I diritti della persona, anche noti erroneamente come diritti della personalità perché la personalità è una funzione della mente, sono un complesso di situazioni giuridiche strettamente collegate al concetto di persona. Sono riconosciuti nella Dichiarazione universale dei diritti umani e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Comprendono il diritto della personalità, il diritto al nome e allo pseudonimo, il diritto all'onore, il diritto alla vita e all'integrità fisica, il diritto a rilasciare un testamento biologico, il diritto al ritratto, il diritto all'immagine sociale, il diritto all'identità personale, il diritto all'identità di genere, il diritto alla salute (cui si legano i concetti di danno biologico e danno alla integrità della vita di relazione), il diritto alla riservatezza, il diritto all'oblio e il diritto alla protezione dei dati personali.
Diritto italiano In Italia l'espressione «diritti della personalità» è contenuta testualmente nell'art. 24 della legge di riforma del diritto internazionale privato (Legge n. 218 del 1995), la quale sancisce che l'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto o dalla legge applicabile per i diritti che derivano da un rapporto di famiglia. Le violazioni sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti.
Aspetti generali
Concetto di "persona" Il concetto di "persona" non coincide necessariamente con quello di soggetto giuridico, ma comporta una considerazione più ampia del semplice "centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive".
La persona è per il diritto italiano l'insieme di tutte le caratteristiche del singolo individuo, e quindi delle caratteristiche fisiche tangibili, etiche, comportamentali, morali e spirituali, nonché della proiezione del singolo nella vita sociale, ossia della percezione che ogni persona dà di sé stessa all'esterno. Questo insieme di caratteristiche dà luogo a una combinazione irripetibile: quando si parla di identità, dal punto di vista giuridico si intende parlare di individui unici e dalle caratteristiche irripetibili.
Circa la disponibilità dei diritti che gode un soggetto riguardo a sé stesso, la risposta è tendenzialmente negativa perché la tutela non guarda a una dimensione di dominio (non si ha qualcosa), bensì al modo di essere. Il diritto soggettivo tende a escludere altri soggetti garantendo a colui che diritto la fruizione esclusiva di un'utilità. Né la persona può essere oggetto di disposizione per fini speculativi. Alcuni autori, come Messinetti e Di Majo, sostengono che la tutela della persona ha carattere oggettivo ed è già attuata dall'ordinamento a prescindere.
Fonti normative Nell'ordinamento italiano non c'è una fonte normativa organica per i diritti della persona: ci sono varie disposizioni contenute in fonti normative (costituzione, leggi ordinarie, leggi delegate, ordini d'esecuzione relativi all'applicazione dei trattati internazionali in materia di diritti umani cui l'Italia aderisce, ecc.) che riguardano i diritti della persona e la loro rilevanza giuridica.
Questo comporta la difficoltà di individuare, volta per volta, la sussistenza e la consistenza delle varie posizioni soggettive da ricondurre nell'ambito dei diritti della personalità. Ad esempio, in materia penale c'è l'art. 615-bis sulle interferenze illecite nella vita privata altrui, inserito nel Codice con la legge n. 98 del 1974 che – ben prima della legge sulla cd. privacy - era già indizio della rilevanza giuridica della riservatezza.
Sempre in materia penale, gli artt. da 575 a 593 del Codice puniscono la lesione del valore salute. In materia civile, l'art. 844 del Codice del 1942 tutela il medesimo valore "salute", ma dal punto di vista delle immissioni nocive e (secondo una lettura più ampia) anche il valore "ambiente salubre". Manca dunque una fonte unitaria (e con essa qualunque tipo di categorizzazione o elencazione dei diritti della persona), e un'ulteriore complicazione nasce dal fatto che molti dei diritti della persona sono addirittura di elaborazione giurisprudenziale.
Aspetti costituzionali La lettura testuale dell'art. 2 della Costituzione fornisce delle indicazioni precise: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo (…)». È stato osservato, in primo luogo, l'uso del verbo riconoscere, interpretato dalla dottrina come indizio del fatto che nell'ordinamento i diritti inviolabili dell'uomo sono preesistenti alla Carta costituzionale, e hanno un valore pregiuridico: l'ordinamento non li crea ex novo ma si limita a ammettere la loro esistenza. Proprio questo valore pregiuridico ha consentito alla giurisprudenza di trasformare l'art. 2 cit. in una sorta di clausola aperta, affermando che l'art. 2 lascia all'interprete e al giurista la possibilità di verificare se (nell'evoluzione sociale) emergano diritti direttamente dalla consapevolezza della necessità di tutela e garantire le persone. In altre parole, l'art. 2 è stato considerato come la giustificazione della atipicità dei diritti della persona, potendosi tutt'al più ammettere una tipicità sociale di tale categoria, ma non giuridica. In secondo luogo, si è sottolineato come l'attribuzione dei diritti della persona sia stata fatta dal Costituente all'uomo, non al cittadino: questo è importante perché significa che la Costituzione riconosce questi diritti non solo a chi è cittadino ma anche a tutti coloro che si trovano ad avere contatti con l'ordinamento, apolidi (individui privi di nazionalità) o stranieri, anche se lo straniero proviene da un ordinamento che non garantirebbe gli stessi diritti al cittadino italiano (irrilevanza della cd. clausola di reciprocità).
Anche in Germania, la Costituzione del 1949 richiama i diritti della personalità speciale, senza peraltro elencarli. In altre Costituzioni (spagnola, portoghese e greca), invece, sono dettagliatamente elencati tali diritti.
L'art. 2 della Costituzione italiana si lega all'incipit dell'art. 10 della medesima Costituzione, che recita: "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute." Attraverso questa norma, il diritto internazionale generale in materia di diritti umani viene automaticamente incorporato nell'ordinamento giuridico interno, così garantendo la conformità dei minimi standard interni di tutela della persona con quelli internazionalmente vigenti nonché il rispetto degli obblighi dell'Italia di fronte alla comunità internazionale.
Caratteristiche dei diritti della persona La dottrina ha cercato di sistemare dogmaticamente la categoria dei diritti della persona, estrapolando dalla casistica alcune caratteristiche tipiche di queste posizioni soggettive. Si tratta di diritti di natura assoluta (diritti assoluti), nel senso che possono essere tutelati erga omnes e non solo nei confronti di chi sia entrato in contatto con il titolare.
Oltre che assoluti, sono diritti di natura non patrimoniale, nel senso che i diritti della persona non hanno un valore economico predeterminato corrispondente. Una parte della dottrina, utilizzando un concetto ampio di patrimonio come insieme delle situazioni giuridiche e dei beni–interessi che gravitano nella sfera giuridica di un singolo individuo, ha affermato che i diritti della persona possono essere visti anche come diritti di natura patrimoniale. Quest'ultima accezione assume rilievo nel momento in cui occorre quantificare il risarcimento per il danno arrecato a tali diritti.
Sono anche diritti personalissimi, nel senso che non possono essere oggetto di alienazione né di atti dispositivi di qualsiasi genere. Ma, se è vero che il bene–salute non può essere ceduto, è anche vero che lo stesso diritto leso comporta il risarcimento del danno: e questo non è altro che un comune diritto di credito, cedibile e trasmissibile (soprattutto nel caso di successione mortis causa).
I diritti della persona sono diritti imprescrittibili, perché il non-uso in nessun caso ne comporta l'estinzione.
Evoluzione nel diritto italiano In Italia, a parte le «guarentigie» dello Statuto Albertino, mancava una tutela dei diritti della personalità, fino a quando la legge del 1941 sul diritto d'autore e il Codice del 1942 hanno disciplinato il diritto al nome e il diritto al ritratto, come articolazioni del cd. diritto all'autodeterminazione.
La prima legge in materia, ricordata dalla dottrina, è quella tedesca del 1907 sull'uso delle fotografie e sulla tutela del ritratto, emanata dopo lo scandalo che nacque dalla pubblicazione di alcune fotografie di Otto von Bismarck sul letto di morte.
Il diritto della personalità I diritti della personalità vengono tradizionalmente descritti come le situazioni giuridiche inerenti alla personalità, e alla creazione del termine “diritto della personalità” risale alla fine del secolo XIX, ad opera di un giurista tedesco, Otto Gierke. Essi hanno come oggetto e come fine di garantire, realizzare nonché, ovviamente, tutelare quelle che sono le ragioni fondamentali non solo della vita ma anche dello sviluppo della persona, in ogni aspetto della sua esistenza, tanto fisico quanto morale.
Per i valori costituzionalmente difesi essi sono inalienabili, intrasmissibili, irrinunciabili e imprescrittibili e proprio perché rivolti alla tutela di beni immateriali e immanenti nella persona fisica l'elaborazione tecnica come categoria a sé ha tardato ad affermarsi sia a livello dottrinale che giurisprudenziale.
Il significato che oggi si attribuisce a tali principi è dunque veramente una conquista recente rispetto a precedenti inquadramenti che ne confutavano addirittura «la legittimità teorica e la pratica utilità», conferendo «all'intero sistema di tutela della persona un'indole pubblicistica», così degradate «a situazioni derivate e riflesse le pretese che il singolo fa valere nei rapporti interprivati».
Diritto al nome e allo pseudonimo Il diritto al nome e allo pseudonimo sono disciplinati nel Codice Civile italiano dall'articolo 6 all'articolo 9. Nello specifico:
Art.6: "Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati ". Art.7: "La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni. L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali". Questo articolo, in seguito, è stato anche esteso alle società. Art.8: "Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette ". Art.9:"Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'articolo 7".
Diritto all'onore Il diritto all'onore tutela la dignità della persona concedendo l'azione sia penale sia civile nei confronti di chi lo violi con atteggiamenti mirati a denigrare un individuo. Ad esempio, l'art.594 e l'art.595 del Codice penale prevedono rispettivamente il reato di ingiuria e il reato di diffamazione: