Il diritto pubblico dell'economia è una sezione del diritto pubblico che si occupa della disciplina pubblica dei fatti economici.
Nella Costituzione italiana
La disciplina assume rilievo costituzionale nella forma della regolamentazione dell'iniziativa economica (art. 41, comma 1, della Costituzione) e della regolamentazione dell'esercizio di un'attività economica (art.41, comma 3, della Costituzione)
Nel loro Commento breve alla Costituzione, Vezio Crisafulli e Livio Paladin opportunamenteSecondo Paolo Armaroli, La Costituzione economica mostra la corda, in Il Giornale, 25 aprile 2003, da cui è tratta la citazione. sottolineano la sfiducia dei padri fondatori della Carta del 1948 «nella capacità autoregolatrice del mercato, giudicato inidoneo a raggiungere automaticamente le situazioni di "ottimo sociale", e l'attribuzione alla decisione politica, nella forma di legge, del primato in materia di regolazione dell'attività economica».
La legislazione ordinaria "ha risentito di tale situazione, obbedendo spesso alle spinte delle diverse congiunture economiche piuttosto che alle norme costituzionali di tutela dei diritti sociali. E sulla base di tali spinte si è mossa ciclicamente verso il restringimento o l'estensione di questi diritti, a volte ampliando, a volte riducendo il diritto di proprietà"Franco Gallo, Globalizzazione e diritti sociali, Mondoperaio, n. 6-7/2016 , p. 114, che nota anche come "il dibattito su questi temi si è riacceso recentemente a causa sia della scelta, fatta nel 2012, di costituzionalizzare il principio del pareggio di bilancio imposto dalle norme comunitarie (ma non necessariamente traducibile in un esplicito obbligo costituzionale), sia dell'emissione da parte della Corte costituzionale delle due note sentenze sulla perequazione pensionistica e sulla Robin Hood Tax. Tali pronunce, con una non esemplare coerenza, hanno fatto pendere la bilancia dei valori costituzionali, la prima a favore della tutela piena dei diritti sociali e perciò del principio di uguaglianza, la seconda a favore del principio del pareggio di bilancio limitativo delle spese sociali..
Opinioni dottrinali L'autonomia concettuale, scientifica e didattica del diritto pubblico dell'economia è assai discussa per l'estrema elasticità dei confini di questa materia e per l'influenza che esercita sui rapporti giuridico tra amministratore e amministrato (v. Giovanni Quadri e Francesco Galgano)
Per Aldo Sandulli, l'amministrazione pubblica dell'economia è uno dei compiti dello Stato democratico, consistente nell'attività finalizzata a realizzare il massimo grado di benessere materiale e morale della collettività, attraverso la partecipazione di tutti i soggetti (pubblici e privati, nazionali e comunitari) al fenomeno produttivo e all'equa ripartizione della ricchezza nazionale.
È opinione diffusa in dottrina che il diritto pubblico dell'economia presenta delle affinità di contenuto con tutti i rami del diritto, e maggiormente con quello commerciale: ha perciò un carattere interdisciplinare e omnicomprensivo, dove la nota saliente è rappresentata dall'intervento di organismi pubblici negli affari economici. Per Tortorelli, si tratta di una materia in continuo divenire, dai confini mutevoli.
Per Santini (ma v. anche Giovanni Quadri e Francesco Galgano), il diritto pubblico dell'economia è quel complesso di norme usate dagli operatori economici, talora diverso da quello codificato e imposto dalla legge. Si tratta cioè di "modelli contrattuali" in uso nella pratica commerciale, ricavati da scelte concrete ben precise (es. il leasing o il factoring sono modelli contrattuali inesistenti nel codice civile ma in uso nella pratica commerciale).
Di conseguenza, si sostiene che la parità di tutti gli operatori economici riguarda l'accesso al mercato ma non anche lo svolgimento delle attività economiche (che sono invece soggette a limitazioni anche penali: es. monopolio di Stato).
Per Pedrazzi, il diritto pubblico dell'economia ha rilevanza scientifica solo ai fini penali, in quanto il Codice penale e altre leggi speciali puniscono i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a tutela di interessi economici di vario genere.
In proposito, Galgano parla di "criminalità economica" per costruire un diritto penale dell'economia, o meglio un "diritto amministrativo dell'economia penalmente sanzionato" e articolato in tre filoni, ciascuno dei quali presidia un particolare settore:
settore della produzione della ricchezza (qui rilevano attività economiche antiecologiche e/o pericolose per l'ambiente e la salute); settore della circolazione della ricchezza (qui rilevano le infrazioni valutarie e doganali); settore finanziario (qui rileva l'evasione fiscale).
Per Palma, il problema del diritto pubblico dell'economia si risolve in un problema di programmazione ai sensi dell'art. 41, comma 3, della Costituzione, poiché il potere pubblico ha sempre attuato delle strategie di politica economica per eliminare gli squilibri settoriali e territoriali e individuare i fini dello sviluppo generale. La programmazione, per l'Autore, è una "progettazione sociale" intesa come modo di esercitare la funzione politica di governo.
Singolare è l'opinione di Massimo Severo Giannini circa il diritto pubblico dell'economia. Per l'Autore: non esiste un sistema autonomo retto da principi autonomi; non esiste una nozione giuridica di diritto pubblico dell'economia; non esiste rilievo giuridico dell'intervento pubblico nell'economia, che al più può avere una valenza storica e descrittiva di un fenomeno variamente articolato in singole manifestazioni (sono queste che hanno rilievo giuridico: es. diritto pubblico della proprietà, del credito e del risparmio, del lavoro e dell'impresa, dell'urbanistica, ecc.). Per l'autore, che riprende la teoria di Hedemann del primo dopoguerra (secondo cui il diritto pubblico dell'economia è una "cornice" che contiene istituti di diritto privato), l'intervento pubblico nell'economia è soltanto un'ipotesi applicativa dell'ideologia socialista, poiché le varie norme incidenti sul settore economico non sono peculiari e tipiche di un autonomo diritto pubblico dell'economia, stante la loro afferenza a strutture produttive eterogenee.
In quest'ottica, esisterebbe anche una disciplina chiamata diritto dell'economia che unisce elementi del diritto pubblico dell'economia (controlli antitrust, liberalizzazioni dei servizi pubblici, regolazione dei mercati finanziari) con elementi del diritto privato (contratti e autoregolazioni), nonché altri strumenti di diritto privato sotto il controllo pubblico (contratti di interconnessione e regolazione del tetto al prezzo). Similmente anche il diritto commerciale unisce aspetti di diritto pubblico e di diritto privato.Prof.ssa Rangone Nicoletta, Il Governo dell'economia: diritto pubblico-diritto privato, dispense del corso universitario di diritto dell'Economia, Politecnico di Milano, a.a. 2003-2004. Le università italiane erogano anche corsi di diritto dell'Economia e di Diritto privato dell'Economia.
Evoluzione storica
Per la dottrina, la disciplina dei fatti economici, in tutti gli Stati e in tutte le epoche, è sempre stata ispirata a concezioni socio-politiche contingenti. Altri autori affermano invece che la disciplina dei maggiori aggregati economici è determinata dalle dimensioni dell'organizzazione pubblica, a seconda che i compiti ad essa assegnati (ordine pubblico, infrastrutture, sanità, istruzione, ecc.) siano perseguiti con organizzazione propria o avvalendosi di soggetti terzi.
La comprensione dell'amministrazione pubblica [con riguardo all'aspetto economico] è possibile solo conoscendone la genesi ed il processo evolutivo a partire dal periodo post-feudale, quando cioè si disgregò il sistema carolingio e cominciò a delinearsi lo Stato assoluto, che era la risposta all'esigenza di uniformità legislativa ed organizzativa cui affidare la cura di interessi comuni.
Un breve cenno merita la singolare coscienza economica romana, severissima con la proprietà individuale, abbastanza rilassata nei confronti della proprietà comune. Basti pensare che nel 167 a.C. il Senato rinunciò all'esercizio delle miniere macedoniche, perché gli appaltatori "spogliavano i sudditi e derubavano l'erario" (Catone).
In Italia Occorre risalire al primo conflitto mondiale per ricostruire l'evoluzione storica del thema agendum. Ciò, in quanto le guerre portano ad un intervento più forte dello Stato nell'economia, essendovi la necessità di controllare il rifornimento di viveri, di allocare (molto spesso con tesseramenti) i prodotti alimentari o energetici scarsi, e soprattutto di provvedere alle spese sempre notevoli dell'esercito.
Restringendo invece l'analisi storica all'ultimo cinquantennio, per Nitti, Einaudi ed altri pubblicisti, deve evidenziarsi l'importanza dell'intervento pubblico soprattutto per eliminare quella "colonia di sfruttamento dell'industria settentrionale" che era il Mezzogiorno d'Italia.
Anche Palma evidenzia che l'intervento pubblico si è in quel periodo ampliato dal settore della ricostruzione (IRI) a quello dell'approvvigionamento energetico (ENI) ed a quello della previdenza sociale (INPS e INA).
Lo Stato è anche intervenuto nel settore dell'economia privata attraverso: provvedimenti legislativi in favore delle aree depresse del Mezzogiorno; l'erogazione di contributi e altri finanziamenti in settori specializzati (piccola industria tessile, cantieristica, ecc.); l'acquisizione in mano pubblica (v. IRI, ENI, GEPI) di imprese in crisi.
Negli anni ‘50-60, l'art. 41 della Costituzione fu valorizzato per il solo primo comma, di cui fu riconosciuta la portata programmatica, con l'obiettivo di dare il più ampio spazio possibile al mercato ed alle sue regole (cd. lex mercatoria). Erano gli anni del cd. miracolo economico, in cui il meccanismo di accumulazione dava risultati notevoli, grazie anche agli aiuti del Piano Marshall. L'organizzazione pubblica assumeva dimensioni ancora più vaste, per effetto dell'assunzione di compiti nuovi e soprattutto per effetto dell'istituzione delle Regioni.
La crisi congiunturale degli anni ‘70 cambiò il contesto economico-culturale: crescevano i costi di agglomerazione nelle regioni del teatro industriale, si verificava una sorta di saturazione economica, e gli imprenditori privati cercavano di difendere i propri profitti o spostando i capitali all'estero o chiedendo sempre più spesso l'intervento dello Stato. Fu rivalutato il secondo e principalmente il terzo comma dell'art. 41 più volte citato, con l'emanazione di una legislazione vincolistica e di tutela del settore dell'ambiente e del lavoro. Soprattutto si riscoprì che l'iniziativa economica privata andava regolata per raggiungere gli stessi obiettivi perseguiti dall'impresa pubblica: la tendenza a pubblicizzare tutti gli interessi possibili si stava invertendo.
A partire dagli anni ‘80, si è frenata l'assunzione da parte dello Stato della gestione di determinati rami produttivi di particolare interesse collettivo, poiché ciò comportava un rilevante aumento dei costi sociali ed un aggravio del bilancio statale non compensato peraltro da un pari aumento delle entrate, e si è fatto sempre più spesso ricorso all'indebitamento pubblico. Secondo l'opinione di alcuni economisti, l'intervento pubblico è naufragato in quanto non sostenuto da una adeguata "progettazione sociale" che individuasse i fini dello sviluppo generale, e anche per la mancata previsione di validi strumenti operativi: la legge di programma "sapeva ciò che voleva, ma non sapeva come volerlo".