Il contratto di apprendistato, nel diritto del lavoro italiano, indica una tipologia di contratto e rapporto di lavoro finalizzato alla formazione professionale e all'inserimento nel mondo del lavoro.
Nella storia recente italiana il rapporto di apprendistato ha assunto un peso crescente nel mercato del lavoro, estendendosi progressivamente in tutti i settori economici, raggiungendo a fine 2006 il numero di 564.000 contratti attivi in Italia.
Storia L'apprendistato era già conosciuto nel mondo antico, ed una realtà consolidata nella civiltà occidentale come ad esempio nell'artigianato rinascimentale.
Con variazioni contestuali, fa la sua entrata già nella civiltà egizia, attraversa la cultura greca e latina, raggiunge il vertice nel medioevo lasciando tracce rilevanti perfino nell'età moderna e inizia ad affievolirsi leggermente a partire dal XVI-XVII secolo, con l'avvento delle "proto-fabbriche" ossia i primi insediamenti proto-industriali.
Più precisamente, l'eredità dell'esperienza egiziana viene assimilata dai greci e trasmessa poi a Roma, dove si ergono, accanto alla scuola di grammatica-retorica destinata agli ottimati conservatori, scuole professionali come il paedagogium e, facendo riferimento oggi, a "botteghe artigiane" come le tabernae.
Caratteristiche In sostanza il rapporto di lavoro si basa su un patto fra datore di lavoro e lavoratore dipendente, in base al quale l'apprendista accetta condizioni contrattuali di livello inferiore (in termini ad esempio di retribuzione, di durata del rapporto, di ammortizzatori sociali) in cambio di una formazione specializzata tale da garantirgli una cospicua crescita professionale, come la formazione garantita dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, come Confcommercio, Confartigianato, CNA e CLAAI.
Nel caso di una formazione sul lavoro all'interno di un apprendimento tecnico-professionale le diverse modalità sono previste dal progetto educativo dell'istituzione educativa di appartenenza.
Disciplina normativa È l'unico contratto di lavoro con funzione formativa ed è disciplinato - nell'ambito del Jobs Act - dagli articoli 41-47 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che individua tre forme:
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43), detto di "primo livello" Apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale (art. 44) Apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45). Ognuna delle tipologie è regolata dalle regioni e dai contratti collettivi.
Il rapporto di lavoro sorto dall'accordo fra le parti è di tipo misto comportando l'onere in capo al datore di lavoro di una effettiva formazione professionale, sia mediante il trasferimento di competenze tecnico-scientifiche sia mediante l'affiancamento pratico per l'apprendimento di abilità operative, nonché la retribuzione per il lavoro svolto. L'assunzione di apprendisti richiede la stipula di un contratto di lavoro in forma scritta con allegato il Piano Formativo Individuale, mentre il numero degli apprendisti assunti non può superare quello dei lavoratori dipendenti qualificati effettivi. I contratti collettivi determinano la durata del rapporto di apprendistato, comunque per legge non inferiore a due anni e non superiore a sei anni.
L'istituto dell'apprendistato è applicato per assumere e formare giovani tra i 15 e i 29 anni, secondo le seguenti modalità:
da 15 a 25 anni per i percorsi di apprendistato di primo livello; da 18 a 29 anni (la Circ. del M. L. P. S. n. 30 del 15.07.05, al punto IV "Limiti di età" prescrive che "L'assunzione potrà essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del trentesimo anno di età, ovvero fino a 29 anni e 364 giorni") per i percorsi di apprendistato professionalizzante solo se c'è stato il recepimento della nuova normativa nel CCNL applicato. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, o conseguita con un precedente rapporto di apprendistato, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età (cfr. art. 49 c. 2); da 18 a 29 anni per i percorsi di apprendistato rivolti ai giovani in possesso di un diploma del secondo ciclo per l'acquisizione titoli di studio universitari e della alta formazione, i dottorati di ricerca e i diplomi degli istituti tecnici superiori (o ITS) .
L'apprendistato di primo livello, per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore Il contratto di apprendistato quale opzione per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è stato introdotto con l'articolo 48 del D.Lgs. 276/2003 ed è uno dei canali previsti dall'ordinamento per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.
Con il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 per l'apprendistato di primo livello si prevede una durata non superiore ai tre anni (per i percorsi IeFP triennali) e ai quattro anni (per i percorsi IeFP quadriennali e per le scuole secondarie di secondo grado). I percorsi sono riconosciuti validi per il conseguimento di una qualifica professionale, o di un diploma professionale quadriennale e per l'ammissione all'esame di Stato di scuola secondaria di secondo gradoI percorsi di apprendistato nelle scuole secondarie di secondo grado sono stati realizzati in via sperimentale nel 2017 . Si caratterizzano da periodi di formazione interna, a carico del datore di lavoro, da periodi di formazione esternaLa durata dei periodi di formazione esterna non può essere superiore al 60%, per il secondo anno, e al 50%, per il terzo e quarto anno, dell'orario annuale. , a carico dell’istituzione formativa o scolastica, e da periodi di attività lavorativa. Ciascun percorso si svolge sulla base di un progetto formativo predisposto dall’istituzione formativa o scolastica in cui sono indicati gli obiettivi formativi da raggiungere per il superamento dell'anno scolastico. Il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi costituisce "giustificato motivo di licenziamento"D.Lgs. 81/2015, cit, art. 42, comma 3.. L'istituzione formativa o scolastica certifica le competenze acquisite dall'apprendista secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 13 del 2013. Le informazioni sui percorsi di apprendistato svolti dagli studenti sono inseriti dall'istituzione scolastica nella prima sezione "Istruzione e formazione" del "curriculum dello studente", nel medesimo spazio in cui sono descritti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), che però non costituiscono rapporto di lavoroD.Lgs. 77/2005, art. 1, comma 2., anche se svolti in ambiente lavorativo.
L'apprendistato professionalizzante Il contratto di apprendistato professionalizzante è stato istituito con il D.Lgs6/2003 (Legge Biagi) per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni e 364 giorni (ossia chi non ha ancora compiuto 30 anni). Al momento, il rapporto di lavoro può durare fino ai 3 (o 5) anni, a seconda del settore e della qualifica di inquadramento.
Il contratto di apprendistato professionalizzante deve avere forma scritta, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale.
Il datore di lavoro ha possibilità di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, anche se permane il divieto per il datore di lavoro di recedere anticipatamente dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali; b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni; c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali; d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo; e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione Il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, anch'esso introdotto dal D. Lgs. 276/2003, è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, pari a titoli di studio universitari e di alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore ex. articolo 69 Legge 144 del 1999.
La sua particolarità riguarda il fatto che per l'attivazione dei profili formativi le Regioni e Province autonome devono coinvolgere anche le Università.
L'evoluzione della normativa Principali tappe legislative L'evoluzione normativa italiana in merito a questo istituto contrattuale può articolarsi in alcune tappe legislative fondamentali: La Legge del 19.01. 1955 n. 25, che per prima disciplina compiutamente l'apprendistato introducendo importanti sgravi fiscali a favore del datore di lavoro La Legge del 24.06.1997 n. 196 recante “Norme in materia di promozione dell'occupazione", il cosiddetto "Pacchetto Treu", che riforma ampiamente l'istituto contrattuale scendendo nel merito della formazione da impartire all'apprendista e che per prima introduce la "formazione esterna" all'azienda, delegandone il coordinamento alle Regioni Il Decreto legislativo 10.09.2003 n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", ossia il decreto di attuazione della cosiddetta Legge Biagi, che articola ulteriormente l'apprendistato in tre fasce: l'apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione, l'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione. La riforma della Fornero del 2012 in cui il contratto per completare gli studi va dai ragazzi dai 17 ai 25 anni il contratto professionalizzante è diventato di mestiere e il contratto di alta formazione può fare ottenere titoli universitari, di scuola superiore, ecc