In Italia, un po' prima dell'attenzione all'ambiente inteso come sistema naturale, si svilupparono approcci alla tutela dei beni culturali e del paesaggio. I primi abbozzi di discussione parlamentare sulla questione della conservazione si devono all'azione di due deputati: il ravennate Luigi Rava, allora Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, ed il fiorentino Giovanni Rosadi, estensori della Legge 441 del 1905 sulla "inalienabilità dei relitti della pineta della costiera di Ravenna". In occasione della votazione finale del provvedimento, il Governo stesso fu invitato dalla Camera dei deputati a "presentare un disegno di legge per la conservazione delle bellezze naturali che si connettono alla letteratura, all'arte, alla Storia d'Italia", a dimostrazione della concezione estetico-culturale che permeava la questione della tutela della natura.

Caratteristiche

Rosadi legherà il suo nome alla presentazione di una serie di progetti di legge, tra cui la storica Legge 364/1909 per la tutela "delle antichità e delle belle arti", che culmineranno nella estensione della Legge 778/1922 "per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico", basata sul disegno di legge Benedetto Croce del 1920 e detta pertanto Legge Croce. L'atto normativo, nonostante i suoi meriti, mantiene l'impostazione strettamente estetica crociana propria del dibattito di quegli anni, con scarsa attenzione per la protezione dell'ambiente a fini scientifici o in considerazione del valore intrinseco del patrimonio naturale.

A pochi mesi dalla Legge 778, l'insediamento di Mussolini al Governo apre per l'Italia la stagione dei grandi parchi nazionali: a 10 anni dalla lettera di Giovanni Giolitti al Prof. Valerio Galli in cui si era dimostrato favorevole alla creazione di un Parco Nazionale, nel 1920, fu lo stesso re Vittorio Emanuele III a donare allo Stato italiano i 2.100 ettari della sua riserva di caccia affinché vi si istituisse un Parco Nazionale. Con il Regio Decreto 1584 del 3 dicembre 1922 veniva istituito il Parco Nazionale del Gran Paradiso; pochi giorni dopo, l'11 gennaio 1923, venne legalizzato anche il Parco Nazionale d'Abruzzo dalla quale aveva prima una sede provvisoria; nel 1934, fu istituito il Parco Nazionale del Circeo e, l'anno successivo, il Parco Nazionale dello Stelvio.

Il criterio utilizzato per le prime norme di tutela fu quello estetico, e da questo non fu esente la Legge 1497/1939 sulla tutela paesaggistica. Va comunque sottolineato che tale provvedimento fu più completo dei precedenti e, pur riconoscendo all'idea di "bellezza naturale" il principio discriminante nell'indirizzare le politiche di conservazione della natura, per la prima volta introdusse un carattere di "rilevanza scientifica", rappresentato dalla "singolarità geologica" del bene destinato a tutela. Con la promulgazione della Costituzione repubblicana viene riconosciuto, come uno dei principi fondamentali, la tutela del paesaggio (art. 9 comma 2). Inoltre, le finalità scientifiche della conservazione prendono il sopravvento, con innegabili vantaggi, ma anche con rigidità e contrasti, per la tutela del patrimonio ambientale nazionale.

Il 6 dicembre 1991 è stata definita la classificazione delle aree naturali protette dalla Legge quadro 394/91, costituita da 38 articoli; i primi 7 enunciano i principi generali, dall'art. 8 all'art. 21 sono trattate le aree naturali protette nazionali, dall'art. 22 all'art. 28 le aree naturali protette regionali e dall'art. 29 all'art. 38 le disposizioni finali e transitorie. L'Elenco ufficiale delle aree naturali protette (EUAP) è un elenco stilato, e periodicamente aggiornato, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione per la Protezione della Natura, che raccoglie tutte le aree naturali protette, marine e terrestri, ufficialmente riconosciute. L'elenco attualmente in vigore è quello relativo al 6º Aggiornamento approvato il 27 aprile 2010 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 115 alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010Elenco ufficiale delle aree naturali protette (EUAP) 6º Aggiornamento approvato il 27 aprile 2010 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 115 alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010..

L'istituzione dei parchi marini è regolata dalla Legge 979/82 "per la difesa del mare" e dalla Legge quadro sulle aree protette. Il concetto ispiratore è di promuovere un "uso sostenibile" per cui le attività umane si compenetrino con gli habitat e gli ecosistemi naturali senza causare motivi di attrito.

La legge 426/1998 "nuovi interventi in campo ambientale" all'art. 2,37 recita che la gestione delle aree protette marine previste dalle leggi del 31 dicembre 1982, n. 979, e del 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, aprendo anche ad una gestione integrata pubblico/privato delle stesse.

Legislazione

In Italia, le aree naturali protette sono riconosciute ufficialmente dallo Stato se rispondono a determinati criteri stabiliti dalla Legge quadro 394/91. In particolare, la legge dispone la costituzione di un apposito Comitato per le aree naturali protette, formato dai Ministri dell'ambiente, delle politiche agricole, dei beni culturali, delle infrastrutture e dell'istruzione (o da sottosegretari delegati) e da sei presidenti di regione o di provincia autonoma (o assessori delegati), designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con il compito di approvare l'elenco ufficiale delle aree naturali protette (art. 3, comma 4, lett. c). L'iscrizione nell'elenco è condizione necessaria per l'assegnazione di finanziamenti da parte dello Stato, attraverso il Piano territoriale delle aree protette.

Attualmente il sistema delle aree naturali protette è suddiviso in parchi e riserve, istituite a livello nazionale o regionale e aree marine protette. Sulla scena di questo processo si stanno ora affacciando (a seguito dell'approvazione della Legge quadro nazionale e della Legge 142/90 sul decentramento delle competenze) anche le Province con la creazione di proprie aree protette.

Direttiva Habitat Il ministero dell'ambiente ha promosso un programma di ricerca che completa la legislazione comunitaria sulla protezione della natura e la conservazione di flora e fauna selvatica e Habitat. È stato costruito un programma che prevede una rete in Europa che si occupa della conservazione in determinate zone chiamato Natura 2000.

La direzione prevede che gli stati appartenenti all'Unione europea contribuiscano alla costruzione di Natura 2000 attraverso la costruzione di determinati Habitat che contribuiscono a mantenere o riparare determinati tipi di specie naturali o Habitat stessi. La commissione europea ha il compito di realizzare un unico elenco definitivo valutando gli elenchi nazionali. Nel 2001, La Commissione ha emanato le linee guida che incoraggiano l'autofinanziamento e l'esternalizzazione delle attività non strategiche, in un'ottica di riduzione dei costi.

Criteri per l'iscrizione delle aree naturali protette

Nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri di seguito descritti, stabiliti con Delibera del Comitato Nazionale per le Aree Naturali Protette del 1º dicembre 1993:

Soggetti titolati a presentare domanda di iscrizione. Il soggetto titolato a presentare domanda di iscrizione è quello che ha istituito l'area protetta, ovvero il soggetto gestore provvisto di apposita delega. Esistenza di provvedimento istitutivo formale pubblico o privato. Può trattarsi: di una legge o provvedimento equivalente statale o regionale; di un provvedimento emesso da altro ente pubblico; di un atto contrattuale tra il proprietario dell'area e l'ente che la gestisce nel quale siano specificate le finalità di salvaguardia dell'ambiente. Esistenza di perimetrazione. Deve esistere una documentazione cartografica comprovante la perimetrazione dell'area. Valori naturalistici. Presenza di formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche o gruppi di esse di rilevante valore naturalistico e ambientale (art. 1, comma 2 della Legge 394/91) e/o esistenza di valori naturalistici, così come previsto dall'art. 2 commi 2 e 3 della legge citata. Coerenza con le norme di salvaguardia previste dalla Legge 394/91. Ciò riguarda, tra l'altro, l'esistenza del divieto di attività venatoria nell'area. Questo comporta che, nel caso di aree protette in parte delle quali viene esercitata l'attività venatoria, potrà essere iscritta nell'Elenco solamente la parte nella quale vige il divieto di caccia. Gestione dell'area. Deve essere garantita una gestione da parte di Enti, Consorzi o altri soggetti giuridici; oppure la gestione può essere affidata con specifico atto a diverso soggetto pubblico o privato. Esistenza di bilancio o provvedimento di finanziamento. Deve essere comprovata l'esistenza di una gestione finanziaria dell'area, anche se questa è solamente passiva.

Classificazione

Attualmente il sistema delle aree naturali protette è classificato come segue: Parchi nazionali

Ai sensi della Legge 394/1991, art. 2, comma 1, i Parchi Nazionali "sono costituiti da aree terrestri, marine, fluviali, o lacustri che contengano uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di interesse nazionale od internazionale per valori naturalistici, scientifici, culturali, estetici, educativi e ricreativi tali da giustificare l'intervento dello Stato per la loro conservazione".

Il parco nazionale presenta una gestione di un territorio ampio, variegato, con una significativa presenza umana, è istituito e dipende dal Ministero dell'Ambiente, integra e completa la salvaguardia operata dai parchi regionali, e viceversa, occupandosi di territori alquanto vasti (almeno per la realtà italiana) e coinvolgendo diverse decine di Comuni. Oltre alla pianificazione e alla vigilanza dunque, il parco nazionale deve esaltare la sua missione di strumento di collegamento e valorizzazione delle realtà locali che devono trovare nella bellezza del territorio su cui abitano l'elemento di coesione, la risorsa chiave del loro sviluppo. Oggi, in Italia, vi sono 24 parchi nazionali istituiti che coprono complessivamente oltre un milione e mezzo di ettari, pari al 5% circa del territorio nazionale.

Parchi regionali

Ai sensi della Legge 394/1991, art. 2, comma 2, i Parchi Regionali "Sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacustri ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore ambientale e naturalistico, che costituiscano, nell'ambito di una o più regioni adiacenti, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali".

I parchi naturali regionali, oltre ad aumentare sensibilmente la complessiva superficie di territorio nazionale protetto, hanno dato l'avvio ad una stagione di dibattito e di innovazione concettuale sui temi della forma, del ruolo e della gestione delle aree protette. In particolare le aree protette regionali, sulla base delle analoghe esperienze condotte in altri Paesi europei, hanno saputo adattare il primitivo modello di parco nordamericano alla complessa realtà dell'antropizzato mondo italiano. La novità apportata da questi parchi è stata quella di aver cercato di coniugare la conservazione delle risorse naturali con l'uso sociale delle stesse e con la ricerca dello sviluppo compatibile per le popolazioni insediate. I parchi si sono così proposti come terreno di sperimentazione ecologica permanente, dove, con un nuovo approccio culturale ed economico, si riesca a definire un modello di gestione territoriale da estendere al resto del Paese.