Il diritto canonico della Chiesa cattolica () è l'insieme di norme giuridiche di diritto positivo o naturale, regolamenti e documenti dottrinali formulati da una legittima autorità ecclesiastica al fine di regolare l'attività della Chiesa cattolica e dei suoi fedeli nonché le sue relazioni con la società esterna. Non va confuso con il diritto ecclesiastico, che è il diritto con cui gli Stati regolano i loro rapporti con i credenti e con le varie confessioni religiose, mentre con il termine più ampio di "diritto canonico" si intende il diritto che regola qualsiasi Chiesa cristiana.
Il suo nucleo originario è costituito dalla legge di Dio, ovvero Antico e Nuovo Testamento, che funge da substrato per la produzione giuridica umana iniziata ai tempi delle prime comunità cristiane allo scopo di regolarne la vita e per difendere la dottrina dalle eresie. Nella storia del cristianesimo in età antica i grandi concili ecumenici (Nicea I, Costantinopoli I, Efeso I e Calcedonia) furono tra i momenti più importanti per lo sviluppo del diritto canonico, ma fu in epoca medievale che iniziò l'"età aurea" grazie al Decretum del monaco e giurista Graziano, in cui per la prima volta si tentava di riordinare la materia risolvendo le contraddizioni. L'opera di Graziano ispirò altre raccolte successive, spesso commissionate dagli stessi pontefici, fino a una prima definitiva fissazione operata con la promulgazione del Corpus Iuris Canonici nel 1580. Sulla scia delle codificazioni ottocentesche, nel 1917 anche la Chiesa cattolica si dotò di una propria «legge organicamente strutturata» con l'adozione di un proprio codice: il Codice Piano Benedettino. A seguito delle innovazioni conseguenti al Concilio Vaticano II, tenutosi dal 1962 al 1965, si sentì l'esigenza di rivedere il Codice, impresa portata a termine nel 1983 con l'adozione del Codice di diritto canonico (dedicato a disciplinare la Chiesa latina, a cui seguì sette anni più tardi il Codice dei canoni delle Chiese orientali (dedicato alle Chiese cattoliche di rito orientale) e, nel 1988, la Pastor Bonus per la Curia romana.
Il diritto canonico è un sistema giuridico autonomo e universale, che opera senza limiti territoriali e si adatta alle esigenze storiche, pur mantenendo immutabili i suoi principi divini. Il dibattito sulla sua natura (pubblica, privata o universale) si lega alla sua finalità soprannaturale. La Chiesa, istituzione con carattere divino e umano, ha prerogative di indipendenza e sovranità, giustificando la propria legislazione come necessaria per perseguire la missione affidatale da Cristo. Esso si fonda su norme divine (immutabili e universali) e umane (create dalle autorità ecclesiastiche), integrate in un unico ordinamento. La relazione tra diritto divino e umano è armoniosa, con il primo come fondamento. Inoltre, il diritto canonico bilancia rigorosità ed economia per garantire flessibilità e perseguire la salvezza dell’anima. Tra i più importanti principi su cui il diritto canonico si basa, quello dell'equità (aequitas canonica) risulta fondamentale per adeguare le norme ai casi particolari, attenuando così la rigidità del diritto positivo per perseguire fini superiori, come la salvezza dell'anima. Strumenti come dispensa, dissimulatio, tollerantia ed epicheia garantiscono flessibilità nell'applicazione delle norme senza compromettere giustizia e uguaglianza. Questi istituti permettono una giustizia temperata da prudenza e misericordia, adattandosi alle esigenze spirituali dei fedeli.
Origini e formazione Legge di Dio e prime comunità cristiane
Il nucleo originale del diritto canonico, che funge da substrato per tutta la produzione giuridica umana dalle origini del cristianesimo a oggi, è da ricercarsi nella legge di Dio (ius divinum) ovvero nelle Sacre Scritture che per i cristiani sono l'Antico e Nuovo Testamento. Nell'Antico, comune anche a ebrei e musulmani, è contenuta la legge fondamentale del cristianesimo, una "legge di Alleanza" in quanto rivelata da Dio, ove il decalogo, ossia i Dieci comandamenti rivelati a Mosè sul monte Sinai, sono la base fondamentale. L'Antico Testamento è riconosciuto da tutte le confessioni cristiane, anche se vi sono leggere divergenze tra di esse riguardo al canone.. Tuttavia è da notare che esso non è inteso dalle Chiese come una fonte giuridica assoluta da applicare direttamente in tutte le sue parti, ma solo nei suoi principi fondamentali. Il Nuovo contiene la Rivelazione, ossia la vita e le opere di Gesù Cristo riportate nei quattro vangeli canonici, definiti come il «condensato, il diritto costitutivo o costituzionale della Chiesa nella sua forma di comunione gerarchica tra Cristo, gli Apostoli e i loro successori». Ai vangeli si aggiungono gli Atti degli Apostoli, le Lettere di San Paolo, le Lettere cattoliche e l'Apocalisse di Giovanni. I rapporti tra l'Antico e Nuovo Testamento sono da ricercarsi nelle parole di Cristo, riportate nel vangelo secondo Matteo, in cui afferma di non essere venuto per abrogare la legge antica, ma per completarla..
Sebbene la legge di Dio sia da considerarsi fonte di principi e non di norme in senso stretto, le Sacre Scritture potevano rispondere alle principali esigenze delle prime comunità con un numero assai esiguo di fedeli; con la repentina diffusione del cristianesimo in epoca precostantiniana e la conseguente crescita dei credenti si rese necessaria la messa a punto di un diritto, di produzione umana e direttamente applicabile, che permettesse di far fronte a una serie di problematiche organizzative e disciplinari, nonché per preservare un'unica dottrina al riparo dalle eresie. Tale produzione viene conosciuta come "Tradizione" e comprenderà tutta l'opera normativa compiuta dalla Chiesa dall'età apostolica in avanti, il suo magistero, i canoni dei concili e gli scritti dei padri..
Tra le prime fonti normative della Tradizione vi è la Didaché o Dottrina dei Dodici Apostoli. Compilata probabilmente in Oriente tra la fine del I e l'inizio del II secolo, rientra nella cosiddetta letteratura subapostolica, tranne che per la Chiesa ortodossa etiope, che la inserisce nel Nuovo Testamento. In essa vi sono norme catechetiche e morali a cui dovevano attenersi le prime comunità, una parte liturgica riguardante i riti del battesimo e dell'eucaristia, una parte riguardante l'organizzazione della Chiesa antica e delle sanzioni disciplinari e una parte conclusiva escatologica.... A essa seguirono il breve scritto della Tradizione Apostolica, una collezione di regolamenti, istruzioni, prassi liturgica e norme di vita comunitaria, tradizionalmente attribuito a Ippolito di Roma e databile ai primi anni del III secolo; e la Didascalia apostolorum, composta forse in Siria nella seconda metà dello stesso secolo, una raccolta di disposizioni destinata a una comunità di convertiti dal paganesimo..
Da queste fonti si possono ricostruire le fisionomie delle comunità dei primi secoli. Esse appaiono organizzate gerarchicamente: il vertice è il vescovo assistito dai presbiteri e dai diaconi, a cui erano affidate le attività assistenziali. Per entrare pienamente nella comunità era necessario ricevere il sacramento del battesimo, concesso dopo un periodo generalmente lungo di catecumenato. La penitenza, seguita dell'assoluzione, era un sacramento irripetibile e amministrato pubblicamente. A partire dal II secolo si dovette affrontare, non senza difficoltà, il problema del reinserimento nella comunità dei lapsi, ovvero quei cristiani che avevano rinnegato la fede per salvarsi dalle persecuzioni..
I primi assetti normativi della Chiesa non poterono limitarsi solo agli aspetti organizzativi e rituali, ma riguardarono anche la difesa dell'ortodossia, ovvero della retta dottrina. In un mondo in cui le deviazioni dottrinali erano frequentissime, si pensi alle dottrine gnostiche o al montanismo, dovute anche alle difficoltà di mantenimento dei contatti tra le comunità più distanti spesso costrette a vivere nella clandestinità, si presentò presto la necessità di stabilire dettagliatamente quale fosse la fede corretta. Un primo sforzo in tal senso si deve al filosofo Giustino, vissuto verso la metà del II secolo, ma fu il vescovo e teologo Ireneo di Lione con la sua celebre opera Adversus Haereses, scritta intorno al 180, ad arrivare alla formulazione del concetto un'unica Chiesa, definita successivamente dagli storici con il termine "Grande Chiesa"..
L'età dei grandi concili ecumenici
Contemporaneamente ai grandi concili iniziò a manifestarsi l'esigenza di raccogliere tutto il materiale normativo che regolava la vita della Chiesa in collezioni ragionate, spesso in ordine cronologico o per argomento. Tra le più importanti vi furono il Syntagma canonum e il Corpus canonum orientale, quest'ultimo composto verso la metà del IV secolo e successivamente integrato con i canoni dei concili successivi, con le lettere canoniche dei padri e con gli scritti del vescovo Tascio Cecilio Cipriano. Verso la metà del VI secolo Giovanni III Scolastico propose una sua raccolta, basata non più su criteri cronologici o sistematici, ma sul principio filosofico sotteso nelle norme.
Periodo pre-grazianeo: primo millennio Affermazione del vescovo di Roma
Con la morte dell'imperatore Teodosio I, avvenuta nel 395, l'Impero romano venne diviso tra Oriente e Occidente e ciò contribuì al processo di allontanamento tra la Chiesa di Roma e quella orientale. Se a Oriente l'autorità dell'imperatore persistette anche sulla Chiesa (tanto che gli storici parlano di cesaropapismo), in Occidente iniziò a guadagnare sempre più prestigio la figura del vescovo di Roma, che gradualmente si impose come capo di tutta la Chiesa, suscitando non pochi contrasti. La prima attività legislativa nota di un pontefice, anche se è molto probabile che ve ne fossero state di antecedenti, risale al 10 febbraio 385, con cui papa Siricio imponeva il celibato ecclesiastico. Il papa ricorreva a uno strumento, la decretale, simile a quello utilizzato dagli imperatori romani, dimostrando così di voler esercitare in piena coscienza la sua autorità suprema su tutta la Chiesa. Queste decretali cominciarono a essere raccolte nelle Collectiones, che riportavano in ordine temporale le disposizioni e le parti normative. Circa un secolo dopo, papa Gelasio I in una lettera indirizzata all'imperatore di Costantinopoli Anastasio I Dicoro rivendicò il suo ruolo alla pari con quello dell'imperatore su tutta la cristianità, sebbene con giurisdizioni distinte, per l'universale benessere materiale e spirituale...
Un grande aiuto al primato papale si deve al lavoro del monaco Dionigi il Piccolo, che tra il V e il VI secolo realizzò una raccolta di diritto canonico, conosciuta come Collectio Dionysiana, comprendente i canoni del Concilio di Cartagine del 419, le decretali promulgate dai papi da Siricio a Anastasio II, fornendo al papato lo strumento normativo adatto alle sue ambizioni. La raccolta di Dionigi ebbe una tale fortuna che divenne una delle principali fonti di diritto canonico per tutto l'Alto Medioevo, tanto che nel 774 il pontefice Adriano I la presentò, con alcune aggiunte, a Carlo Magno, che la riconobbe come codice generale ufficiale della Chiesa dei Franchi, attribuendole sostanzialmente valore universale... Dall'opera di Dionigi in poi, almeno per l'Occidente, la produzione normativa della Sede romana fu considerata sempre gerarchicamente superiore a tutte le altre, comprese le raccolte dei concili. Tale processo trovò il suo compimento con papa Gregorio Magno che, tuttavia, dovette affrontare uno scontro con il patriarca di Costantinopoli Giovanni IV Nesteutes che si era definito "ecumenico", dichiarandosi pertanto pari al vescovo di Roma; a ciò Gregorio rispose assumendo il titolo di "Servus servorum Dei" mantenuto poi dai papi successivi..
Alto Medioevo