L'articolo 53 della Costituzione italiana sancisce due fondamentali principi cui deve essere ispirato il sistema tributario italiano, ossia la capacità contributiva ed il criterio di progressività.
Testo articolo L'articolo 53 afferma che:
“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.”
Storia L’articolo 53 della Costituzione è stato scritto dall’Assemblea costituente ed è entrato in vigore il 1º gennaio 1948. Questo articolo si ispira agli articoli 10 e 25 dello Statuto Albertino, da cui ha ripreso alcuni concetti, ma da cui in parte si è anche allontanato.
L’art. 10 dello Statuto prevedeva che qualsiasi legge di imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato dovesse essere presentata prima alla Camera dei deputati e poi al Re. Questa regola era molto importante all’epoca perché sanciva una importante limitazione al potere del re, ma non è stata trasposta nella Costituzione repubblicana in quanto non si è più posto il problema di contenere i poteri del sovrano.
L’art. 25 dello Statuto prevedeva che tutti i sudditi dovessero contribuire indistintamente, in proporzione ai loro averi, ai carichi dello Stato. Questo articolo conteneva il principio di proporzionalità, secondo cui ogni persona deve pagare le imposte in proporzione alla propria capacità contributiva. Si può individuare, quindi, il principio di capacità contributiva, ripreso anche nell’art. 53 della Costituzione, ma non il principio di progressività.
Il principio di progressività cominciò ad affermarsi successivamente sia tra i socialisti sia tra le forze politiche cattoliche perché è legato alle idee di redistribuzione e di giustizia sociale, completamente assenti nello Statuto albertino. Durante i lavori dell’Assemblea costituente queste idee vennero riprese e vennero trasposte in una proposta comune di articolo. La scelta di inserire esplicitamente il principio di progressività venne spiegata in riferimento agli obiettivi principali della Costituzione repubblicana, cioè i principi di democrazia e di solidarietà sociale.
Nel corso degli anni questo articolo non ha mai subito modifiche ed è ancora uguale a quello entrato in vigore nel 1948.
Interpretazione Secondo l'articolo 53 della Costituzione Italiana tutti i cittadini, anche apolidi e stranieri, con interessi economici in Italia sono tenuti a contribuire alle spese dello Stato attraverso prelievi fiscali, in ragione della capacità contributiva di ognuno e secondo criteri di progressività. Di conseguenza chi ha una maggior capacità contributiva concorrerà in maniera più incisiva alla spesa pubblica.
Una parte della dottrina ha inoltre collegato l’articolo 53 della Costituzione alla più generale doverosità della contribuzione, ritenendo che tale obbligo possa essere ricavato anche dai principi di solidarietà sociale e di partecipazione alla vita della comunità sanciti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione. In questa prospettiva, l’articolo 53 renderebbe esplicito, in materia tributaria, un dovere già desumibile dai principi fondamentali dell’ordinamento.
Gli introiti che lo Stato ricava dal prelievo fiscale devono adattarsi ai criteri di giustizia distributiva ed uguaglianza del carico tributario, nonché rispettare il principio antielusivo che vieta di aggirare il sistema tributario per ottenere vantaggi illeciti. Coloro che possono essere chiamati a concorrere alla spesa pubblica sono solo i contribuenti titolari di reddito.
La Corte Costituzionale ha il compito di amministrare la legittimità delle leggi ordinarie, le quali impongono i tributi. Inoltre, questa capacità non esclude l'esonero di determinate categorie di soggetti dal versamento o che esso possa essere determinato in forma meno gravosa, in base a certi presupposti come reddito minimo, nuclei famigliari numerosi ecc. Nella sentenza n. 111 del 22 aprile 1997 , la Corte Costituzionale ha infatti definito “i criteri di progressività e l’esenzione dall’imposizione dei c.d. minimi vitali, corollari della capacità contributiva”.
La Corte Costituzionale ha altresì ribadito più volte che non il singolo tributo, ma l’intero sistema fiscale nel complesso deve essere progressivo interpretando così tale disposizione nell’ottica di un certo margine di discrezionalità in capo al legislatoreRoberto Schiavolin, Il principio di progressività del sistema tributario, in Leonardo Perrone, Claudio Berlini (a cura di), Diritto tributario e Corte costituzionale, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2006.
Nella sentenza n. 128 del 29 dicembre 1966, la Corte Costituzionale ha affermato ancora che l'art. 53 Cost. “non vieta che i singoli tributi siano ispirati a criteri diversi da quello della progressività, ma si limita a dichiarare che il sistema tributario deve avere nel suo complesso un carattere progressivo”.
Il sistema fiscale deve basarsi, oltre che sul principio di capacità contributiva, anche su quello di progressività: tali principi trovano attuazione nel complesso delle imposte dirette, come l'IRPEF, che colpiscono la ricchezza dei contribuenti nelle sue forme immediate di produzione di reddito (non a quelle indirette, come l'IVA, che gravano, invece, sui beni e pesano senza distinzioni su tutti, pur entro certi limiti).
Capacità contributiva Il principio di capacità contributiva, sulla cui base occorre ripartire la spesa pubblica tra i contribuenti, presuppone che ciascun cittadino sia tenuto a contribuire alla stessa in modo proporzionale alla propria capacità economica.
Nel sistema italiano i principali indici di capacità contributiva sono: reddito, inteso come flusso da destinare al consumo o al risparmio; consumi, parte del reddito non destinata al risparmio; patrimonio, definito come stock di ricchezza; attività giuridica
In aggiunta la capacità contributiva deve essere effettiva, cioè una concreta sussistente forza economica non presunta o virtuale, ed attuale, quindi nel momento in cui il tributo è applicato.
Criterio di progressività L'essenza del criterio di progressività risiede nell'obiettivo del legislatore di far gravare il peso fiscale sulle classi sociali più abbienti, anche per sostenere le classi sociali in difficoltà, nell'ottica di realizzare pienamente il principio di capacità contributiva: ciò, garantendo il rispetto dei diritti ed offrendo servizi pubblici fondamentali, quali ad esempio la pubblica istruzione, l’assistenza sanitaria e la previdenza sociale, pilastri sui quali si fonda il modello di stato sociale. I criteri di progressività devono essere intesi come una particolare accezione del principio di uguaglianza sostanziale (Articolo 3 della Costituzione italiana, “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che” limitano “l'eguaglianza dei cittadini”), in quanto un sistema di imposizione fiscale improntato a logiche progressive contribuisce ad eliminare, all'interno della comunità dei consociati, parte degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Prevedendo infatti un prelievo fiscale più incisivo nei contribuenti con maggior ricchezza e minore in quelli meno abbienti, comporta una redistribuzione delle ricchezze.
Imposta L'Imposta è un tipo di entrata tributaria (un Tributo) utilizzata per far fronte alla spesa pubblica di uno Stato, che richiede in modo autoritativo un sacrificio economico individuale ai cittadini contribuenti.
Le imposte vengono classificate in: Imposte dirette: colpiscono indici immediati della capacità contributiva, come il reddito e il patrimonio di una persona, in modo stabile e generalmente individualizzato (esempio: l'Irpef). L'Irpef, infatti, rappresenta la principale imposta progressiva a base individuale, la cui applicazione prevede un’aliquota che cresce in maniera più che proporzionale rispetto all’imponibile. È una progressività per scaglioni, ossia, su ciascuna fascia di reddito imponibile viene applicata una percentuale di imposta differente, raggiungendo l’intento di non scoraggiare l’aumento della produzione di redditoEnrico De Mita, Appunti di diritto tributario, Giuffrè, Milano, 1997.
Prendendo ad esempio un contribuente che rientra nella fascia intermedia, non si vedrà applicata l’aliquota del 35% su tutto l’imponibile, ma gli verrà applicato il 23% sull’imponibile fino a 28.000 Euro, e sull’eccedenza il 35%. In questo modo l’imposta che il contribuente dovrà versare sarà più bassa di quella che avrebbe dovuto pagare nel caso in cui all’Irpef fosse stata applicata una progressività semplice, ovvero il 35% su tutto il reddito. Imposte indirette: colpiscono manifestazioni indirette della capacità contributiva. Per questo tipo di imposte, il presupposto è un fatto (come il consumo, il trasferimento o lo scambio) che è sintomatico di ricchezza, e quindi di capacità contributiva della persona (esempio: l'Iva).
Critiche all'attuale sistema Nel quadro dell'attuale sistema fiscale italiano coesistono voci di imposta di tipo progressivo, proporzionale e finanche regressivo, giacché l’articolo 53 della Costituzione non esclude di per sé la possibilità di prevedere una varietà di criteri di imposizione fiscale, purché il sistema risulti comunque, nel suo complesso, “informato a criteri di progressività”. Tuttavia, alcuni studiosi dubitano della reale progressività del sistema italiano nella presente realtà dei fatti, arrivando persino a sostenere che il paradigma appaia paradossalmente invertito rispetto al modello frutto del compromesso politico raggiunto in Assemblea costituente, tanto da realizzare in ipotesi una violazione di fatto non solo della norma in esame, ma anche del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione nel suo senso più sostanziale, cui lo Stato dovrebbe ispirarsi anche nell'uso dello strumento fiscale. Ciò, perché “un sistema fiscale, come il nostro, che, a parità di reddito, distingue tra le persone e la loro fonte di reddito (lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di patrimoni) è semplicemente ingiusto, perché è contrario al buon senso, prima ancora che ai precetti costituzionali di eguaglianza e capacità contributiva”.
A conferma di queste perplessità si prestano alcuni studi recentemente condotti che hanno rilevato, dati statistici alla mano, diverse criticità, sottolineando come nel suo insieme il sistema fiscale risulti oggi progressivo solo per una minima parte della popolazione: attualmente, infatti, il nostro sistema prevede un numero di scaglioni decisamente ridotto rispetto alla molteplicità delle situazioni patrimoniali in cui i singoli contribuenti italiani e le loro famiglie possono ritrovarsi. A titolo esemplificativo, facendo specifico riferimento all’IRPEF - imposta lorda progressiva per eccellenza, che colpisce il reddito delle persone fisiche con aliquote definite sulla base degli scaglioni di reddito - nel corso degli ultimi decenni, il numero degli scaglioni è stato sensibilmente ridotto: se tra il 2007 ed il 2021 i livelli erano cinque, per il 2022 ed il 2023 sono scesi a quattro, abbassandosi addirittura a tre nel 2024. Attualmente, infatti, l’aliquota di imposta dovuta:
fino a 28.000 euro è pari a 23% (0% se il reddito è inferiore alla no tax area); da 28.000,01 a 50.000 euro è pari a 35% (ossia 6.440 euro + 35% sulla parte eccedente i 28.000 euro) oltre 50.000 euro è apri a 43% (ossia 14.140 euro + 43% sulla parte eccedente i 50.000 euro).