Sulla base della qualificazione dell'attentato di via Rasella come atto illegittimo operata dalla sentenza di primo grado del processo Kappler, nel 1949 diverse persone variamente danneggiate dall'attentato e dalle sue conseguenze intrapresero un'azione civile presso il Tribunale di Roma, al fine di ottenere il risarcimento dei danni da parte dei responsabili dell'azione gappista. Il processo, conclusosi nel 1957 con una pronuncia delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, vide la soccombenza degli attori in tutti e tre i gradi di giudizio.
Le diverse pronunce affermarono, limitatamente all'ambito dell'ordinamento giuridico italiano, la legittimità dell'azione gappista quale atto di guerra, sempre negata sul piano del diritto internazionale bellico nei precedenti processi agli ufficiali tedeschi responsabili dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Secondo l'iter argomentativo seguito dai giudici, l'attribuzione dell'attentato allo Stato italiano (già affermata nel processo Kappler), derivante dal riconoscimento del Comitato di Liberazione Nazionale e delle formazioni partigiane quali organi dello Stato italiano, ne determinava la legittimità nell'ordinamento italiano. Conseguentemente, furono negate la sussistenza della responsabilità civile dei partigiani e la risarcibilità dei danni derivati dalla loro attività.
L'attribuzione dell'attentato allo Stato italiano fu operata principalmente sulla base di una serie di decreti legislativi luogotenenziali emanati a partire dall'aprile 1945 dai governi Bonomi III e Parri, i primi esecutivi formati dai partiti antifascisti del CLN. Nel 1950, durante il giudizio di primo grado, l'attribuzione dell'attentato allo Stato venne poi ulteriormente rafforzata dal conferimento – su iniziativa del capo del governo Alcide De Gasperi – di medaglie d'argento al valor militare ad alcuni dei gappisti coinvolti, con motivazioni che facevano specifico riferimento all'azione del 23 marzo 1944.
Più di quarant'anni dopo, le argomentazioni poste a fondamento del verdetto civile furono riprese dalla Corte di cassazione penale, che nel 1999 dispose l'archiviazione di un procedimento penale a carico di tre ex gappisti per non previsione del fatto come reato.
Le parti Gli attori La proposizione della sola azione civile avverso i responsabili dell'attentato partigiano fu dettata dalla circostanza che, in virtù dell'amnistia per i delitti politici emanata nel 1946, l'azione penale non era procedibile. L'azione fu avviata dai padri di alcune vittime dell'eccidio delle Fosse Ardeatine: Ercole Sansolini, padre di Alfredo e Adolfo (militanti socialisti)Alfredo Sansolini, scheda su mausoleofosseardeatine.it. I collegamenti nelle note successive rinviano a schede contenute nello stesso sito.Adolfo Sansolini.; Stefano Lidonnici, padre di Amedeo (arrestato insieme al cugino Gaetano Forte, carabiniere e militante demolaburista)Amedeo Lidonnici.; Vincenzo Cibei, padre di Gino e Duilio (arrestati con l'accusa di sabotaggio)Gino Cibei.Duilio Cibei. Cibei in seguito rinunciò all'azione, poiché – secondo quanto comunicò al proprio difensore – nel riesaminare il testo della citazione a comparire «con maggiore tranquillità di animo» si convinse «che l'azione giudiziaria tende[va] a perseguire scopi dei quali non [si era] reso esattamente conto» in un primo momento.
Intervennero successivamente altri familiari di vittime della rappresaglia tedesca: Maria Benedetti vedova Pula, madre di Italo e Spartaco Pula (militanti del Partito d'Azione)Italo Pula.Spartaco Pula.; Alessandrina Tassinari, madre di Giorgio Ercolani (tenente colonnello del Regio Esercito e membro del Fronte militare clandestino)Giorgio Ercolani.; Adolfo Pisino, padre di Antonio (partigiano di Bandiera Rossa)Antonio Pisino.; Egiziaca Petrianni, vedova di Augusto Renzini (membro del Fronte clandestino di resistenza dei carabinieri)Augusto Renzini..
Si unirono al gruppo degli attori anche alcune persone direttamente danneggiate dall'attentato e dall'immediata reazione tedesca: Orfeo Ciambella, ferito nell'attentato; Giorgio e Giorgina Stafford, i quali avevano subito il saccheggio del proprio appartamento da parte di truppe tedesche o fasciste accorse sul posto dopo l'esplosione e la seconda anche gravi danni alla persona per effetto della stessa (i due in seguito rinunciarono alla domanda); Efrem Giulianetti, anch'egli ferito nell'attentato. I genitori di Piero Zuccheretti, dodicenne ucciso dalla deflagrazione della bomba gappista, non aderirono all'azione legale in quanto non ne furono informatiGiovanni Zuccheretti, fratello di Piero, intervista in ..
Il collegio difensivo della parte attrice era composto dagli avvocati Francesco Castellano, Mario M. Giulia, Giuseppe Mundula (già legale di Kappler), Mario Palladini e Salvatore SchifoneI legali degli attori esposero le proprie tesi nel volume Da via Rasella al Palazzo di Giustizia, Roma, Chillemi, 1949..
L'Associazione Nazionale Famiglie Italiane Martiri (ANFIM), nata nel dopoguerra per rappresentare i familiari delle vittime del massacro delle Fosse Ardeatine, disapprovò l'iniziativa.
I convenuti Furono citati in giudizio i tre membri di sinistra della giunta militare del CLN, il comunista Giorgio Amendola (deputato), l'azionista Riccardo Bauer e il socialista Sandro Pertini (senatore), e gli ex gappisti Carlo Salinari, Franco Calamandrei e Rosario Bentivegna, i quali avevano tutti affermato il proprio coinvolgimento nella decisione o nell'esecuzione dell'attentato nel corso delle testimonianze da loro rese nel processo Kappler. In seguito intervenne su istanza dei convenuti l'ex gappista Carla Capponi, decorata di medaglia d'oro al valor militare per la sua attività partigiana.
Nel corso del processo i convenuti furono difesi da Dante Livio Bianco, Arturo Carlo Jemolo (professore all'Università di Roma), Paolo Greco (professore all'Università di Torino), Ugo e Achille Battaglia, Fausto Gullo, Sinibaldo Tino, Federico Comandini, Saverio Castellett e Giulio Burali d'Arezzo; morto Bianco nel 1953, fu sostituito da Carlo Galante Garrone che ne rilevò lo studio legale..
Il giudizio di primo grado Le tesi degli attori Secondo la tesi degli attori, l'attentato di via Rasella rivestiva il carattere di illecito sia civile sia penale per essere stato compiuto innanzitutto da una formazione che il Tribunale militare di Roma, nella sentenza Kappler, aveva dichiarato priva dei requisiti di legittima belligeranza stabiliti dall'art. 1 del Regolamento allegato alla IV Convenzione dell'Aia del 1907, ossia avere un comandante responsabile per i propri subordinati, portare un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza e portare apertamente le armiRegolamento concernente le leggi e gli usi della guerra per terra , L'Aia, 18 ottobre 1907, art. 1.. Secondariamente, per essere stato compiuto contro gli espliciti ordini dei generali Quirino Armellini (dal 24 gennaio 1944 comandante del Fronte militare clandestino e rappresentante del governo Badoglio in città), Roberto Bencivenga (successore del primo nella stessa carica a partire dal 22 marzo) e Domenico Chirieleison (comandante della Città aperta). Armellini in particolare, secondo quanto aveva testimoniato al processo Kappler, aveva vietato gli attentati nel centro urbano e disposto che fossero intensificati fuoriDeposizione di Quirino Armellini al processo Kappler, 3 luglio 1948, in . In terzo luogo, secondo gli attori l'attentato era illegittimo e contrario alle norme di guerra, poiché la proclamazione di Roma come "città aperta" avrebbe obbligato la popolazione ad astenersi dal compimento di atti ostili in danno degli occupanti. Infine, gli attori ravvisavano un elemento di colpa nella circostanza che Bentivegna non si era costituito onde salvare la vita agli ostaggi ed evitare la rappresaglia che sarebbe stata prevedibilmente compiuta dai tedeschi.
Gli attori produssero inoltre un'intervista resa da Bentivegna nel 1946, in cui l'ex gappista aveva dichiarato che l'ordine di compiere l'attentato gli era stato impartito dal PCI e che lo stesso partito gli aveva vietato di costituirsi nel tentativo di salvare i prigionieri dalla rappresaglia.
Le tesi dei convenuti La difesa dei convenuti presentò due comparse, che delineavano due distinte tesi difensive. La prima, redatta da Dante Livio Bianco, preliminarmente sollevava una questione di giurisdizione sostenendo che il fatto fosse sottratto all'esame del giudice ordinario, sia in ragione della qualità soggettiva di rappresentanti del governo legittimo rivestita dai partigiani sia in virtù della qualità oggettiva di fatto di guerra posseduta dall'azione gappista.
Sotto il profilo soggettivo, i convenuti «non agirono come privati individui, quasi dilettanti dinamitardi che a un certo punto, presi da estro guerriero, si divertono a far scoppiare bombe contro i tedeschi». La loro dipendenza dalla giunta militare, a sua volta dipendente dal CLN centrale presieduto da Ivanoe Bonomi, era sufficiente a qualificarli «organi dello Stato italiano». Sotto il profilo oggettivo, era infondata e comunque irrilevante ai fini del processo la distinzione proposta dagli attori tra atto di guerra e attentato proditorio, poiché l'azione gappista era un atto di guerra la cui peculiare dinamica rifletteva la natura della guerra partigiana, caratterizzata da agguati e colpi di mano. A supporto dell'inquadramento dell'attentato come atto di guerra, fu citato tra l'altro il comunicato emesso dal CLN qualche tempo dopo l'annuncio della rappresaglia, in cui era definito «atto di guerra di patrioti italiani». Inoltre, Bianco si soffermò sulla ineffettualità della proclamazione di Roma come città aperta..
La seconda comparsa, scritta da Arturo Carlo Jemolo, proponeva una tesi secondo cui l'attentato andava considerato legittimo anche prescindendo dal riconoscimento della qualità di rappresentanti del governo legittimo in capo ai partigiani, affermando la generale legittimità degli atti di guerra compiuti dai cittadini di un Paese occupato in virtù del diritto delle popolazioni di difendersi dagli aggressori. Lo scritto di Jemolo, ricco di riferimenti storici, inquadrava l'azione gappista nella categoria dell'«attentato terroristico, destinato cioè non ad ottenere un immediato successo di crollo del nemico, ma a seminare strage nelle sue file e dargli il senso panico dell'insidia in agguato, ed al tempo stesso ad eccitare la combattività nelle forze della Resistenza». Jemolo rilevò come «l'attentato politico» avesse «la sua non lieta storia come arma al servizio di tutte le idee» e citò come precedenti la congiura delle polveri, gli attentati contro i sovrani francesi Enrico III ed Enrico IV, quello di Felice Orsini contro Napoleone III, «molte delle imprese mazziniane, per non dire tutte», i moti di Milano del 1853, l'attentato alla caserma Serristori di Roma del 1867, nonché quello pianificato da Guglielmo Oberdan contro Francesco Giuseppe. Il riferimento del testo a Enrico II, il quale morì a causa delle ferite riportate nel corso di una giostra, appare verosimilmente un refuso per indicare Enrico III, morto per accoltellamento..
Le medaglie ai gappisti come prove del riconoscimento statale dell'attentato