Latto di nascita è un atto dello stato civile che prova la nascita di un bambino e l'attribuzione del nome.
A partire dall'atto di nascita, che è formato dall'ufficiale dello stato civile del comune sulla base di una dichiarazione solitamente fatta dal padre, sono elaborati estratti e certificati, necessari per attestare la nascita, e che forniscono diverse indicazioni ad essa relative.
Storia L'esistenza di tali documenti si fa risalire al XVI secolo, sebbene solamente nell'Ottocento si sia iniziato a utilizzare i dati raccolti per scopi sanitari. Gli articoli 7 e 8 della convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia tutelano il diritto a preservare le informazioni contenute nell'atto di nascita.
Nel 2013 l'UNICEF ha stimato che un terzo dei bambini del mondo non possiede atti di nascita, che significa per queste persone non esistere giuridicamente.
Disciplina L'atto di nascita è regolato dagli articoli 28 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
L'atto si stende a partire da una dichiarazione di nascita fatta dal padre, da un procuratore speciale, dalla levatrice o da altra persona che ha assistito al parto, all'ufficiale dello stato civile; talvolta, la dichiarazione si può fare al direttore dell'ospedale o della casa di cura in cui avvenne la nascita, o all'autorità consolare, se avvenne all'estero. In esso sono indicati il luogo, l'anno, il mese, il giorno e l'ora della nascita, le generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato. Se il dichiarante non dà un nome al bambino, vi supplisce l'ufficiale dello stato civile; se non si conoscono i genitori del bambino, l'ufficiale impone anche il cognome.
Negli atti di nascita si annotano:Nei seguenti casi, l'annotazione può essere chiesta anche verbalmente dagli interessati. i provvedimenti di adozione (già affiliazione) e di revoca; le sentenze di interdizione o di inabilitazione e quelle di revoca, le comunicazioni di apertura e di chiusura della tutela, eccettuati i casi di interdizione legale, nonché i decreti di nomina e di revoca del tutore o del curatore provvisorio in pendenza del giudizio di interdizione o di inabilitazione; gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza, la nullità, lo scioglimento, o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come pure gli atti di unione civile; i provvedimenti e le sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione di un matrimonio celebrato dinanzi ad un ministro di culto; gli atti e i provvedimenti riguardanti l'acquisto, la perdita, la rinuncia o il riacquisto della cittadinanza; le sentenze che dichiarano l'assenza o la morte presunta, e quelle di esistenza; gli atti di riconoscimento di figli naturali, in qualunque forma effettuati, e le domande di impugnazione del riconoscimento, quando ne è ordinata l'annotazione, e le relative sentenze di rigetto, come quelle di nullità o di annullamento dell'atto di riconoscimento; le sentenze che dichiarano o disconoscono che il figlio è nato nel matrimonio; i provvedimenti che determinano il cambiamento del nome o del cognome;Vanno annotati anche quelli che determinano il cambiamento o la modifica del cognome della persona da cui l'intestatario dell'atto ha derivato il cognome, salvi i casi in cui il predetto intestatario, se maggiorenne, si sia avvalso della facoltà di poter mantenere il cognome precedentemente posseduto. le sentenze relative al diritto di uso di uno pseudonimo; i provvedimenti di rettificazione relativi all'atto; gli atti di morte.
Certificato
Dall'atto di nascita si ricava il certificato, che attesta l'avvenuta nascita od altri stati o qualità desumibili dall'atto stesso.
Note
Altri progetti
Categoria:Documenti di riconoscimento