Il processo Andreotti fu il procedimento penale che coinvolse Giulio Andreotti per i reati di partecipazione ad associazione a delinquere (art. 416 c.p.) e di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.). Si celebrò, nei suoi tre gradi di giudizio, presso le autorità giudiziarie di Palermo, Perugia e Roma tra il 1993 e il 2004.Il processo in appello per l'omicidio del giornalista Mino Pecorelli si svolze dinanzi alla Corte di assise di Perugia.

Il processo è entrato nel vocabolario collettivo italiano come "il processo del secolo".Traccia di questa formula di uso comune è rintracciabile in Lino Jannuzzi, Il processo del secolo. Come e perché è stato assolto Giulio Andreotti, Milano, Mondadori, 2001, edito all’indomani della conclusione del primo grado di giudizio. Andreotti, per sette volte Presidente del Consiglio e per ventuno volte ministro, venne chiamato a rispondere in sede giudiziaria dei suoi rapporti, organici e correntizi, con Cosa nostra.

Il processo si concluse definitivamente con la prescrizione dell'imputato, per i fatti fino alla primavera del 1980, e l'assoluzione per i fatti successivi, nonostante la collusione con Cosa nostra fino al 1980 sia stata accertata con sentenza emessa dai Supremi Giudici di Cassazione.

L'avviso di garanzia e le prime indagini Il senatore a vita Giulio Andreotti fu oggetto di iscrizione della notizia di reato il 4 marzo del 1993. In considerazione dell'immunità prevista, per il soggetto parlamentare, dall’art. 68 della Costituzione (nella versione antecedente a quella modificata dalla L. Cost. 29 ottobre 1993 n. 3) il 27 marzo 1993 venne inoltrata agli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica la richiesta di autorizzazione a procedere parlamentare, firmata dal procuratore capo di Palermo Gian Carlo Caselli e dai sostituti Guido Lo Forte, Gioacchino Natoli e Roberto Scarpinato. La Procura della Repubblica di Palermo richiese di poter procedere nei confronti di Giulio Andreotti per i reati di cui agli artt. 110 e 416 c.p. (concorso ‘esterno’ in associazione per delinquere ‘semplice’) e agli artt. 110 e 416 bis c.p. (concorso ‘esterno’ in associazione di tipo mafioso).

Il 6 maggio 1993 la Giunta delle autorizzazioni e delle immunità del Senato della Repubblica diede parere positivo sulla richiesta di autorizzazione a procedere, escludendo la sussistenza di fumus persecutionis oggettivo e soggettivo nei confronti di Giulio Andreotti. Successivamente, il 13 maggio 1993 il Senato della Repubblica concesse, su richiesta dello stesso Giulio Andreotti, l’autorizzazione a procedere parlamentare.

Il 21 maggio 1994 i P.M. Guido Lo Forte, Gioacchino Natoli e Roberto Scarpinato formularono, in 'modifica' delle precedenti ipotesi di reato, richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Giulio Andreotti per partecipazione ad associazione a delinquere 'semplice' (art. 416 c.p.) e di tipo mafioso (art. 416 bis).

Andreotti fu così imputato del reato di cui agli artt. 416 c.p. (associazione per delinquere) e 416 bis (associazione di tipo mafioso), per avere messo a disposizione dell'associazione per delinquere denominata Cosa nostra, per la tutela degli interessi e per il raggiungimento degli scopi criminali della stessa, l'influenza e il potere derivanti dalla sua posizione di esponente di vertice di una corrente politica, nonché dalle relazioni intessute nel corso della sua attività; partecipando in questo modo al mantenimento, al rafforzamento e all'espansione dell'associazione medesima. E così ad esempio: partecipando personalmente ad incontri con esponenti anche di vertice di Cosa nostra, nel corso dei quali venivano discusse condotte funzionali agli interessi dell’organizzazione (in particolare, gli incontri svoltisi in Palermo e in altre località della Sicilia nel 1979 e nel 1980); intrattenendo inoltre rapporti continuativi con l'associazione per delinquere tramite altri soggetti, alcuni dei quali aventi posizioni di rilevante influenza politica in Sicilia (in particolare l'on.le Salvo Lima e i cugini Antonino Salvo e Ignazio Salvo); rafforzando la potenzialità criminale dell'organizzazione, in quanto, tra l'altro, determinava nei capi di Cosa nostra e in altri suoi aderenti la consapevolezza della disponibilità di esso Andreotti a porre in essere (in varie forme e modi, anche mediati) condotte volte ad influenzare, a vantaggio dell'associazione per delinquere, individui operanti in istituzioni giudiziarie e in altri settori dello Stato (capo a); rafforzando ancora, e in particolare, la capacità di intimidazione dell'organizzazione, fino al punto da ingenerare uno stato di condizionamento persino in vari collaboratori di giustizia; i quali difatti - pur dopo essersi dissociati da Cosa nostra e averne rivelato la struttura e le attività delittuose, ivi comprese quelle riferibili ai componenti della “Commissione” - si astenevano tuttavia a lungo dal riferire fatti e circostanze (relativi anche a gravi omicidi, quali ad esempio quelli di Pecorelli, Mattarella, Dalla Chiesa) concernenti rapporti fra Cosa nostra ed esponenti politici, tra i quali appunto esso Andreotti, per il timore - peraltro esplicitamente manifestato - di poter subire pericolose conseguenze (capo b); con le aggravanti di cui all'art. 416 commi 4 e 5 c.p., essendo Cosa nostra un'associazione armata, composta da più di dieci persone. Reato commesso in Palermo (luogo di costituzione e centro operativo dell'associazione per delinquere denominata Cosa nostra) e in altre località, da epoca imprecisata fino al 28 settembre 1982.

A tale richiesta seguì la celebrazione dell’udienza preliminare, all’esito della quale, il 2 marzo 1995, il G.I.P. Agostino Gristina dispose il decreto di rinvio a giudizio nei confronti di Giulio Andreotti per le due imputazioni già formulate dai P.M.Malgrado le condotte contestate si riferissero ad un perdurante coinvolgimento di Giulio Andreotti con Cosa Nostra la scelta della doppia contestazione scontò, in via di prima approssimazione, il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli all’agente. La legge istitutiva dell’art. 416 bis c.p. (l. 13 settembre 1982 n. 646) dispose infatti l’entrata in vigore del nuovo delitto associativo solo a partire dal 29 settembre 1982..

Il processo di primo grado

Il processo di primo grado si aprì il 26 settembre 1995 nell'aula bunker del carcere dell'Ucciardone, di fronte alla V Sezione Penale del Tribunale di Palermo, presieduta dal dott. Francesco Ingargiola con giudici a latere il dott. Salvatore Barresi (co-estensore della sentenza) e la dott.ssa Vincenzina Massa. La dott.ssa Massa fu di seguito sostituita, per ragioni di salute, dal dott. Antonio Balsamo (co-estensore della sentenza) con necessaria rinnovazione della citazione a giudizio disposta per l’udienza del 15 maggio 1996.

Nel lato della Pubblica Accusa sedettero i P.M. Guido Lo Forte, Gioacchino Natoli e Roberto Scarpinato. Il collegio difensivo dell’imputato fu così composto: Franco Coppi e Gioacchino Sbacchi (con l’avv. Giulia Bongiorno in riserva). Il Comune di Palermo, all'epoca guidato da Leoluca Orlando, chiese di costituirsi parte civile per tramite del legale rappresentante, l’avvocato Salvatore Mollica.

Le indagini sull'omicidio di Salvo Lima e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia L’attività di indagine nei confronti del senatore a vita Giulio Andreotti prese le mosse dagli accertamenti avviati in seguito all'omicidio dell’eurodeputato democristiano Salvo Lima, leader della corrente andreottiana in Sicilia, avvenuto a Mondello il 12 marzo 1992. Il ‘processo Andreotti’ nacque cioè come filone investigativo connesso alle verifiche riconducibili a tale delitto: diversi collaboratori di giustizia, nel corso delle indagini relative all’omicidio di Lima, riferirono, davanti agli inquirenti, del legame fra Salvo Lima, Giulio Andreotti e Cosa nostra.

A conclusione del primo grado di giudizio, gli ex membri di sodalizi di tipo mafioso le cui dichiarazioni vennero acquisite in dibattimento furono in tutto 34, fra cui: Leonardo Messina; Gaspare Mutolo; Francesco Marino Mannoia; Angelo Siino; Tullio Cannella; Antonino Mammoliti; Gioacchino La Barbera; Tommaso Buscetta; Antonino Calderone; Baldassare Di Maggio; Gaetano Costa; Salvatore Cancemi; Vincenzo Sinacori; Salvatore Cucuzza; Marino Pulito; Alfonso Pichierri; Paolo Severino; Antonio Calvaruso; Salvatore Annacondia; Enzo Salvatore Brusca; Giovanni Brusca; Emanuele Brusca; Benedetto D’Agostino; Federico Corniglia; Bartolomeo Addolorato.

Le dichiarazioni di Leonardo Messina All’interno di questo procedimento penale Leonardo Messina fu il primo collaboratore di giustizia a riferire, nell’interrogatorio del 13 agosto 1992, sui legami fra Giulio Andreotti, Salvo Lima e Cosa nostra.

Nel corso di questo interrogatorio Messina dichiarò di aver appreso dall’avvocato Raffaele Bevilacqua, esponente democristiano della corrente andreottiana, che Salvo Lima “era stato molto vicino a uomini di Cosa nostra per i quali aveva costituito il tramite presso l’on. Andreotti per le necessità della mafia siciliana”Memoria depositata dai P.M. nel procedimento penale instaurato nei confronti di Giulio Andreotti, 1995, p. 12..

Di seguito, in successivi interrogatori, Messina precisò che "l'onorevole Lima era il contatto con l’onorevole Andreotti per le cose che interessavano Cosa nostra, specialmente per gli interessamenti concernenti processi giudiziari a carico di esponenti dell'organizzazione"Ivi, p. 13..

Il collaboratore riferì poi sulle strategie di manipolazione del maxiprocesso di Palermo da parte di Cosa nostra, e in specie sull'iniziale clima di fiducia rispetto al suo esito conclusivo, perché "se le cose fossero andate male, sarebbe intervenuta la Cassazione ad annullare il tutto", dove il processo "sarebbe stato assegnato alla I Sezione Penale […] e quindi al presidente Corrado Carnevale" il quale "costituiva una garanzia […] perché si diceva che era manovrabile"Ivi, p. 12..

Le dichiarazioni di Gaspare Mutolo

All’interno di questo procedimento penale Gaspare Mutolo riferì, specialmente, a proposito del rapporto fra Giulio Andreotti, Salvo Lima e Cosa nostra. In occasione del suo interrogatorio del 4 marzo Mutolo dichiarò: “Il sen. Andreotti è esattamente la persona alla quale l’on. Salvo Lima si rivolgeva costantemente per le decisioni da adottare a Roma, che coinvolgevano gli interessi di Cosa nostra”Ivi, p. 24..

Alle parole di Mutolo seguì, come già ripercorso, la formale iscrizione di Giulio Andreotti nel registro delle notizie di reato.

A proposito del movente dell’omicidio di Salvo Lima, Mutolo affermò che in tal modo si volle dare sia una sanzione per l’esito negativo del ‘maxiprocesso’ palermitano, sia un avvertimento a quel mondo politico che “dopo aver attuato per moltissimi anni un rapporto di pacifica convivenza e di scambio di favori con Cosa nostra […] non aveva più tutelato gli interessi dell’associazione proprio in occasione del processo più importante”Ivi, p. 21..

Le dichiarazioni di Mannoia Nel corso dell’interrogatorio reso, il 3 aprile 1993, e promosso in sede di rogatoria internazionale dagli Uffici della Procura di Palermo, Francesco Marino Mannoia – a quel tempo testimone di giustizia sotto la protezione dell'FBI – rese alcune importanti dichiarazioni relative al rapporto fra Giulio Andreotti e Cosa nostra.