo avessero dato alla luce tre o più figli; ma in altri aspetti legali le donne rimasero ancora in netto svantaggio, come ad esempio il non essere in grado di tradurre i testamenti in eredità senza il proprio tutor o nella giustizia assai carente nei riguardi dei crimini di stupro.

La violenza contro le donne e in special modo quella sessuale veniva considerata come un'aggressione alla sua famiglia e all'onore del padre; in seguito questo mezzo venne utilizzato per costringere la figlia a sposare il proprio aggressore. Anche le vittime di rapimento subivano la vergogna sociale, questo per aver permesso la perdita dell'onore paterno.

Lo status di cittadino di un figlio veniva determinato da quello della madre. Sia i figli sia le figlie erano soggetti alla patria potestas, il potere che il padre gestiva nella sua qualità di capofamiglia. All'inizio dell'impero romano (I-II secolo) la condizione giuridica delle donne differisce poco, mentre molto maggiormente il quella filialeFrier, pp. 19–20.. Le ragazze avevano diritti di eredità uguali ai ragazzi, questo se il loro padre moriva senza lasciare una precisa volontà scrittaDavid Johnston, Roman Law in Context (Cambridge University Press, 1999), chapter 3.3Thomas, Yan (1991) "The Division of the Sexes in Roman Law", in A History of Women from Ancient Goddesses to Christian Saints. Harvard University Press. pp. 133–135..

Nel più precoce periodo della repubblica romana una donna passava dal controllo diretto del padre a quello (manus-nelle mani) del marito, venendo così sottoposta alla potestà maritale, anche se in misura minore rispetto ai loro figliFrier, p. 20.; tale forma di dominio venne abbandonata in gran parte a partire dal tempo di Giulio Cesare, quando una donna cominciò a rimanere sottoposta alla legge paterna anche dopo essersi trasferita nella casa del marito. Questi non aveva alcun potere giuridico su di lei e quando il padre moriva diveniva legalmente emancipata (Sui iuris)Frier, pp. 19–20, 22..

Una donna sposata in questo periodo poteva mantenere qualsiasi proprietà ch'ella portasse nel matrimonio romano; vi era a quel tempo ben poca stigmatizzazione correlata al divorzio, anche se rimase fonte d'orgoglio l'essersi sposata una volta solaTreggiari, Susan (1991). Roman Marriage. New York: Oxford University Press. . pp. 258–259, 500–502..

Il diritto di una madre romana di possedere proprietà e di disporne come meglio credesse opportuno, inclusa l'impostazione dei termini della propria volontà, come diretta conseguenza fece aumentare l'influenza sui figli anche quando questi diventavano adultiBeth Severy, Augustus and the Family at the Birth of the Empire (Routledge, 2002; Taylor & Francis, 2004), p. 12.. A causa del loro status giuridico di cittadine e del grado di emancipazione le donne potevano possedere proprietà, stipulare contratti e intraprendere un'attività commercialeFrier, p. 461W. V. Harris, "Trade", in The Cambridge Ancient History: The High Empire A.D. 70–192 (Cambridge University Press, 2000), vol. 11, p. 733..

Le donne romane imperiali potevano presentarsi in tribunale per discutere dei propri casi, anche se rimaneva una consuetudine l'essere rappresentate da un uomoRichard A. Bauman, Women and Politics in Ancient Rome (Routledge, 1992, 1994), p. 50.; a un certo punto un editto limitò la possibilità per le donne di condurre casi legali autonomamenteBauman, Women and Politics, pp. 50–51; Juvenal, Satire 6, on women busy in the courts. ma, anche dopo la sua entrata in vigore, esistono numerosi esempi di donne che assunsero azioni autonome in materia legale, tra cui la dettatura di una strategia legale ai loro avvocatiBauman, Women and Politics, pp. 51–52..

Come accadeva anche per i minori una donna emancipata continuava ad avere un tutor maschile, tuttavia poteva mantenere i propri poteri di amministrazione e il principale, se non l'unico, scopo del tutore era quello di dare il consenso formale alle azioni intrapreseAlan Watson, The Spirit of Roman Law (University of Georgia Press, 1995), p. 13; egli non aveva alcun potere sulla sua vita privata e una donna sui juris poteva sempre sposarsi con chi meglio desideravaJudith Evans Grubbs, Women and the Law in the Roman Empire: A Sourcebook on Marriage, Divorce and Law in the Roman Empire (Routledge, 2002) , p. 24.. Una donna aveva anche mezzi di ricorso se voleva sostituire un tutor a lei non particolarmente congenialeWatson, The Spirit of Roman Law, p. 13; Gaius, Inst. 1.173.. La pratica della tutela gradualmente svanì e a partire dal II secolo il giurista Gaio affermò che non vedeva alcuna ragione perché essa dovesse continuareGaius, Institutes 1.190–1.191..

Il diritto romano ha riconosciuto la violenza sessuale come un delitto in cui la vittima non aveva generato alcuna colpaAriadne Staples, From Good Goddess to Vestal Virgins: Sex and Category in Roman Religion (Routledge, 1998), pp. 81–82Gardner, pp. 118ff. Roman law also recognized rape committed against males.; esso fu un crimine passibile di pena di morte. Tuttavia legalmente la violenza riguardava solo quella commessa contro un cittadino rispettabile; l'abuso sessuale, compreso l'abuso minorile, non includeva gli schiavi: questo poteva essere perseguito solo in qualità di un danno commesso contro la proprietà del suo padroneUnder the Lex Aquilia;McGinn (1998), p. 314Gardner, p. 119..