Il referendum piemontese sulla caccia è una consultazione referendaria abrogativa che ha causato una battaglia politica e giudiziaria, condotta in Piemonte nel 1987 e durata un arco di tempo di 25 anni, da alcune associazioni ambientaliste e animaliste che aveva come obiettivo la riforma, in senso riduttivo, della legge regionale sulla caccia vigente a quell'epoca. Nonostante lo sforzo compiuto dalle associazioni, il referendum non riuscì ad essere celebrato a causa della politica ostruzionistica avviata da diverse giunte regionali di differente colore politico e la battaglia nata nel 1987 all'insegna della tutela della fauna selvatica si è trasformata nel tempo in una lotta per i diritti civili.
Storia Il 4 febbraio 1987 la Corte Costituzionale dichiarava inammissibili due quesiti referendari nazionali (presentati in vista dei referendum abrogativi del 1987) relativi alla caccia lasciando al comitato promotore la possibilità di riproporre i quesiti a livello regionaleLa Stampa 18 gennaio 1987, http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/mod,libera/action,viewer/Itemid,3/page,2/articleid,0969_01_1987_0015_0002_13297459/.
In Piemonte, un comitato costituito da 15 associazioni ambientaliste ed animaliste (Associazione Radicale, Circolo Darwin, Circolo Nuclei Operativi Ecologici, Club Alpino Italiano – Commissione Tutela Ambiente Montano, Club Protezione Animali, Comitato regionale Democrazia Proletaria, Italia Nostra, Lega per l'Ambiente, Lega Antivivisezione, Lega Italiana Protezione Uccelli, Lista Verde, Lista Verde Civica, Pro Natura, Telefono Verde Piemonte, World Wildlife Fund) e rappresentato dai primi tre firmatari, Eupremio Malorzo, Piero Belletti e Giorgio AimassiLa Stampa 13 marzo 1987, http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/mod,libera/action,viewer/Itemid,3/page,18/articleid,0971_01_1987_0061_0021_13332775/ provvedeva nello stesso anno a raccogliere 60.000 firme necessarie alla richiesta di un referendum regionaleLa Stampa 31 ottobre 1987, http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/mod,libera/action,viewer/Itemid,3/page,15/articleid,0984_01_1987_0256_0015_13633933/ che chiedeva l’abrogazione di alcune parti della normativa allora vigente in materia di cacciaLegge Regionale n. 60 del 17 ottobre 1979 (“Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 23 ottobre 1979, poi modificata dalla Legge Regionale n. 38 del 18 aprile 1985), nonostante alcune difficoltà burocratiche occorse nella raccolta delle adesioniLa Stampa 30 aprile 1987, http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/mod,libera/action,viewer/Itemid,3/page,17/articleid,0972_01_1987_0100_0017_13366966/ risolte da un intervento diretto del Ministro dell'Interno Oscar Luigi ScalfaroLa Stampa 6 maggio 1987, http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/mod,libera/action,viewer/Itemid,3/page,20/articleid,0973_01_1987_0104_0020_13371784/.
Il quesito referendario non prevedeva la totale cancellazione dell’attività venatoria, in quanto era convinzione diffusa che questo avrebbe potuto impedire l’ammissibilità del quesito, essendo la caccia un’attività allora prevista dalla legislazione nazionale. Il quesito, tuttavia, mirava a ridimensionare in modo drastico la pratica venatoria in Piemonte. Esso, infatti, prevedeva il divieto di caccia a tutte le specie di uccelli e mammiferi presenti in Regione, con l’eccezione di lepre comune, fagiano, cinghiale e colino della Virginia (l’elenco delle specie oggetto di caccia ammontava a 41), il divieto di esercitare la caccia nelle giornate di domenica e su terreno coperto da neve.
Una analoga raccolta firme fu promossa anche in Emilia RomagnaLa Stampa 17 luglio 1987, http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/mod,libera/action,viewer/Itemid,3/page,6/articleid,0978_01_1987_0166_0006_13280690/ e in Lombardia, dove un furto di 25 mila firme vanificò gli sforzi del comitato promotoreLa Stampa 4 settembre 1987, http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/mod,libera/action,viewer/Itemid,3/page,11/articleid,0981_01_1987_0207_0011_13564406/, mentre a Firenze, dove prevalsero i sì all’abolizione, il referendum si svolse in ambito cittadinoLa Stampa 1 novembre 1988, http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/mod,libera/action,viewer/Itemid,3/page,8/articleid,0965_01_1988_0242_0008_13232263/.
Nel 1988 la Regione Piemonte guidata da Vittorio Beltrami dichiarò la richiesta ricevibile ed ammissibileD.P.G.R. 206/1988; sarebbe stato il primo quesito referendario piemontese nella storiaLa Stampa 11 novembre 1987, http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/mod,libera/action,viewer/Itemid,3/page,2/articleid,1345_02_1987_0306_0002_19696891/ ma poco tempo dopoLa Stampa 23 marzo 1988, http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/Itemid,3/mod,libera/limit,10/limitstart,1620/ la Giunta approvò una nuova normativa regionale sull’attività venatoria e, conseguentemente, dichiaròD.P.G.R. n. 3258/1988 la cessazione delle operazioni referendarie, essendo mutata la norma oggetto di consultazione, nonostante le pratiche ostruzionistiche dell’opposizioneLa Stampa 16 marzo 1988, http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/mod,libera/action,viewer/Itemid,3/page,2/articleid,1325_02_1988_0068_0002_19259366/.
La nuova legge recepiva solo alcune delle richieste del quesito referendario: le specie cacciabili rimanevano 21, la caccia alla domenica veniva vietata ma solo fino alla seconda domenica di ottobre e il divieto di caccia su terreno innevato veniva demandato al calendario venatorioLegge Regionale n. 22 del 22 aprile 1988 (“Modificazioni alla Legge Regionale 17 ottobre 1979, n. 60 'Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia').
In quel momento i cacciatori presenti nella regione erano circa 70.000 e nell’anno successivo alla modifica della legge si ridussero del 20%La Stampa 20 settembre 1988, http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/mod,libera/action,viewer/Itemid,3/page,14/articleid,0963_01_1988_0206_0014_13062869/.
La battaglia giudiziaria
Il Comitato promotore del referendum impugnò il provvedimento, sostenendo che la legge non recepiva appieno le istanze referendarie. Prima davanti al TAR Piemonte, che si dichiarò incompetente a giudicare; poi attraverso tre gradi di giudizio davanti al Giudice ordinario. In primo grado, nel 1994 presso il Tribunale di Torinosentenza n. 574/1994 la domanda fu rigettata, mentre la Corte d’Appello di Torinosentenza n. 576/1995 la accolse nel 1995, annullando il D.P.G.R. che prevedeva il blocco delle operazioni referendarie, in quanto non era stata prevista una comparazione tra la nuova legge e quella precedente e non era stato quindi possibile valutare se le istanze dei promotori fossero state accolte o meno. In terzo grado nel 1999 la Corte di Cassazionesentenza n. 1873/1999 rigettò il ricorso presentato dalla Regione Piemonte e, pertanto, la sentenza passò in giudicato. La Cassazione dispose anche il risarcimento da parte della Regione Piemonte dei danni subiti dalle associazioni componenti il comitatoLa Stampa 6 marzo 1999, http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/mod,libera/action,viewer/Itemid,3/page,40/articleid,0477_01_1999_0063_0048_6232950/.
Intanto, la Regione Piemonte aveva nuovamente provveduto a modificare la normativa regionale in materia di cacciaLegge Regionale 4 settembre 1996, n. 70 (“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), eliminando, di fatto, gran parte delle limitazioni che erano state introdotte nel 1988. Infatti il numero delle specie cacciabili era stato innalzato a 29, era stato escluso ogni divieto di caccia alla domenica ed erano state confermate le deroghe al divieto di caccia sui terreni coperti da neve.
La Regione demandò alla propria Commissione Consultiva il compito di valutare se la nuova disciplina avesse o meno recepito le istanze referendarie. Questa concluse i propri lavori nel 2002 con esito positivoLa Stampa 30 novembre 2002, http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/mod,libera/action,viewer/Itemid,3/page,36/articleid,0316_01_2002_0327_0050_2076958/, nonostante la nuova normativa non accogliesse che una parte delle istanze referendarie. La Giunta guidata da Enzo Ghigo dichiarò così il definitivo annullamento della procedura referendaria abrogativaD.P.G.R. n. 89/2002.
Il Comitato allora si rivolse al TAR Piemonte con due distinti ricorsi, ambedue respintiLa Stampa 12 novembre 2003, http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/mod,libera/action,viewer/Itemid,3/page,51/articleid,0175_01_2003_0310_0051_1209477/. Nel 2006 iniziò quindi un nuovo giudizio ordinario davanti al Tribunale di Torino per ottenere l’annullamento del D.P.G.R. n. 89/2002. Il 5 settembre 2008sentenza n. 6156 Prima Sezione Civile, giudice Paola Ferrero il Tribunale accolse le istanze dei promotori e riconobbe il loro pieno diritto alla prosecuzione del processo referendario. Il 29 dicembre 2010sentenza n. 1896 la Corte d’Appello di Torino respinse la domanda presentata in secondo grado dalla Regione Piemonte contro la sentenza e ribadì la legittimità della richiesta referendaria. La sentenza non venne ricorsa in Cassazione e passò pertanto in giudicato nel maggio successivo, ma la Regione continuò a non indire il referendum.
Con un ulteriore ricorso nel settembre 2011, il Comitato (costituito ora da ENPA, FAI, Italia Nostra, Lega per l'Abolizione della Caccia, LAV, Legambiente, LIPU, Pro Natura, WWF) si rivolse al TAR del Piemonte per ottenere l’ottemperanza al giudicato da parte della Regione e questi, il 25 gennaio 2012, ordinò al Presidente della Giunta Regionale Roberto Cota di fissare la data di svolgimento del referendum entro 15 giorni dalla notifica della sentenza, nominando, in caso di ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Torino in qualità di Commissario ad acta.
Venne così stabilita la data per la consultazione, che avrebbe dovuto tenersi domenica 3 giugno 2012D.P.G.R. 22 febbraio 2012, n. 6. Anche in questo caso, però, la Regione abrogò la legge regionale sulla cacciaArt. 40 della Legge Regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) ad un mese dalla data prevista per lo svolgimento della consultazione e dichiarò la non procedibilità del referendumD.P.G.R. n. 25 dell’11 maggio 2012. Il presidente della Regione addusse motivi economici alla base della decisione e venne sostenuto da un nuovo parere favorevole della commissione di garanzia. Venendo a mancare una normativa regionale in materia di caccia, entrò in vigore su tutto il territorio piemontese la normativa nazionale, più permissiva per il mondo venatorio rispetto alla LR 70/1996. Infatti, le specie cacciabili aumentavano a 50, veniva permessa la caccia nelle giornate di domenica e su terreni coperti di neve, veniva ammessa la caccia nelle Alpi e per l’attuazione della caccia di selezione agli ungulatiL. 11 febbraio 1992 n. 157, “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (doc. 13).
Il 16 maggio il Comitato presentò un nuovo ricorso al TAR del Piemonte, in cui ribadì la richiesta di sospensione del D.P.G.R. di cancellazione del referendum e il regolare svolgimento della procedura referendaria, organizzando a supporto una manifestazione nel giorno in cui avrebbe dovuto tenersi la consultazione alla quale aderirono anche il costituzionalista Gustavo Zagrebelsky, Jacopo Fo, Margherita Hack, Beppe Grillo e Michela Vittoria Brambilla, ma il tribunale rigettò il ricorsosentenza 525 del 24 luglio 2012.
Conseguenze