La nomina dei vescovi nella Chiesa cattolica è un procedimento complesso. I vescovi dimissionari, i vescovi delle diocesi vicine, i fedeli, il nunzio apostolico, vari dicasteri della Curia romana e il papa hanno un ruolo nella selezione. Il processo esatto varia a seconda di un certo numero di fattori, inclusi se il vescovo provenga dalla Chiesa latina o da una delle Chiese cattoliche orientali, dalla posizione geografica della diocesi, dall'ufficio che il candidato deve occupare e dal fatto che il candidato abbia già ricevuto l'ordinazione episcopale.

Storia Inizialmente i vescovi venivano scelti dal clero locale con l'approvazione dei vescovi vicini. "Un vescovo appena eletto viene insediato e gli viene concessa autorità [...] dai vescovi che hanno supervisionato l'elezione e hanno eseguito l'ordinazione".J. Patout Burns, Cyprian the Bishop (Psychology Press 2002), p. 91 I vescovi delle diocesi più importanti chiedevano l'accettazione da Roma. I primi padri della Chiesa testimoniano che la Chiesa di Roma, e in effetti la sua diocesi, era il punto centrale dell'autorità. Ciò attesta la dipendenza della Chiesa universale da Roma per consulenze, mediazione di controversie e per la guida su questioni dottrinali. Ignazio di Antiochia affermava che la Città Eterna "detiene la presidenza" tra le altre Chiese. Ireneo di Lione affermava che "a causa della sua origine superiore, tutte le Chiese devono essere d'accordo" con Roma. Entrambi affermano chiaramente il fatto che è la piena comunione con Roma e con il suo vescovo a originare la comunione nella Chiesa cattolica. Anche Tascio Cecilio Cipriano dice che Roma è "la Chiesa principale, in cui l'unità sacerdotale ha la sua fonte".W.A. Jurgens (editor), The Faith of the Early Fathers (Liturgical Press 1970), p. 232 Al momento del primo Concilio di Nicea, nel 325, il vescovo metropolita aveva un ruolo di grande importanza nella selezione. Il Concilio decretò che il consenso del vescovo metropolita sarebbe stato normalmente richiesto.

Più tardi, le autorità statali chiesero il loro consenso per l'elezione dei vescovi. Nel Medioevo i governanti richiesero non solo il loro consenso per un'elezione compiuta da altri, ma il diritto di scegliere direttamente i vescovi poiché spesso questi erano anche signori di un determinato territorio del regno. La lotta per le investiture che ne scaturì modificò il processo in una certa misura, ma successive concessioni portarono alla situazione in cui molti re e altre autorità secolari abbiano esercitato un diritto di nomina o almeno di veto o di presentazione in alcuni casi fino alla seconda metà del XX secolo.

Fu nel 1871 che si verificò un cambiamento radicale nel diritto e nella pratica. In quell'anno la legge delle Guarentigie diede al papa il diritto di scegliere i vescovi del Regno d'Italia. La nomina dei vescovi delle 237 diocesi, dopo l'unità d'Italia, era infatti nelle mani del re Vittorio Emanuele II di Savoia. Anche se il papa disapprovò la legge, ne approfittò per nominare nei sette mesi successivi, 102 nuovi vescovi in Italia.Owen Chadwick, A History of the Popes, 1830-1914 (Oxford University Press 2003), p. 239John Julius Norwich, The Popes: A History (Random House 2011), p. 401 Prima dell'unità d'Italia erano i diversi sovrani a fare le nomine e il papa nominava solo i vescovi delle diocesi dello Stato della Chiesa. La legge francese sulla separazione tra Stato e Chiesa del 1905 ebbe un effetto simile nella nomina dei vescovi nei territori governati dalla Francia. All'inizio del XX secolo la nomina papale dei vescovi cattolici era una pratica quasi universale salvo che in Spagna, in virtù del patronato regio, e in Portogallo, in virtù del padroado, dove la nomina dei vescovi cattolici rimase nelle mani delle autorità civili.

Il Codice Piano Benedettino del 1917 fu così in grado di affermare che, nella Chiesa romana, la decisione era effettuata dal papa. Nel corso del XX secolo, i privilegi di cui godevano le restanti autorità secolari gradualmente diminuirono, tanto più che il Concilio Vaticano II (1962 - 1965), dichiarò che il diritto di nominare i vescovi appartiene di per sé esclusivamente all'autorità ecclesiastica competente e chiese le autorità civili che avevano ancora diritti e privilegi in questo campo di rinunciarvi volontariamente.Concilio Vaticano II, Decreto Christus Dominus, 20

Procedure di nomina dei vescovi Vescovi della Chiesa cattolica di rito latino

Presentazione delle dimissioni e vacanza della sede Il canone 401 §1 del Codice di diritto canonico afferma che i vescovi diocesani sono invitati a presentare le loro dimissioni al papa al raggiungimento del 75º anno di età. Alcuni lo fanno prima, al fine di ottenere immediatamente le dimissioni al compimento del 75º genetliaco. I vescovi dovrebbero presentare le dimissioni anche qualora problemi di salute o altri gravi questioni li rendessero inadatti all'adempimento del loro ufficio. La lettera di dimissioni va inviata prima al nunzio apostolico o al delegato apostolico, il rappresentante del papa nel paese o nella regione, il quale, una volta ricevuta, la trasmette al dicastero della Santa Sede che ha responsabilità della selezione dei vescovi per il paese in questione: il Dicastero per l'evangelizzazione nel caso dei Paesi di missione, il Dicastero per le Chiese orientali per i vescovi latini in alcuni paesi del Medio Oriente e in Grecia, la Segreteria di Stato della Santa Sede se al governo del paese è stato concesso il diritto di presentare obiezioni di "natura politica generale", ma non di tipo meramente politico, o se in qualche altro modo è coinvolto nella nomina dei vescovi. In generale il dicastero preposto è il Dicastero per i vescovi. Il dicastero preposto presenta l'offerta di dimissioni del vescovo al papa che ha diverse possibilità di rifiutare l'offerta di dimissioni o di accettarla con effetto immediato. Nel caso di vescovi diocesani che hanno raggiunto i 75 anni, la decisione più tipica è quella di accettare le dimissioni ma con effetto solo dalla data di pubblicazione della nomina di un successore, una decisione conosciuta come accettazione nunc pro tunc (ora per allora).

Se le dimissioni sono accettate con effetto immediato, la sede episcopale diventa vacante al momento pubblicazione della decisione del papa. La vacanza di una sede può verificarsi anche a causa del trasferimento di un vescovo a un'altra diocesi o per la sua morte. Nel caso di un'accettazione nunc pro tunc, la sede non diventa vacante immediatamente ma il processo che porta alla nomina di un successore inizia senza indugio.

Scelta del candidato Un elemento importante nella scelta di un vescovo è l'elenco dei sacerdoti, sia del clero diocesano che di quello religioso, che i vescovi della provincia ecclesiastica o dell'intera Conferenza episcopale presentano come genericamente adeguati a guidare una diocesi (senza alcun riferimento ad alcuna particolare considerazione). Essi sono tenuti a redigere questa lista almeno una volta ogni tre anni, in modo che sia sempre recente.

Quando si deve nominare il vescovo di una diocesi, il rappresentante pontificio (nunzio o delegato apostolico) chiede al vescovo dimissionario o, in caso di sede vacante, al vicario generale uscente o all'amministratore diocesano di redigere una relazione sulla sua situazione e sulle necessità della circoscrizione. Il relatore sarà il vescovo che ha presentato le sue dimissioni o, se la sede è vacante, l'amministratore diocesano o l'amministratore apostolico. Il rappresentante pontificio è anche obbligato a consultare l'arcivescovo metropolita e gli altri vescovi della provincia, il presidente della Conferenza episcopale e almeno alcuni membri del collegio dei consultori e del capitolo della cattedrale. Può consultare anche altre persone, sia membri del clero diocesano o religioso che "laici di saggezza eccezionale".Circular Letter No. 1550/72 of 25 March 1972 from the Council of the Public Affairs of the Church (AAS 64, 1972, pagg. 386 seg.)

La legge canonica insiste affinché le persone consultate forniscano informazioni e esprimano le loro opinioni in modo confidenziale, richiedendo loro di essere consultate "individualmente e in segreto".Canone 377 §3, fino alla fine Di conseguenza, quando l'Irish Times il 12 aprile 2007 pubblicò il testo della lettera con cui l'arcivescovo Giuseppe Lazzarotto, nunzio apostolico in Irlanda, aveva consultato alcuni sacerdoti sulla scelta del loro vescovo successivo, affermò: "Tutti gli aspetti relativi al processo di nomina episcopale dovrebbero essere trattati con la massima riservatezza. Credo che capirete che non posso lasciare questa pratica".

Il nunzio compila poi una breve lista di tre candidati per ulteriori indagini e cerca informazioni precise su ognuno di essi. Per evitare che la gente pensi che un prete presente sulla terna e poi non scelto per la carica fosse stato escluso a causa di qualche colpa trovata in lui (una conclusione ingiustificata, poiché tutti coloro che vengono esaminati potrebbero essere eminentemente degni e adatti, ma solo uno può essere selezionato), il nunzio chiede alle persone consultate di osservare la massima riservatezza sul fatto della consultazione. Quindi invierà alla Santa Sede una lista, nota come "terna", con i nomi dei tre candidati che sembrano essere più appropriati a ricoprire l'ufficio.Canon 377 §3, final words; cf. canone 364 §4

Le qualità che un candidato deve avere sono elencate nel canone 378 §1. Oltre ad avere almeno 35 anni ed essere sacerdote da almeno 5 anni, deve essere "eminente per fede salda, buoni costumi, pietà, zelo per le anime, saggezza, prudenza e virtù umane, e inoltre dotato di tutte le altre qualità che lo rendono adatto a compiere l'ufficio in questione" e aver "conseguito la laurea dottorale o almeno la licenza in Sacra Scrittura, teologia o diritto canonico in un istituto di studi superiori approvato dalla Sede Apostolica, oppure sia almeno veramente esperto in tali discipline".

Il dicastero della Curia romana responsabile della nomina (uno dei quattro di cui sopra) studia la documentazione fornita dal nunzio tenendo conto della sua opinione ma non necessariamente accettandola; potrebbe anche rifiutare tutti i candidati proposti dal nunzio e chiedergli di preparare un'altra lista, oppure potrebbe chiedergli di fornire maggiori informazioni su uno o più sacerdoti già presentati. Quando il dicastero competente decide quale prete debba essere nominato, presenta le sue conclusioni al papa, chiedendogli di fare la nomina. Se il Santo Padre concorda, la nomina papale viene comunicata al nunzio per ottenere il consenso del sacerdote alla sua nomina e per scegliere una data per la pubblicazione di quanto deciso. Il vescovo appena nominato è tenuto a ricevere la consacrazione episcopale entro tre mesi dall'arrivo della bolla papale di nomina, preparata in genere un mese dopo la pubblicazione. Se la consacrazione avviene all'interno della diocesi, l'eletto prende immediatamente possesso dell'ufficio; se avviene altrove, dopo la consacrazione è necessario un atto separato per la presa di possesso della diocesi.

Portare il processo a una conclusione ovviamente richiede molto tempo, di solito sono necessari almeno nove mesi e in alcuni casi anche due anni.

Nomina di un vescovo ausiliare La procedura sopra descritta è quella normale per la nomina di un vescovo diocesano. Nel caso della nomina di un vescovo ausiliare, il vescovo diocesano sceglie tre sacerdoti da presentare per la nomina ma il nunzio ha ancora il dovere di raccogliere informazioni e opinioni sui candidati e il dicastero competente può scegliere uno di loro o chiedere un diverso elenco di candidati da presentare.