Un reato d'opinione è una fattispecie penale che incrimina una determinata manifestazione di pensiero. Negli ordinamenti democratici ciò avviene in deroga alla libertà d'opinione, riconosciuta dalle costituzioni, e pone il problema della legittimità di tali fattispecie, accettabili solo nei limiti in cui altri principi costituzionali si possano ritenere prevalenti sulla libertà di manifestazione del pensiero. Limitazioni e bilanciamenti Per il principio di materialità, che impedisce l'incriminazione delle condotte prive di manifestazione esteriore (cogitationis poenam nemo patitur)F. Mantovani, Diritto penale. Parte generale, Cedam, Padova, 7ª ed., 2011., i reati d'opinione non puniscono, ad onta della loro denominazione comune, le semplici opinioni: queste possono infatti restare del tutto inespresse; al riguardo si è quindi proposta la denominazione di «reato d'espressione», in cui a essere punita è appunto l'espressione di un pensiero in qualunque forma (orale, scritta, non verbale).
L'ambito delle opinioni sanzionate come reati va peraltro enormemente ristretto rispetto a quanto suggerito dal nome, escludendo dal novero le fattispecie (potenzialmente infinite) in cui la manifestazione di pensiero è repressa in ragione degli effetti che produce all'esterno (si pensi ai delitti di ingiuria e diffamazione, dove l'espressione del pensiero è incriminata perché lesiva dell'onore altrui). Caratteristica dei reati d'opinione è infatti la repressione dell'opinione in quanto tale, per il suo solo contenuto, che si assume offensivo di valori morali o sentimenti condivisi.
I reati d'opinione includono ipotesi di vilipendio, propaganda, apologia. Essi derivano storicamente dall'antico delitto di lesa maestà e, anche negli ordinamenti moderni, tendono a tutelare il prestigio delle istituzioni, il sentimento nazionale, quello religioso, il rispetto delle leggi o comunque in generale valori superindividuali di cui si fa portatore lo Stato.
Legislazioni
In Italia Dalla lettura della sentenza n. 28/1981 della Corte costituzionale, si evince che dal comitato promotore del referendum e dai relativi sottoscrittori erano considerati reati d'opinione le seguenti fattispecie, previste e punite dal codice RoccoInvero, la Corte costituzionale, nella citata sentenza, dissentì parzialmente dall'univocità della qualificazione sottesa all'elencazione, affermando che "gli stessi articoli che pacificamente configurano reati di opinione, tutelano, a loro volta, beni giuridicamente diversi" (sentenza n. 28/1981 della Corte costituzionale, Considerato in diritto).: Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato (art. 256)La Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 28/1981, dissentì dalla qualificazione, dichiarando che questo reato non può definirsi di opinione.; Istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 266); Attività antinazionale del cittadino all'estero (art. 269); Associazioni sovversive (art. 270); Associazioni antinazionali (art. 271); Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale (art. 272); Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale (art. 273); Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale (art. 274); Lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica (art. 279); vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate (art. 290), anche nella fattispecie aggravata (art. 292 bis); Vilipendio alla Nazione italiana (art. 291), anche nella fattispecie aggravata (art. 293); Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato (art. 292 c.p), anche nelle fattispecie aggravate (art. 292 bis e art. 293); Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero (art. 299); Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302); Pubblica istigazione e apologia (art. 303); Cospirazione politica mediante accordo (art. 304); Cospirazione politica mediante associazione (art. 305); Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità (art. 327); Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 342); Vilipendio della religione dello Stato (art. 402); Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone (art. 403); Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose (art. 404); Pubblica apologia di uno o più delitti (art. 414, comma terzo); Istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415); Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico (art. 656); Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata (art. 657); Abuso della credulità popolare (art. 661); Esecuzione abusiva di azioni destinate ad essere riprodotte col cinematografo (art. 667); Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (art. 668).
In Francia
L'articolo 10 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 dichiara che Anche se spesso viene omessa, la seconda parte della frase consente di definire quali opinioni costituiscono un reato (quelle che turbano "l'ordine pubblico stabilito dalla legge") e quali no (quelle che non lo turbano).
La legge Pleven del primo luglio 1972 definisce come delittuosa l'incitamento all'odio razziale o a quello basato su una origine geografica o una nazionalità.
L'articolo 9 della legge Gayssot del 13 luglio 1990 stabilisce come delittuoso il fatto di contestare l'esistenza dei crimini contro l'umanità descritti negli atti del processo di Norimberga alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Punisce inoltre il fatto di contestare l'esistenza di un genocidio degli ebrei organizzato dalla Germania nazista (negazionismo dell'Olocausto).
Note
Bibliografia
Voci correlate Reato senza vittima Psicoreato Delitto politico Articolo 21 della Costituzione italiana Primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America
Collegamenti esterni
Categoria:Reati