La cretio è nel diritto romano uno degli atti attraverso cui l'erede poteva compiere l'accettazione (aditio) dell'eredità.
Inteso modernamente come un negozio giuridico unilaterale non ricettizio, si concretava in una formale dichiarazione orale.Gaio, Istituzioni, II, 166: "[…] «Quod me P. Mevius testamento suo heredem instituit, eam hereditatem adeo cernoque»." Originariamente riservata agli eredi volontari, era il testatore a prevederla nel testamento subito dopo l'istituzione dell'erede, indicando il tempo entro cui eseguirla (solitamente cento giorni), pena la diseredazione.
Note
Bibliografia
Giovanni Pugliese (con la collaborazione di Francesco Sitzia e Letizia Vacca), Istituzioni di diritto romano. Sintesi, Torino, G. Giappichelli Editore, 1998, ISBN 9788834871775.
Categoria:Diritto di famiglia romano