Lintegrazione scolastica si ottiene attraverso l'affiancamento di un operatore qualificato nell'ambiente scolastico alla persona con disabilità, e la programmazione di un'attività scolastica specifica tale da permetterle l'apprendimento e soprattutto la relazione nell'ambiente scolastico e sociale.
Il ruolo della scuola è quello di aiutare l'alunno facendolo sentire partecipe e parte integrante del gruppo classe. Per raggiungere questo scopo la scuola è vista come una comunità, una rete, che coinvolge tutti coloro che ne fanno parte per la buona riuscita del progetto educativo. Essa opera per garantire, a tutti indistintamente, il diritto all'istruzione, accogliendo ognuno con le proprie peculiarità ed aiutandolo verso una crescita individuale e sociale. Affinché l'integrazione scolastica abbia un buon risultato, la persona che svolge il progetto deve creare delle attività che diano la possibilità all'alunno di aumentare il proprio livello di apprendimento, di socializzazione e di collaborazione. Per far questo è' molto importante inoltre sapersi relazionare anche con la famiglia dell'alunno.
Target di riferimento L'integrazione scolastica è rivolta a tutti i minori che hanno una situazione di disabilità, qualunque essa sia la gravità. Tutti i bambini hanno il diritto di avere un 'istruzione, di partecipare e di frequentare la scuola di qualunque ordine e grado (scuola materna, scuola elementari, scuole medie, superiori ed università).
La Legge 104/92, stabilisce il diritto all'integrazione, garantito per tutto il percorso educativo dei ragazzi. Naturalmente l'integrazione scolastica, oltre ad essere rivolta all'alunno disabile, sostiene anche le famiglie e tutti i soggetti vicino ai minori che hanno bisogno di un aiuto, in qualsiasi momento ed occasione.
Storia Si iniziò a parlare di integrazione sociale delle persone con disabilità già dagli inizi del 1900 con una visione però totalmente diversa da quella odierna. Infatti le persone con disabilità venivano viste non come persone da integrare a pieno titolo nella società, bensì come soggetti inferiori che dovevano imparare a diventare sociali. Della questione dell'integrazione scolastica si iniziò a parlare solo intorno agli anni '80 del secolo scorso quando si comprese che non bastava più concentrarsi esclusivamente nell'integrazione sociale e che le scuole speciali non permettevano un'effettiva integrazione. Quando si iniziò a parlare di integrazione scolastica emersero vari quesiti e molte perplessità che sparirono dopo che venne sancito il diritto di integrazione della persona. La scuola si trovò a dover puntare all'integrazione e dover modificare i suoi approcci per permettere il raggiungimento degli obiettivi e dei vantaggi per ogni alunno.
L'insegnante di sostegno è una figura professionale introdotta nella scuola dell’obbligo ai sensi della legge del 4 Agosto 1977 n. 517. È una figura professionale di insegnante qualificato nelle attività di sostegno e nella didattica, con l’obiettivo di integrare nella scuola e nella classe gli alunni con disabilità certificata.
L’insegnante di sostegno ha il compito di inserimento e di integrazione degli alunni disabili. Deve aiutare e collaborare nelle situazioni didattiche, relazionali, formative che hanno l’obiettivo di realizzare un progetto di integrazione in sinergia con gli altri insegnanti.
Uno dei compiti dell’insegnante di sostegno è quello di accogliere e mettere a proprio agio l’alunno che deve seguire e per far questo al meglio deve accogliere anche la famiglia del ragazzo. Deve raccogliere poi le informazioni dell’alunno, e successivamente sviluppare una programmazione ad hoc. Deve quindi sviluppare un Piano Educativo Individualizzato (PEI) per ogni alunno con disabilità, in collaborazione con la famiglia, i docenti e gli operatori socio-sanitari, stabilendo anche come verificarne lo svolgimento. Il PEI è sottoposto a verifiche periodiche, e vengono definiti i vari interventi per l’integrazione scolastica. L’insegnante di sostegno viene richiesto dal Dirigente Scolastico, secondo l’Art. 41 e 44 D. M. 331/98.
L’insegnante di sostegno, ha anche il compito di sostenere il lavoro di collaborazione tra la famiglia, gli operatori scolastici e gli operatori extrascolastici per favorire il miglioramento delle attività formative.
Integrazione Scolastica in Italia L’Italia è uno dei Paesi a scegliere l’integrazione scolastica per alunni disabili nelle scuole. L’integrazione scolastica in Italia, trova le basi nella Costituzione, e negli Art. 2-3-33-34 e 38, che si riferiscono all'istruzione, al diritto di educazione e avviamento professionale per tutti i ragazzi.
Il primo passo tangibile verso l'integrazione avviene con la Legge n. 118/1971, nella quale si stabilisce che l’istruzione dell’obbligo dei soggetti portatori di handicap deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, ma un forte avanzamento lo si deve alla Legge 517/77, che stabilisce con chiarezza presupposti, condizioni, strumenti e finalità per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, in un quadro di riforma della scuola: la programmazione, la flessibilità, le attività integrative, la funzione formativa della valutazione, l’abolizione degli esami di riparazione.
Da una scuola uguale per tutti ad un a scuola diversa per ciascuno, nella quale l'alunno con handicap sia accettato in via normale.
Alle attività di classe si aggiungono le attività di gruppo; altro punto fondamentale è introduzione della figura dell’insegnante di sostegno nella scuola elementare e media e recepisce il concetto di individualizzazione dell’insegnamento, già affermato nei Programmi del 1955 per la scuola elementare.
La Legge 517/1977 stabilisce anche le “forme di integrazione a favore di alunni portatori di handicap con la prestazione di insegnanti specializzati”, assieme ad altre figure specializzate che lo Stato e gli enti locali forniscono. Tale legge è la prima che introduce il termine integrazione per tutti gli alunni diversamente abili con la finalità di progettare interventi educativi.
Altra Legge importante è la 104/1992, la quale regola il diritto allo studio dei disabili. Stabilisce il rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità e ne promuove l’integrazione nella famiglia, nella scuola, nella società e nel lavoro. Vuole garantire l’inserimento in asilo nido di bambini disabili e stabilisce il diritto allo studio nelle scuole di ogni grado ed ordine, e anche nell'università. Stabilisce inoltre varie collaborazioni tra scuola, enti locali, con le Aziende ULSS. L’Art. 13 della Legge 104/1992, garantisce l’attività di sostegno attraverso docenti specializzati (insegnante di sostegno).
La Legge 53 del 2003, regola il tema della personalizzazione, diventa l’elemento importante per la costruzione dei processi di apprendimento.
La Legge 170/2010 tutela il diritto all'apprendimento dei soggetti con il disturbo specifico dell’apprendimento.
L’integrazione in Italia, ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nella comunicazione, nell'apprendimento, nella socializzazione e nella relazione (Legge 104/1992).
Deve essere elaborata una certificazione dell’handicap da parte di un esperto della Diagnosi Funzionale, dove si descrive la compromissione funzionale dello stato psicofisico dello studente, ma si evidenziano le sue potenzialità. Insegnanti, famiglia, operatori delle unità sanitarie locali e operatore psico-pedagogico, devono provvedere al Profilo Dinamico Funzionale (P. D. F.), dove vengono elencate le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell’alunno disabile. Con tale strumento si vuole individuare gli obiettivi, attività e modalità del progetto di integrazione, verificato ed aggiornato periodicamente.
Oltre al P.D.F., i genitori vengono consultati per il Piano Educativo Individualizzato (P .E. I.) nel quale vengono descritti gli interventi che verranno fatti per l’alunno durante l’anno.
La valutazione per il raggiungimento di questi obiettivi è differenziata per la scuola dell’obbligo e per quella superiore. Per quanto riguarda la scuola dell’obbligo, in riferimento al P. E. I. e ai suoi elementi, cioè per quali discipline sono stati adottati certi criteri, le attività ed il sostegno svolto, sono predisposte prove corrispondenti agli insegnamenti e in grado di valutare il progresso dell’alunno in base alle sue potenzialità (Legge 104/1992). Per gli alunni delle scuole di secondo grado, sono previste prove equivalenti e tempi più lunghi per la verifica di prove scritte e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione.
Integrazione Scolastica in Europa La garanzia dell'effettivo esercizio del diritto allo studio ed alla formazione costituisce uno dei capitoli che maggiormente tocca il mondo delle persone con disabilità, in quanto condizione essenziale ai fini di una loro completa integrazione ed inclusione nella vita sociale e lavorativa. Tre i momenti essenziali che tracciano il fenomeno: il passaggio dalla famiglia, primo agente di socializzazione, alla scuola, secondo e fondamentale contesto di formazione personale; il passaggio dalla scuola primaria a quella secondaria, in cui si registrano i livelli più alti di abbandono scolastico tra la popolazione disabile; il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro.
Ciascuno di questi ambiti comporta una serie di garanzie che debbono essere riconosciute e attuate con politiche ed azioni positive, realizzate nella cornice dell'attuale filosofia di riferimento, data dall'approccio "mainstreaming" adottato dalla Comunità Europea, un approccio che affronta le problematiche all'interno di politiche generali, abbracciando il fenomeno "disabilità" trasversalmente a tutti gli ambiti in cui si manifesta. Non sarebbe pensabile concepire politiche per l'educazione delle persone disabili senza considerare le politiche per la famiglia, per il lavoro, per l'abbattimento delle barriere architettoniche etc.. L’integrazione delle persone con esigenze educative specifiche richiede molto più del semplice inserimento di uno studente in una scuola ordinaria. Si tratta di un processo in cui lo studente ha la possibilità di sviluppare e progredire sul piano educativo verso l’indipendenza economica e sociale. Prassi per la valutazione dei livelli di integrazione delle persone con disabilità Consentire ad un ragazzo con disabilità di recarsi a scuola ogni giorno significa: consentire al ragazzo di prepararsi in autonomia per recarsi a scuola; provvedere ad un piano di trasporto per raggiungere il plesso scolastico; predisporre le misure necessarie perché l'edificio sia accessibile; attrezzare le aule, i laboratori, i servizi igienici e le palestre, come anche i locali esterni in modo che la persona disabile possa muoversi in autonomia; predisporre un Piano Educativo Individualizzato che tenga conto del Profilo Dinamico Funzionale dello studente, delle sue capacità residue come di quelle compromesse; prevedere personale specializzato per il sostegno e l'affiancamento del ragazzo nel suo percorso educativo; strutture ed ausili informatizzati per la sua partecipazione attiva alla didattica etc... Disabled Persons. Statistical data