Il potere liberatorio è la capacità che la moneta legale ha di essere usata come strumento di pagamento e di estinzione di un'obbligazione. Si traduce nel divieto per il creditore di rifiutare tale metodo di adempimento da parte del debitore. Il potere liberatorio può essere limitato o illimitato, in quest'ultimo caso la moneta deve essere accettata in pagamento, senza alcuna restrizione di somma, e non può essere rifiutata dal creditore.

Regno Unito Nel Regno Unito il potere liberatorio delle monete da 1p e 2p è limitato ad importi fino a 20 pence.

Svizzera Nella Confederazione Svizzera le banconote emesse dalla Banca nazionale svizzera e i depositi a vista presso la medesima banca godono di un potere liberatorio illimitato, mentre il potere liberatorio della moneta divisionale coniate dalla Swissmint è limitato a cento monete. Al contrario, le monete commemorative e i mezzi di pagamento emessi da privati, quali assegni, carte di credito o di pagamento, denaro elettronico e averi in conti correnti bancari o postali non godono di alcun potere liberatorio legale.

Italia In Italia il potere liberatorio delle banconote è illimitato, mentre quello per le monete metalliche è limitato alle cinquanta monete metalliche, di qualunque taglio.

Un pagamento in contanti di oltre 5.000 euro implicherebbe una violazione della legge antiriciclaggio, per la quale è prevista una sanzione da 3.000 a 50.000 euro; ciò nonostante, il pagamento in moneta legale, ancorché eccedente i limiti detti, estingue validamente il debito della somma di danaro.

I compro oro soggiacciono a limiti più ristretti di operatività in contante, la quale è limitata a soli cinquecento euro.Articolo 4 del e i moneytransfer

Note

Bibliografia

Categoria:Diritto finanziario