Il contrassegno di parcheggio per disabili, ufficialmente contrassegno unificato disabili europeo (CUDE), più comunemente chiamato pass disabili è un contrassegno rilasciato dalle amministrazioni comunali italiane alle persone con ridotta capacità motoria oppure non vedentiart. 11 commi 2, 3 D.P.R. 503/1996. Il contrassegno viene rilasciato previa apposita e documentata istanza dell’avente diritto al proprio comune di residenza e dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di parcheggio e di circolazione concesse dallo stato in cui si trova. Il CUDE può, esclusivamente in base alla legge italiana, considerarsi anche un documento di riconoscimentoart. 1 comma 1 lett. c) D.P.R. 445/2000 poiché è munito di fotografia, firma, generalità del titolare e timbro dell'amministrazione dello Stato che lo rilascia. Si noti che il pass non è vincolato ad uno specifico veicolo, può essere infatti liberamente spostato su qualsiasi veicolo dentro cui il titolare sia trasportato.
Italia Requisiti per il rilascio Il rilascio è sempre subordinato alla presentazione della certificazione medica, rilasciata dalla ASL di competenza dietro richiesta dell'interessato.art. 381, comma 2, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 Le patologie per le quali è possibile chiedere l'emissione del contrassegno sono: capacità di deambulazione impedita;art. 12, comma 1, D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 capacità di deambulazione sensibilmente ridotta; cecità civile assoluta.art. 12, comma 3, D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503
Caratteristiche A partire dal 15 settembre 2012, i comuni rilasciano i contrassegni per disabili che seguono il modello unificato della comunità europea (CUDE). Questo tipo di contrassegno, oggi l'unico autorizzato in Italia, può essere utilizzato in tutti i ventisette paesi aderenti all'UE, oltre che in alcuni paesi non membri come l'Islanda, la Svizzera e San Marino. Le caratteristiche del CUDE sono contenute all’interno della Raccomandazione 98/376/CE del Consiglio dell’Unione europea. Il "contrassegno europeo" rilasciato in Italia ha dimensioni pari a 106 mm x 148 mm, il colore di sfondo è azzurro chiaro ed è plastificato (ad eccezione dello spazio dedicato all’apposizione della firma).
Recto Nella parte sinistra sono presenti il numero seriale del contrassegno, la data di scadenza e la denominazione dell’ente che lo ha rilasciato, oltre al simbolo internazionale di accessibilità, di colore bianco su sfondo blu. Nella parte destra si trova la sigla dello stato (“I” per i contrassegni italiani) racchiusa all’interno delle dodici stelle dell’Unione europea) e la scritta “modello dell’Unione europea”. Sopra alla sigla dello stato sono presenti le traduzioni di “contrassegno di parcheggio” nelle varie lingue dei paesi membri dell’Unione. Inoltre, nella parte anteriore deve essere posizionato un adesivo olografico anticontraffazione; la legge italiana, tuttavia, non specifica quali simboli debbano essere rappresentanti al suo interno. Ogni comune ha quindi facoltà di scegliere simboli o iscrizioni da inserire nell'ologramma, nella maggior parte dei casi si tende ad inserire lo stemma comunale accompagnato da un seriale. Retro Nella parte posteriore trovano posto, a sinistra, il nome ed il cognome del titolare del contrassegno, seguiti dalla fotografia e dalla firma dello stesso. Sulla destra sono invece impresse alcune informazioni relative al corretto utilizzo del contrassegno, in particolare viene indicato che è necessario esporre il pass con il recto rivolto verso l’alto, così da permettere agli agenti di polizia di svolgere controlli di verifica.
Novità del CUDE
Le principali differenze tra il vecchio contrassegno e il CUDE sono il formato e il colore: la vecchia versione era di colore arancione e dimensione 120mm x 100mm, il CUDE si sviluppa in orizzontale ed è di colore azzurro. Anche il pittogramma, nel primo caso più dettagliato e nel secondo più stilizzato (simbolo internazionale di accessibilità). Inoltre nella nuova versione sono state aggiunte due importanti novità: la fototessera del titolare e la sua firma, poste entrambe sul retro a tutela della privacy.
Agevolazioni concesse
In Italia, il contrassegno di parcheggio per disabili, se esposto correttamente e in corso di validità, dà diritto a: sostare negli appositi stalli riservatiart. 188, comma 2 Codice della Strada (purché non riservati ad personam ad uno specifico invalido);art. 188, comma 5 Codice della Strada sostare nelle aree a sosta regolamentata senza limiti di tempo;art. 188, comma 3 Codice della Strada sostare gratuitamente nelle aree a pagamento, a condizione che gli spazi riservati siano già occupati o inaccessibiliart. 188, comma 3-bis Codice della Strada (dal 1º gennaio 2022art. 1, comma 1-ter del decreto-legge 121/2021, convertito con modificazioni dalla L. 156/2021);Precedentemente, tale facoltà era concessa solo per decisione dell'ente proprietario della strada, con propria ordinanza sostare in deroga ai divieti di sosta, a condizione che non si costituisca intralcio alla circolazione veicolare o pedonale;art. 11, comma 1, D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 circolare nelle ZTL e APU se è ammesso l’ingresso di almeno una categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilitàart. 11, comma 3, D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, senza necessità di comunicare i dati del veicolo;La comunicazione della targa del veicolo e/o del numero del contrassegno è un mero aiuto alle amministrazioni comunali, in quanto consente di evitare l’emissione di verbali che dovranno essere annullati. L’omessa comunicazione dei dati non può, comunque, privare l’invalido del diritto di circolare nelle zone a traffico limitato, cfr. Cass. sent. n. 21320 del 14/09/2017 circolare nelle corsie preferenziali qualora sia ammesso il transito, oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo, anche ai taxi;art. 11, comma 4, D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 circolare in deroga a sospensioni o blocco del traffico, anche se dovuto a ragioni ambientali.
I veicoli a servizio di persone invalide non hanno quindi il diritto di: sostare nelle aree ove sia disposta la rimozione forzata;l'art. 11, comma 1, D.P.R. 503/1996 ammette la sosta nelle aree ove ne sia stato istituito il divieto purché non sia arrecato intralcio alla circolazione; dal momento che la rimozione coatta viene disposta nei casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione (art. 159 Codice della Strada), non può considerarsi soddisfatta la condizione di cui all'art. 11 c. 1 del D.P.R. 503/1996 sostare in divieto di fermata;per la violazione è prevista la rimozione forzata del veicolo (costituisce quindi grave intralcio alla circolazione), art. 159, comma 1, lett. c) del Codice della Strada. Non è quindi applicabile la deroga prevista dall'art. 11 c. 1 del D.P.R. 503/1996 sostare nelle aree adibite a mercato;per la violazione è prevista la rimozione forzata del veicolo (costituisce quindi grave intralcio alla circolazione), art. 159, comma 1, lett. b) del Codice della Strada. Non è quindi applicabile la deroga prevista dall'art. 11 c. 1 del D.P.R. 503/1996 sostare durante la pulizia della strada; sostare negli stalli riservati nominalmente ad altri invalidi; sostare in corrispondenza di passi carrabili; sostare in violazione agli artt. 158 e 159 del Codice della Strada.
È bene segnalare infine che i veicoli a servizio di persone invalide non possono essere né bloccati da ganascia né rimossi coattivamente dal carro attrezziart. 354, comma 4 D.P.R. 495/1992 e art. 355, comma 5 D.P.R. 495/1992 (per rimozione deve intendersi prelevare il veicolo e trasportarlo fino al depositoart. 215, comma 1, Codice della Strada), tuttavia possono essere spostati presso un’area idonea nelle vicinanze del punto dove si trovava.
Uso scorretto o improprio Per godere dei benefici del pass disabili, il medesimo deve essere esposto in originale: l'esposizione di una fotocopia in bianco e nero, seppur non costituisca reato, non rende esenti dalla sanzione per la violazione del codice della strada eventualmente commessa. L'utilizzo di un contrassegno falsificato oppure di uno reale ma con alterazioni, costituisce reato solo se è in grado di trarre agevolmente in inganno gli agenti di polizia, in caso contrario ci si strova di fronte ad un "falso grossolano", non punibileart. 49 cod. pen.. Nel caso in cui il contrassegno non venga utilizzato in funzione della mobilità dell'invalido (cosiddetto "uso improprio"), è prevista, oltre alla sanzione, anche la confisca amministrativa dello stessoart. 13 comma 2 L. 689/1981.
Contrassegno per disabili in altri paesi San Marino Nella Repubblica di San Marino il contrassegno di circolazione e parcheggio per invalidi viene rilasciato dal comando della polizia civile, dietro richiesta dell'interessato e previa verifica del possesso dei requisiti. Possono domandare l'emissione di un contrassegno i cittadini sammarinesi che abbiano uno stato di grave difficoltà nella deambulazione, attestato dal dirigente della medicina di base.Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81, Allegato C, art. 1 Per il rilascio è necessario dotarsi di una marca da bollo da 5 euro e di fototessera del titolare. Il comando di polizia civile prende in carico la richiesta corredata dalla certificazione medica e, in caso di approvazione, recapita il contrassegno alla residenza del richiedente.
Al pari di come avviene in Italia, il pass disabili sammarinese permette la sosta negli appositi spazi riservati e di accedere alle zone normalmente destinate alla sola circolazione pedonale; degli stessi diritti godono le persone che stanno assistendo e accompagnando una persona invalida, unicamente per il tempo strettamente necessario.Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81, Allegato C, art. 2 La validità del contrassegno è permanente se lo è anche l'invalidità, altrimenti la validità è limitata al periodo di disabilità del titolare.
Il modello in uso nella Repubblica di San Marino è uniformato, dal 2008, a quello dell'Unione europea ed è oggi così composto:Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81, Allegato C, art. 3, "schema contrassegno"
Sul recto sono presenti:Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81, Allegato C, art. 3, lett. a) il simbolo internazionale di accessibilità, bianco su sfondo azzurro scuro; la data di scadenza (oppure la dicitura "validità permanente"); il numero seriale del contrassegno; il nome dell'autorità che ha provveduto al rilascio, ossia il comando di polizia civile; le scritte in lingua italiana "Contrassegno di parcheggio" e "Parcheggio per disabili"; lo stemma della Repubblica di San Marino, in colore bianco. Sul retro invece sono presenti:Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81, Allegato C, art. 3, lett. b) nome e cognome del titolare; il codice I.S.S.; firma e fotografia del titolare; avvertenze relative al corretto uso del contrassegno. Al pari dei contrassegni europei, anche quello sammarinese ha formato rettangolare e sfondo azzurro.
Svizzera
Nella confederazione svizzera, le autorità cantonali rilasciano contrassegni per disabili conformi al modello europeo, utilizzabili infatti in tutti i paesi membri dell'Unione europea. Vengono concessi alle persone che abbiano una netta riduzione della capacità di mobilità, purché tale condizione sia attestata dalla prevista documentazione medica.741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC), , capoverso 5
Nel territorio svizzero, l'esposizione di un contrassegno in corso di validità, dà diritto a: sostare senza limiti di tempo in tutti i parcheggi;741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC), , capoverso 1, lettera b.