Il sistema elettorale tedesco è il meccanismo adottato in Germania per determinare, in base ai voti espressi dagli elettori, l'assegnazione dei seggi del Bundestag, cioè la camera dei deputati. I componenti del Bundesrat, che rappresentano i "Bundesländer" (gli Stati federati), non sono eletti direttamente dagli elettori, ma vengono designati dai rispettivi governi statali.

I sistemi elettorali per le elezioni regionali o comunali variano significativamente da Land a Land e non verranno trattati in questa voce.

Il sistema elettorale in vigore è definito come un sistema proporzionale personalizzato (in tedesco: personalisierte Verhältniswahl), che combina elementi del sistema proporzionale e di quello maggioritario, con l'obiettivo di garantire rappresentatività politica e un legame diretto tra elettori ed eletti. Di seguito, le sue principali caratteristiche sono:

Proporzionalità: la determinazione della forza politica del Bundestag è determinata secondo il sistema proporzionale a livello dei "Bundesländer". Personalizzazione: la possibilità del voto del candidato del collegio uninominale determina un rapporto diretto tra elettore ed eletto. Meccanismi di correzione: la soglia di sbarramento altera la rappresentatività proporzionale pura, escludendo i piccoli partiti, che tuttavia possono trovare rappresentanza in parlamento tramite eventuali candidati eletti nei collegi uninominali.

L'Articolo 38 della costituzione tedesca fissa i principi fondamentali che devono essere soddisfatti dalla legge elettorale, la cadenza quadriennale delle elezioni e i requisiti di età per l'elettorato attivo e passivo. I meccanismi concreti del sistema elettorale non sono invece ancorati nella legge fondamentale dello Stato.

Nella sentenza del 3 luglio 2008 la corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la suddivisione dei seggi prevista dalla legge elettorale vigente. Anche le correzioni entrate in vigore il 3 dicembre 2011 non hanno soddisfatto i giudici della corte costituzionale, pronunciatasi il 25 luglio 2012. Le nuove modifiche sono state approvate a larghissima maggioranza il 9 maggio 2013. Il punto centrale di quest'ultima riforma è costituito dall'introduzione dei cosiddetti mandati di compensazione (Ausgleichsmandate).

Basi giuridiche costituzionali Principi della legge elettorale L'articolo 38 della costituzione tedesca stabilisce che:

I sei principi fissati in questo articolo, pur non essendo fissati nella prima parte della costituzione, sono da considerarsi giuridicamente equivalenti ai principi fondamentali ivi contenuti e pertanto sul loro rispetto può essere chiamata a pronunciarsi la corte costituzionale.

Delle elezioni sono generali se in linea di principio ogni cittadino vi può partecipare, nei limiti di età specificati nel secondo comma dell'articolo 38 della costituzione federale. Un'esclusione di ristretti gruppi di persone dal diritto di voto attivo non è necessariamente in contrasto con la legge fondamentale. L'esclusione dal diritto di voto passivo è vincolata in maniera meno restrittiva.

Il diritto di voto è riservato ai cittadini tedeschi e ai "rifugiati o espulsi di nazionalità tedesca" (articolo 116 della costituzione) se residenti in Germania. Infatti il popolo, che in base all'articolo 20 detiene il potere e lo esercita tramite le elezioni e gli organi legislativi, esecutivi e giudiziari, è in base alla sentenza del 31 ottobre 1990 della corte costituzionale soltanto il popolo tedesco.

Un'elezione è diretta se la volontà dell'elettore ne determina direttamente l'esito. Un'intermediazione da parte di grandi elettori come avviene per l'elezione del presidente degli Stati Uniti non è pertanto consentita. La scelta di una lista di candidati da parte dei partiti non è invece anticostituzionale.

Un'elezione è libera se lo Stato non obbliga il cittadino ad una specifica scelta; anche il diritto a candidarsi (diritto di voto passivo) rientra nella libertà di voto. In base ad un pronunciamento della corte costituzionale, la libertà di voto non sarebbe invece violata da un obbligo di voto, se esso venisse introdotto nella legge elettorale. Sarebbero invece incostituzionali spot elettorali fatti a spese dello Stato; il governo federale può però svolgere attività di informazione per l'elettorato, a patto di mantenere un punto di vista strettamente neutrale.

Un'elezione è segreta, se il voto da parte di ogni elettore non può essere conosciuto a nessun altro. La legge elettorale vieta addirittura all'elettore di esprimere pubblicamente la sua scelta al seggio. Da questo punto di vista è problematico il voto per posta, che dovrebbe rappresentare un'eccezione, poiché non garantisce la segretezza. Tuttavia il voto per posta non è anticostituzionale, poiché una sua eliminazione limiterebbe la generalità del voto, considerata un principio di rango superiore.

Il principio di uguaglianza prevede che ogni elettore abbia lo stesso peso sull'esito delle elezioni. La corte costituzionale ha fissato differenti vincoli per il sistema proporzionale e per quello maggioritario, entrambi ritenuti costituzionali. In un sistema maggioritario deve essere mantenuta l'uguaglianza di peso, cioè ogni voto deve avere approssimativamente lo stesso peso; tale principio sarebbe ad esempio violato se due collegi uninominali avessero una popolazione significativamente diversa. In un sistema proporzionale è anche richiesta l'uguaglianza delle possibilità di successo, cioè che ogni voto deve avere lo stesso influsso sulla distribuzione dei seggi. Sono però consentite limitazioni, come la soglia di sbarramento per i partiti che abbiano meno del 5% delle preferenze di lista o meno di tre mandati diretti Una clausola di sbarramento con una percentuale più alta del 5% sarebbe invece incostituzionale, a meno che non ci siano motivi particolari e stringenti che la giustifichino.

Diritto di voto Elettorato attivo Il diritto di voto attivo è riservato ai cittadini tedeschi che alla data delle elezioni

abbiano un'età di almeno 18 anni, da almeno tre mesi siano residenti o domiciliati in Germania non siano esclusi dal diritto di voto.

Possono votare anche i cittadini tedeschi residenti all'estero se soddisfano le altre due condizioni di cui sopra e inoltre

se dopo il compimento del 14º anno di età sono stati residenti o domiciliati in Germania per almeno tre mesi consecutivi e se ciò è avvenuto meno di 25 anni prima oppure se personalmente e direttamente hanno acquisito informazioni sulla situazione politica tedesca e ne sono toccati nei loro interessi.

Se un cittadino tedesco con diritto di voto si trasferisce in Germania da un altro paese, non deve soddisfare il requisito dei tre mesi di residenza in territorio tedesco.

Sono esclusi dal diritto di voto i cittadini a cui sia stato tolto il diritto di voto da un tribunale in seguito ad una condanna per alcuni reati particolarmente gravi; che necessitino di un'assistenza continuativa e totale da parte di un'altra persona; che nell'ambito di un procedimento penale siano stati dichiarati incapaci di intendere e volere e siano dunque ricoverati in un ospedale psichiatrico.

Elettorato passivo Per essere eleggibili nel Bundestag è necessario essere in possesso della cittadinanza tedesca e avere raggiunto la maggiore età.

Tuttavia sono esclusi dall'elettorato passivo i cittadini che non siano in possesso dell'elettorato attivo e coloro che sono stati condannati da un tribunale all'interdizione dai pubblici uffici. In base al § 45 del codice penale tedesco, i cittadini condannati in via definitiva ad una pena di almeno un anno di reclusione sono ineleggibili per cinque anni. L'eleggibilità può essere sospesa da due a cinque anni anche per condanne più lievi, se la legge prevede esplicitamente questa pena accessoria per il reato commesso.

I cittadini tedeschi residenti all'estero possono essere eleggibili anche se non in possesso del diritto di voto attivo.

Organismi elettorali Il principale organismo elettorale è il Bundeswahlleiter (ufficiale elettorale federale), che vigila sulla correttezza dello svolgimento delle elezioni, presiede il Bundeswahlausschuss (ufficio elettorale) ed è nominato dal ministero dell'interno. Generalmente tale ruolo è assegnato al presidente dell'ufficio federale di statistica. Al suo fianco ci sono un Landeswahlleiter e un Landeswahlausschuss per ogni Land, un Kreiswahlleiter e un Kreiswahlausschuss per ogni circoscrizione elettorale e un Wahlvorsteher e un Wahlvorstand per ogni distretto elettorale. Questi sono nominati direttamente o indirettamente dal governo del Land. Gli altri membri degli uffici elettorali vengono nominati dagli ufficiali elettorali competenti.

Il ministero dell'interno non può interferire direttamente con l'attività degli uffici elettorali, pur avendo tra i propri compiti quello di fornire le direttive per il corretto svolgimento delle elezioni federali, tramite la Bundeswahlordnung e la Bundeswahlgeräteverordnung, che riguarda l'eventuale utilizzo di strumentazioni elettroniche.

Scelta dei candidati

Diritto di presentazione dei candidati I candidati per i mandati diretti possono essere proposti da un partito politico o anche da singoli elettori, mentre le liste regionali possono essere presentate soltanto da partiti. I partiti che non siano rappresentati nel Bundestag o nel parlamento di un Land da almeno cinque deputati in maniera continuativa per l'intera durata dell'ultima legislatura devono preventivamente fare domanda di riconoscimento all'ufficio elettorale entro il 97º giorno precedente la data delle elezioni. Le candidature devono essere presentate entro il 69º giorno precedente le elezioni. In caso di scioglimento anticipato del Bundestag tali scadenze possono essere accorciate con un provvedimento del ministero dell'interno.

I partiti che necessitano di un riconoscimento da parte dell'ufficio elettorale devono anche raccogliere firme per le loro candidature: ogni candidato diretto deve essere sostenuto da almeno 200 elettori della sua circoscrizione, ogni lista regionale da almeno l'uno per mille degli elettori del Land oppure da almeno 2000 aventi diritto al voto. Anche la candidatura diretta di una persona non sostenuta da alcun partito necessita di almeno 200 firme. I partiti che rappresentano una minoranza linguistica non sono invece tenuti a raccogliere firme. Ogni elettore può firmare per sostenere la candidatura di un solo candidato diretto e di una sola lista regionale. Il mancato rispetto di questa norma comporta l'invalidamento delle firme fatte dall'elettore e un procedimento penale a suo carico.

Candidature per un mandato diretto

Il candidato di un partito è votato democraticamente con scrutinio segreto da tutti gli elettori della circoscrizione iscritti al partito. In alternativa la candidatura può essere scelta da delegati, votati a scrutinio segreto dagli iscritti al partito. Le candidature possono essere proposte da qualunque elettore iscritto al partito; i candidati possono non essere loro stessi iscritti al partito. A partire dalle elezioni del 2009 non è più consentito presentare un candidato iscritto (anche) ad un altro partito. La procedura della scelta del candidato deve essere verbalizzata e il verbale deve essere consegnato all'ufficio elettorale competente. Quest'ultimo verifica la candidatura e comunica eventuali vizi di forma ad una di due persone di fiducia nominate dal candidato, affinché tutto sia in regola nei tempi previsti.

Una candidatura può essere ritirata mediante una dichiarazione congiunta delle due persone di fiducia oppure tramite un comunicato sottoscritto dalla maggioranza di coloro che avevano firmato per la candidatura. Con una dichiarazione congiunta delle due persone di fiducia è anche possibile sostituire il candidato, se questi perde la sua eleggibilità oppure muore. Se però la candidatura è già stata accettata dall'ufficio elettorale, allora non può più essere ritirata o cambiata.