Il brevetto in Italia è disciplinato dal Codice della proprietà industriale del 2005. I contenziosi legali in materia sono regolamentati dalle sezioni specializzate in materia di impresa dei tribunali italiani.
Storia In Italia la normativa di base sui brevetti era in principio esclusivamente stabilita dal codice civile italiano, in particolare dal Titolo IX del Libro Quinto intitolato "Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali". Più specificamente l'articolo 2585 definisce loggetto del brevetto come segue:
Successivamente la materia è codificata (unitamente a quella sui marchi, sui modelli e sui design registrati) nel d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 ("Codice della Proprietà Industriale"). In particolare, è dedicata al brevetto per invenzione la Sezione IV del Capo II del citato Codice, che oggi comprende anche la disciplina delle invenzioni biotecnologiche, con durata pari a 20 anni, in precedenza regolate dal decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3 (convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78) che ha attuato in Italia la direttiva europea n. 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
Descrizione generale In generale per la brevettabilità, oltre all'industrialità ed alla liceità dell'invenzione, sono indispensabili i requisiti della novità e dell'attività inventiva. Ciò significa che il trovato oggetto dell'invenzione deve essere nuovo, e cioè non deve essere compreso nello stato della tecnica (v. art. 46 Codice della Proprietà Industriale), non deve essere noto pubblicamente e non è documentato né in Italia né all'estero. Inoltre, l'oggetto del brevetto deve essere frutto di attività inventiva nel senso che, agli occhi di una persona esperta del ramo, esso non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica (cfr. art. 48 Codice della Proprietà Industriale). L'elenco di ciò che può costituire brevetto non è tassativo, ma può essere aperto a nuove tipologie di invenzioni, ad eccezioni di quelle espressamente indicate dalla legge. Il titolare del brevetto, che può essere diverso dall'inventore, ha un diritto esclusivo sullo sfruttamento dell'invenzione. Questo è un diritto patrimoniale, che può essere ad esempio ceduto o dato in licenza, gratuitamente o, più spesso, dietro compenso. L'inventore o gli inventori rimangono comunque sempre titolari del diritto morale ad essere riconosciuti autori dell'invenzione; tale diritto è inalienabile, ossia non può essere ceduto.
Per l'ottenimento di un brevetto, occorre presentare una domanda all'Ufficio italiano brevetti e marchi che svolge una ricerca di anteriorità (effettuata per suo conto dall'Ufficio europeo dei brevetti) ed un esame di brevettabilità per verificare se la domanda di brevetto risponde ai requisiti di legge. In questa fase, il richiedente del brevetto può presentare osservazioni alle eventuali obiezioni dell'esaminatore, ed anche modificare la domanda di brevetto. Non è però consentito estendere il contenuto della domanda di brevetto oltre quanto originariamente presentato. Se i requisiti di brevettabilità sono soddisfatti, l'Ufficio italiano brevetti e marchi concede il brevetto, la cui durata è di venti anni dalla data del deposito della domanda, a patto che vengano pagate le prescritte tasse annuali per il mantenimento in vita del brevetto. Se queste tasse non vengono pagate per tempo, il brevetto decade prima della sua scadenza ventennale, e l'invenzione diviene di dominio pubblico, cioè liberamente riproducibile da chiunque. Per i farmaci, la durata del brevetto può essere estesa fino a 25 anni perché trascorre un po' di tempo per l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) da parte del Ministero della Salute, dopo aver presentato la documentazione inerente ai risultati delle sperimentazioni chimiche sul farmaco, e ciò restringerebbe l'arco temporale di effettivo sfruttamento commerciale se non ci fosse suddetta estensione. Per questo motivo con il Regolamento CEE n. 1768/92, è stato istituito nell'Unione Europea il Certificato Supplementare di Protezione (SPC) che prolunga la tutela brevettuale fino a un massimo di 5 anni (20+5).
Mantenimento di un brevetto Se entro tre anni dalla concessione del brevetto oppure quattro anni dalla data di deposito della domanda di brevetto l'invenzione non viene realizzata, chiunque può chiedere che gli venga concessa una licenza (obbligatoria, ma non gratuita) per realizzare l'invenzione (nel caso di persistente mancata attuazione il brevetto decade). Una tale licenza obbligatoria può essere richiesta anche dal titolare di un brevetto successivo, se questa invenzione rappresenta un importante progresso tecnico rispetto a quella del brevetto da cui dipende, e non possa essere attuata senza pregiudizio dei diritti del titolare del brevetto anteriore. Se l'invenzione è creata nell'esecuzione di un contratto di lavoro subordinato dal lavoratore, questi può aver diritto ad un compenso adeguato, qualora l'attività inventiva non sia già stata remunerata. In modo simile il datore di lavoro può richiedere al proprio dipendente una licenza obbligatoria per attuare l'invenzione. Chi viola un brevetto industriale commette una contraffazione. Per l'ottenimento ed il mantenimento del brevetto si corrisponde allo Stato una certa somma. I brevetti possono essere definitivi o soggetti a rinnovo annuale, hanno una durata di 20 anni dalla data di deposito quando si tratta di brevetti per invenzione industriale, 20 anni dalla data di concessione nel caso di privative per nuove varietà vegetali, 10 anni dalla data di deposito per modelli di utilità; sono tuttavia necessarie due condizioni: che il suo oggetto abbia attuazione e che siano regolarmente pagate le relative spese di mantenimento. L'importo da versare per i rinnovi annuali di solito aumenta con l'avvicinarsi della scadenza di validità. Tale aumento è giustificato dal fatto che si ritiene che l'inventore abbia beneficiato di un tempo sufficiente per poter sfruttare commercialmente la propria invenzione e bisogna consentire alla comunità di trarne maggiore vantaggio, consentendo a più soggetti, in concorrenza fra di loro, di realizzare i prodotti basati sulla nuova idea. Le quote di mantenimento di un brevetto devono essere regolarmente pagate, con cadenza annuale nel caso di brevetto per invenzione, a partire dal quinto anno dalla richiesta di brevettazione; ciò poiché le prime quattro annualità sono incluse nei costi della domanda stessa. Invece nel caso in cui si sia ottenuto un brevetto per modello di utilità è necessario pagare cinque annualità contestualmente alla presentazione della domanda e, alla scadenza, saldare le rimanenti cinque per un totale di due versamenti.
Come riportato al comma 2 dell'art. 227 del CPI (come modificato dal D.Lgs. 131/2010, art. 120), i diritti di mantenimento in vita per i brevetti d'invenzione, i modelli di utilità e i disegni e modelli, ove già maturati alla fine del mese in cui è rilasciato l'attestato di concessione oppure maturati entro la fine del terzo mese successivo, sono pagabili entro quattro mesi dalla fine del mese di detto rilascio. Una volta trascorsi sei mesi non è più possibile rimediare al mancato pagamento, salvo rarissimi casi (procedura di ripristino). Nel caso in cui l’annualità non venga pagata nei termini il brevetto decade e assieme ad esso il diritto del titolare all'utilizzo esclusivo. Il pagamento dell'annualità dovuta può essere corrisposto da chiunque, non necessariamente dal titolare del brevetto.
Contenuto del diritto di brevetto Si può suddividere il contenuto del diritto di brevetto in: diritto morale (Art. 62): il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione può essere fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge o dai discendenti; diritti patrimoniali (Art. 63): i diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore(comma 1); inoltre il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa (comma 2).
Diritto Morale Diritto alla personalità inalienabile e non trasmissibile. Si configura come tutela del diritto dell’inventore o degli inventori di essere designati come tali anche quando la domanda di brevetto sia presentata da un terzo (in caso di datore di lavoro ad esempio) e anche quando la domanda di brevetto sia presentata da un terzo che abbia acquistato dall'inventore il diritto al brevetto. Dopo la morte dell’autore può essere fatto valere dal coniuge e dai suoi discendenti fino al 2º grado, in loro mancanza o dopo la loro morte dai genitori e dagli altri ascendenti e in mancanza o la morte anche di questi dai parenti fino al 4º grado incluso.
Diritti patrimoniali I diritti nascenti dalle invenzioni (tranne quelli morali, cioè il riconoscimento dell’autore) sono alienabili e trasmissibili. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato entro i limiti e alle condizioni previste dal presente codice (Art. 66 comma 1). Il proprietario mediante azione negatoria può far dichiarare inesistenti le pretese accampate da terzi (“Ius excludendi alios” ), l’attuazione dell’invenzione non è una facoltà che venga attribuita dal brevetto configurandosi piuttosto come esercizio della generale libertà di iniziativa economica, tanto è vero che l’inventore può ben attuare la sua invenzione ancorché non l’abbia brevettata, mentre è conferita dal brevetto la facoltà di impedire a qualsiasi terzo ogni attività diretta ad attuare l’invenzione ed a trarne profitto nel territorio dello Stato; L’esclusiva del titolare del brevetto riguarda la fabbricazione, il diritto di trarre profitto di attuare, di commercializzare, di usarlo per fini commerciali e importarlo (Art. 66 comma 2). È importante notare che un brevetto non attribuisce al titolare la “libertà di uso” o il diritto di sfruttare la tecnologia coperta dal brevetto, ma solo il diritto di escludere altri soggetti dall'utilizzo dello stesso.
Nel caso di brevetto di procedimento ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante tale procedimento brevettato si presume ottenuto salvo prova contraria mediante tale procedimento (presunzione per procedimento, Art. 67 comma 1), in particolare se tale prodotto mediante il procedimento è nuovo (ossia non esisteva nessun prodotto prima di quel procedimento brevettato); se risulta una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non è riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato.
LArt. 68 pone dei limiti allo "ius excludendi" in atti privati, per evitare che si trasformi in una intollerabile invasione nella sfera privata e domestica dei cittadini, e in atti sperimentali, l’invenzione una volta messa a disposizione del pubblico come conoscenza e informazione tecnologica può essere sperimentata per pervenire nel più breve tempo possibile al superamento mediante un’invenzione ulteriore che determini l’obsolescenza di quella sperimentata.
Il brevetto per invenzione industriale dura 20 anni a decorrere della data di deposito della domanda e non può essere rinnovato né può essere prorogata la durata (Art. 60).