Un docente in Italia è un docente nel campo dell'istruzione che opera all'interno della scuola italiana e dell'università italiana, in possesso di requisiti e preparazione differenti, a seconda degli ordini e delle rispettive normative regolate per la scuola dal Ministero dell'istruzione e del merito e per l'università dal Ministero dell'università e della ricerca.

Nella scuola Quadro normativo generale La disciplina generale per la selezione del personale docente è dettata dal d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297; in particolare:

per insegnare nella scuola dell'infanzia nonché nella scuola primaria: Ai sensi della riforma Gelmini è stato introdotto l'obbligo del conseguimento della laurea magistrale in scienze della formazione primaria al termine di un percorso di studi quinquennale, con tirocini a partire dal secondo anno di corso, a numero programmato con prova di accesso. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2014 con il quale si è recepito il parere del Consiglio di Stato 11 settembre 2013, n. 3813,Docenti con diploma magistrale entro a.s 2001/2002: il Consiglio di Stato ritiene fondata l'iscrizione alle graduatorie ad esaurimento da camera.it, 20 aprile 2015 e alla decisione dell'Unione europea del 31 gennaio 2014, sono assimilati alla laurea in scienze della formazione primaria, ai fini professionali, e quindi abilitanti all'insegnamento nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia, i diplomi conseguiti presso gli istituti magistrali al termine dei corsi conclusi entro l'anno scolastico 2001-2002 (titoli assimilati in base all'art. 12 della Direttiva dell'Unione Europea 2005/36/CE).Il Consiglio di Stato abilita 55mila insegnanti da ilsole24ore.com, 3 marzo 2014. Questi titoli sono validi per insegnare tutte le discipline, esclusa educazione motoria. Per insegnare educazione motoria alla scuola primaria: con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 è stata introdotta l'educazione motoria nella scuola primaria (nuova classe di concorso EEEM) dall'anno scolastico 2022/2023, inizialmente nelle classi quinte. Per insegnare educazione motoria nella scuola primaria è necessario il titolo di accesso alle classi di concorso A048 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A049 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di I grado). Per insegnare nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado, come previsto dalla legge del 13 luglio 2015, n. 107: Per i posti di docente laureato (classi di concorso della tabella A): è necessario il conseguimento di una laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali. Per i posti di docente diplomato per gli insegnamenti tecnico-pratici nella scuola secondaria di secondo grado (classi di concorso della tabella B): fino all'anno scolastico 2024/2025 il titolo di accesso resta un diploma di scuola secondaria di secondo grado coerente con le discipline di insegnamento; dopodiché sarà necessario il possesso di specifiche lauree triennali coerenti con le classi di concorso di riferimento. Per i posti di sostegno, ovvero per insegnare come insegnante di sostegno in ogni ordine e grado, è necessario frequentare un apposito corso di formazione universitaria, denominato "tirocinio formativo attivo", della durata di un anno, che fornisce la specializzazione sul sostegno per il relativo grado di istruzione. Per accedere a tale corso di formazione è necessario possedere il titolo di accesso per insegnare nello specifico grado di istruzione. Per insegnare religione cattolica in ogni ordine e grado è necessario possedere specifici titoli.

Per la copertura di posti relativi all'insegnamento comune, dopo aver superato il concorso pubblico per le classi di concorso per i quali siano previsti determinati titoli di accesso, è necessario l'espletamento con successo di un periodo di prova annuale, durante il quale bisogna aver prestato centottanta giorni di servizio - dei quali almeno centoventi per le attività didattiche - nonché il superamento di un test finale.

Le classi di concorso e di abilitazione Ogni insegnamento impartito nelle scuole di ogni ordine e grado può essere assegnato a una o più classe di concorso, a cui il docente ha accesso tramite una determinata laurea magistrale o diploma accademico di secondo livello o titoli a essi equipollenti, eventualmente limitate al possesso di specifici CFU/CFA in determinati settori scientifici/artistici disciplinari, oppure tramite uno specifico diploma nel caso degli insegnanti tecnico-pratici.

Le classi di concorso sono ordinate tramite codici alfanumerici: ad esempio, per insegnare alla scuola primaria si deve essere assunti nella classe di concorso EEEE, mentre per insegnare matematica e fisica al liceo classico si deve essere assunti nella classe di concorso A027. Alcuni insegnamenti sono detti "atipici" perché assegnabili a più classi di concorso: ad esempio, l'insegnamento della matematica nel liceo scientifico può essere affidato a docenti afferenti alla classe di concorso A026 oppure alla A027.

I regolamenti disciplinanti le classi di concorso, il loro accesso e la corrispondenza ai vari insegnamenti dei vari indirizzi di studio sono stati più volte modificati nel corso del tempo. Attualmente il sistema di classi di concorso prevede:

D.M. n. 259 del 9 maggio 2017 e il D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016, che contiene l'elenco dei codici alfanumerici delle classi di concorso, dei loro titoli di accesso e degli insegnamenti corrispondenti, alcuni dei quali modificati da D.M. successivi; D.M. n. 221 del 20 novembre 2023, che modifica i titoli di accesso per quanto riguarda le classi A026 e A028 (rispettivamente "matematica" e "matematica e scienze"), al fine garantire una copertura maggiore dei posti relativi a queste classi di concorso, storicamente con pochi candidati; D.M. n. 255 del 22 dicembre 2023, che razionalizza e accorpa alcune classi di concorso del primo e del secondo grado della scuola secondaria, pur mantenendone separati i ruoli, e aggiorna i titoli di accesso di alcune classi di concorso storicamente con pochi candidati, come la A027 "matematica e fisica".

Conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento Un docente di ruolo è in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione docente per la specifica classe di concorso in cui opera. Storicamente l'abilitazione è stata acquisita mediante differenti procedure, alcune anche finalizzate al ruolo.

Ad oggi si prevede un percorso universitario di formazione iniziale, corrispondente a non meno di 60 CFU, al termine del quale si consegue l'abilitazione all'insegnamento, previo superamento dell'esame finale. L'accesso ai percorsi di formazione iniziale è a numero chiuso e si basa sulla valutazione dei titoli posseduti dal docente o aspirante docente.

Modalità di assunzione Concorso pubblico per esami e titoli Secondo la normativa attuale, il superamento di un concorso permette agli aspiranti docenti di entrare in ruolo a tempo indeterminato e/o di conseguire l'abilitazione per un'altra classe di concorso. Il limite di età per partecipare ai concorsi era prima fissato a 35 anni, poi nel 1975 venne portato a 40 anni e dal 1997 il limite è stato fissato a 65 anni d'età. Antenato degli attuali concorsi è stato il "concorso per merito distinto", un concorso annuale istituito dalla riforma Gentile nel 1923, modificato nel 1958 dal ministro dell'Istruzione Aldo Moro e abolito nel 1974, che consisteva in un concorso per titoli ed esami (uno scritto e una lezione) o per soli titoli (a seconda della fascia stipendiale di appartenenza) e consentiva uno scatto stipendiale. Gli insegnanti di religione cattolica concorrono invece in procedure ad essi dedicate.

Procedura per soli titoli di assunzione dalle GPS prima fascia Negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 sono stati assunti con procedura straordinaria i docenti inseriti nelle prime fasce GPS (ovvero docenti già abilitati o specializzati all'insegnamento), dal 2022/2023 al 2025/2026 limitatamente ai posti di sostegno. Tale procedura prevede l'accesso al percorso annuale di formazione e prova durante un anno svolto a tempo determinato su una cattedra vacante e disponibile, al termine del quale è prevista una prova disciplinare per la conferma o meno in ruolo e accesso al contratto a tempo indeterminato.

Immissione in ruolo da elenchi regionali Gli elenchi regionali per le immissioni in ruolo costituiscono una modalità di reclutamento del personale docente introdotta per la copertura dei posti vacanti e disponibili nelle scuole statali italiane.Istituiti come strumento strutturale per ottimizzare le procedure di assunzione a tempo indeterminato, questi elenchi fungono da canale complementare rispetto alle classiche graduatorie di merito concorsuali e alle Graduatorie ad Esaurimento (GaE). Vengono utilizzati principalmente in caso di esaurimento dei vincitori dei concorsi ordinari o straordinari indetti a partire dal 2020, consentendo di attingere da un bacino di candidati idonei (coloro che hanno superato le prove concorsuali con i punteggi minimi richiesti senza rientrare inizialmente tra i vincitori). L'inserimento è riservato ai docenti che hanno partecipato ai concorsi per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria banditi dal 2020 in poi (inclusi i concorsi legati al PNRR) e che hanno superato le prove d'esame previste dalla normativa vigente. Gli aspiranti vengono inseriti negli elenchi su base regionale seguendo l'ordine cronologico del concorso di appartenenza e il punteggio complessivo conseguito nelle prove (scritto e orale), tenendo conto degli eventuali titoli di preferenza. L'attingimento da tali elenchi avviene subordinatamente all'effettivo esaurimento delle graduatorie dei vincitori dei concorsi ordinari e straordinari di riferimento, rappresentando un supporto per arginare la carenza di docenti e ridurre la dipendenza dalle supplenze annuali.

Modalità precedenti di accesso al ruolo Dal 1973 al 1999 è esistito il cosiddetto "doppio canale" di reclutamento, con cui i docenti che avevano accumulato un certo numero di anni di servizio potevano accedere ad un concorso per soli titoli a loro riservato (eventualmente un corso-concorso per ottenere anche l'abilitazione all'insegnamento), accedendo così al ruolo senza procedure selettive sulla base di esami. A tali concorsi per soli titoli veniva destinato il 50% dei posti annualmente liberi.

Tra il 1999 e il 2008 il secondo canale di accesso ai ruoli fu la Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario, di durata biennale e con selezione all'ingresso, il cui esame finale aveva valore concorsuale.

Con la 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) le graduatorie permanenti sono diventate graduatorie ad esaurimento (GAE) includendo tutti gli abilitati fino all'anno scolastico 2010/2011 presso SSIS e dai concorsi precedenti e chiuse a nuovi inserimenti, le GAE sono utilizzate dal 2007 sia per le supplenze che per le immissioni in ruolo con una percentuale del 50% ogni anno. Il Ministero nel 2022 ha disposto che tali graduatorie saranno valide fino all'AS 2024/2025.

Orario di lavoro In Italia il contratto collettivo nazionale del lavoro conteggia esplicitamente solo alcune delle attività relative al lavoro del docente.

In particolare, per le ore di insegnamento in classe sono previste:

25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia; 22 ore settimanali nella scuola primaria; 18 ore settimanali nella scuola secondaria, sia di primo che di secondo grado.

A queste il contratto collettivo aggiunge le seguenti ore per le attività collegiali:

40 ore annue per il Collegio dei docenti; 40 ore annue per i Consigli di classe e similari.