La commissione parlamentare è un organo collegiale del Parlamento della Repubblica Italiana, previsto dall'articolo 72 della Costituzione, al quale vengono assegnati i disegni di legge prima che essi vengano discussi in sede parlamentare. Storia

Nelle tornate del 24-26 luglio 1920 e 6 agosto 1920, la Camera modificò il suo regolamento istituendo le Commissioni permanentiMaurizio Degl’Innocenti, Matteotti, l’uomo e il politico, in Fondazione Giacomo Matteotti-Fondazione di studi storici Filippo Turati, Matteotti 100 nelle scuole, 2022, p. 28..

In epoca repubblicana l'istituto delle Commissioni permanenti fu costituzionalizzato.

Come stabilisce il terzo comma dell'art. 72 della Costituzione, la composizione dei membri delle commissioni deve rispettare le proporzioni tra i vari gruppi parlamentari:

Il funzionamento delle commissioni parlamentari permanenti presso il Senato della Repubblica è disciplinato dal capo VI del Regolamento (dagli articoli 21 al 51), quello delle commissioni presso la Camera dei Deputati è determinato dal capo V del regolamento della Camera (dall'art. 19 all'art. 22).

La commissione esamina il progetto di legge in diverse sedi: referente, redigente, sede legislativa (o deliberante) e consultiva (quando è espresso il proprio parere ma il disegno di legge è affidato ad un'altra commissione).

Il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

Procedimenti legislativi Commissione in sede referente

È la procedura ordinaria: le commissioni discutono il disegno di legge nel suo complesso e articolo per articolo. La relazione della commissione è unica qualora i membri della commissione abbiano maturato un accordo unanime sul testo, sono, invece, plurime quando, accanto ad una posizione maggioritaria, siano emerse diverse posizioni minoritarie.

La commissione in sede referente ha quindi il compito di preparare i documenti che poi saranno trasmessi in assemblea per il voto che si svolge prima sui caratteri generali della proposta, poi sui singoli articoli (che possono essere emendati, soppressi o sostituiti) ed infine sull'intero testo.

I tempi che scandiscono la procedura normale, previste dai regolamenti parlamentari, possono essere abbreviate quando, su richiesta del proponente, del governo, del presidente di commissione, venga dichiarata l'urgenza della proposta di legge in esame.

In ogni caso, secondo quanto prevede l'art. 72 Cost. ultimo comma, le camere sono vincolate ad adottare tale procedura per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. Sono queste le materie coperte da "riserva all'assemblea" di cui all'art. 72 Cost., ultimo comma. A queste, tuttavia, vanno aggiunti due ulteriori casi: è prevista, infatti, la procedura ordinaria con commissione in sede referente anche nell'ipotesi di rinvio presidenziale motivato delle leggi alle Camere e nel caso di conversione dei decreti-legge.

Commissione in sede legislativa o deliberante

Il procedimento in sede legislativa è di tipo decentrato: si svolge all'interno della commissione competente, escludendo del tutto l'intervento dell'Assemblea, e svolgendo una vera e propria deliberazione. Per quanto riguarda l'assegnazione della proposta a tale commissione, al Senato è decisa dal suo Presidente, che ne dà comunicazione all'Assemblea (art. 35 R.S.); alla Camera, invece, la decisione del presidente vale solo come proposta, che viene accolta nel momento in cui nessun deputato chiede di sottoporla al voto dell'assemblea (art. 92 R.C.D,).

Oltre ai limiti stabiliti per materia (riserva di Assemblea), ci sono limiti procedurali: il Governo o un decimo dei componenti di ciascuna Camera o un quinto della stessa commissione, possono infatti esercitare la "Richiesta di remissione all'Assemblea", determinando un passaggio di sede da legislativo a referente e coinvolgendo l'Assemblea.

Commissione in sede redigente Il procedimento in sede redigente è un ibrido previsto indirettamente dall'articolo 72 della Costituzione, dove la commissione delibera sul testo articolo per articolo, mentre l'Assemblea soltanto per votazione finale. Per quanto vi sia una votazione finale da parte del plenum dell'assemblea, si considera questo tipo di procedimento affine a quello in sede legislativa o deliberante, e dunque assoggettato agli stessi poteri di richiamo previsti per quest'ultima. Alla commissione vengono fatte confluire più proposte di legge che questa valuterà e poi con queste la commissione formerà un'unica proposta di legge la quale sarà poi posta al giudizio della camera stessa.

Commissione in sede consultiva La commissione in sede consultiva svolge un lavoro parallelo, esprimendo un parere su un disegno di legge affidato ad un'altra commissione perché competente, ma che presenta alcuni aspetti che riguardano altre commissioni.

I pareri che questo tipo di commissione può esprimere, si dividono in obbligatori, facoltativi e vincolanti. Sono obbligatori quelli che il Presidente dell'Assemblea deve prevedere, in base a regolamenti parlamentari, all'atto di assegnazione; i pareri facoltativi sono richiesti dalla commissione competente nel merito o dal Presidente a quella consultiva; i pareri vincolanti devono essere osservati dalle commissioni in sede referente e legislativa, che può comunque arenare il progetto di legge o rimettere all'Assemblea non attendendoli.

I pareri vanno espressi in certi limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari, che possono comunque essere derogati dalla commissione di merito; se entro il limite non viene espresso il parere, la commissione di merito può procedere. Procedimenti informativi o di controllo Con le modifiche parlamentari successive al 1971, "le opposizioni si sono viste attribuire alcune garanzie: in primo luogo, più ampie possibilità conoscitive e di controllo, come l’introduzione del question time per interrogazioni al presidente del Consiglio ed in commissione, o la possibilità di chiedere relazioni tecniche all’esecutivo per garantire maggiore incisività nell’attività di istruttoria. Questo, non tanto per favorire, come in passato, la cogestione delle funzioni parlamentari, quanto per dotare la minoranza di strumenti atti a vigilare sull’operato della maggioranza"C. De Micheli e L. Verzichelli, Il Parlamento, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 191-193.. Ciò ha inciso anche sulla funzione consultiva, estendendola agli schemi di decreto delegato prima della definitiva emanazione, ovvero, in ambiti esterni al procedimento legislativo, alle proposte di nomina di spettanza del Governo.

A tal proposito, "in base alla legge n. 14/1978, la richiesta di parere alle competenti commissioni parlamentari deve indicare i motivi che giustificano la scelta secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli incarichi precedentemente svolti, e, specularmente, il parere parlamentare deve essere motivato anche in relazione «ai fini e agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell’istituto o ente pubblico». Nella prassi i dati forniti dal governo sono spesso sommari, e le commissioni devono sollecitare ulteriori informazioni ritenute necessarie per esprimere un parere, ottenendo peraltro risposte reticenti e incomplete. Benché possano attivare in proprio procedure informative, le commissioni non sono tuttavia autorizzate – secondo l’orientamento della presidenza di entrambe le Camere che fa proprio un parere della giunta per il regolamento – a procedere direttamente all’audizione del designato, sostanzialmente per evitare che il parlamento tenda per questa via a vincolare il designato a determinati indirizzi"G. Endrici, Il potere di scelta. Le nomine tra politica e amministrazione, Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 54-55..

Commissioni permanenti Le Commissioni permanenti sono quelle commissioni che hanno specifiche competenze in determinate materie e intervengono sempre nel procedimento di formazione della legge.

Il numero dei parlamentari di ciascun gruppo deve rispecchiare proporzionalmente quello ottenuto in parlamento, a seguito delle votazioni.

Camera dei deputati Nell'attuale XIX legislatura, presso la Camera dei deputati sono istituite le seguenti 14 Commissioni permanenti:

I Affari costituzionali, della Presidenza del consiglio e interni II Giustizia III Affari esteri e comunitari IV Difesa V Bilancio, tesoro e programmazione VI Finanze VII Cultura, scienza e istruzione VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici IX Trasporti, poste e telecomunicazioni X Attività produttive, commercio e turismo XI Lavoro pubblico e privato XII Affari sociali XIII Agricoltura XIV Politiche dell'Unione europea