La formazione scuola-lavoro (precedentemente PCTO) è composta da progetti di carattere curricolareCon «curricolo» si intende «qualsiasi documento di indirizzo contenente programmi di studio o uno qualunque degli elementi che seguono: contenuti didattici, obiettivi, obiettivi pedagogici, linee guida sulla valutazione degli alunni/studenti e programmi scolastici», in che permettono agli studenti di integrare la tradizionale formazione d'aula con periodi formativi presso imprese o enti privati o pubblici convenzionati, ma anche nei laboratori della scuola o in ambienti di simulazione, p. 15. Le Linee Guida sono allegate al(d'ora in poi D.M. 774/2019, Linee guida PCTO).. Per quanto riguarda le attività esterne, le norme prevedono la tutela della salute e sicurezza ed escludono esplicitamente che tali attività si possano configurare come lavoroD.M. 774/2019, Linee guida PCTO): sulla sicurezza, in particolare, v. p. 31 e seguenti; sulla dimensione didattica curricolare delle attività, tra le varie, v. pp. 19-20 e 21-22. Già il D.Lgs. 77/2005, art. 1, comma 2, esclude esplicitamente che l'alternanza scuola-lavoro possa costituire un «rapporto individuale di lavoro»..

Fu introdotta nel 2019 con il nome di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) come evoluzione dell'alternanza scuola-lavoro. Realizzati in Italia nelle scuole secondarie di secondo grado di tutti gli indirizziAnche nell'Istruzione e Formazione Professionale, di competenza regionale, si svolgono PCTO «rafforzati», mirati alla professionalizzazione, come modalità di realizzazione del sistema duale: v. , tali percorsi sono svolti dagli studentiLe attività di alternanza sono svolte da studenti che hanno compiuto quindici anni: v. (d'ora in poi D.Lgs.77/2005), art. 1, comma 1. del terzo, quarto e quinto anno e mirano in particolare allo sviluppo di competenze chiave per l'apprendimento permanente con valenza orientante. La valutazione degli apprendimenti acquisiti attraverso la FSL hanno una ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento. Sono disciplinati da normeIl quadro normativo riguardante i PCTO (2019), evoluzione dell'alternanza scuola-lavoro, è presentato in D.M. 774/2019, Linee guida PCTO, p. 40. connesse alle riforme della scuola avviate nei primi anni del Duemila, caratterizzate dall'attenzione alla centralità della persona e alla qualità del suo apprendimento, in linea con gli orientamenti europei.

Storia La riforma Moratti e l'istituzione (2003-2005) In origine le attività sottese al concetto di "alternanza scuola-lavoro" erano prevalentemente svolte su iniziativa delle singole istituzioni scolastiche, attraverso la presentazione di progetti su bando del MIUR e selezionati presso gli uffici scolastici regionali; tali attività vennero poi normate a livello nazionale dalla riforma Moratti (artt. 2 e 4) e regolamentata dal d. lgs. 15 aprile 2005, n. 77, con cui agli studenti è riconosciuta la possibilità di scegliere la frequenza della scuola del secondo ciclo nella modalità dell'alternanza scuola-lavoroD.Lgs. 77/2005, cit., art. 1, comma 1. (ASL, d'ora in poi), anche se non con carattere di obbligatorietà.

In coerenza con i principi ispiratori della riforma del 2003, le norme riguardanti l'ASL pongono al centro lo sviluppo di competenze che gli studenti possono acquisire anche in ambito non formale, riconoscibili ai fini della valutazione scolastica, ma anche da altri sistemi, valutabili e certificabili attraverso strumenti di trasparenza. L'obiettivo è quello di facilitare l'occupabilità in generale e, nello specifico, favorire la prosecuzione del percorso scolastico, o passaggi al sistema della formazione o dell'apprendistato.

Le modifiche della legge 107/2015 L'originaria alternanza scuola-lavoro viene modificata durante il governo Renzi con la legge 13 luglio 2015, n. 107, in particolare all'art. 1, commi 33-43. Tale norma stabilisce la curricolarità dell'ASL, con introduzione dell'obbligatorietà delle esperienze di ASL a tutti i frequentanti del secondo biennio e dell'ultimo anno, annullando quindi di fatto l'ASL come una delle possibili modalità di frequenza della scuola del secondo ciclo indicata dal D.Lgs. 77/2005. Come già previsto da quel decreto, sono compresi gli studenti con disabilitàUn'esperienza svolta da una rete di scuole riguardante il coinvolgimento di studenti disabili in attività di alternanza e orientamento è documentata nella pubblicazione Uno sguardo oltre la scuola, del 2009, a cura del Ministero della Pubblica Istruzione., per i quali la scuola deve dimensionare le attività «in modo da promuovere l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro e di accertare, presso l'eventuale struttura esterna, «il superamento o l'abbattimento delle eventuali barriere architettoniche». Agli studenti la Legge 107/2015 attribuisce un ruolo attivo, specifico, e responsabilità, in termini di diritti e doveri, nello svolgimento delle attività.

La regolamentazione del 2017 Nel 2017 viene emanato un apposito Regolamento, la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro (d'ora in poi D.M. 195/2017).: qui si prevede, ad esempio, che essi, conclusa l'attività, prendano visione delle relazioni dei tutor e le sottoscrivano, effettuino rapporti sull'esperienza e valutino l'efficacia e la coerenza del percorso rispetto all'indirizzo di studioD.M. 195/2017, in particolare art. 4, commi 8 e 12.. Nel Regolamento vi sono inoltre disposizioni sulle modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.

Descrizione L'ordinamento attuale La denominazione originale, "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento", è la formula con cui la legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha rinominato l'alternanza scuola-lavoro (ASL) (commi 784-787), in particolare comma 784. di cui però non abroga le normeIn particolare non viene abrogata la norma immediatamente precedente, la L. 107/2015., ma vi apporta alcune variazioni: diminuisce la durata minimaNella legge si indica il numero minimo di ore che la scuola deve assicurare; ma non si impedisce di realizzare PCTO di durata maggiore. dei percorsi da svolgere nei tre anni - 210 ore per gli istituti professionali, 150 ore per gli istituti tecnici e 90 ore per i licei - e riduce il relativo finanziamento, commisurato alla riduzione delle oreLa L.107/2015, art. 1, comma 39, stanziava € 100.000.000 annui per la realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro. Per il finanziamento e le modalità di finanziamento dei PCTO v, ad esempio, .

Con la definizione della FSL, nel 2019, si affrontano, tra l'altro, le due questioni aperte dell'ASL: l'una, relativa al riconoscimento, da parte della scuola, degli apprendimenti acquisiti nei percorsi; l'altra, relativa all'ambiguità del riferimento al "lavoro". Le Linee Guida allegate al D.M. 774/2019 forniscono informazioni sul quadro di riferimento e indicazioni sulle modalità di attuazione della FSL, riprendendo i contenuti delle norme precedenti, con uno sguardo rivolto ai documenti europei sull'apprendimento permanente e sul riconoscimento delle competenze comunque acquisiteOltre al Quadro europeo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 2018, i documenti europei pubblicati prevalentemente nel 2016 e 2017, citati nelle Linee Guida PCTO (pp. 2-6), sono: Il Quadro europeo delle qualificazioni (EQF); Pilastro europeo dei diritti sociali; New Skills Agenda for Europe; QCER2, Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue in ambito europeo; DigComp, Quadro europeo della competenza digitale 2.1; EntreComp.Quadro europeo della competenza imprenditorialità̀. Si fa inoltre riferimento al sistema dei crediti T-VET-EQARF-ECVET-ECTS-EAfA (v. sezione "Documenti europei di riferimento")..

Gli obiettivi Apprendimento di competenze trasversali Nel 2019 viene definito il quadro di riferimento che rende possibile il riconoscimento, la valutazione e certificazione degli apprendimenti acquisiti nella FSL: gli specifici risultati sono individuati nelle quattro specifiche competenze chiave, selezionate tra le otto di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente: «la competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare, la competenza in materia di cittadinanza, la competenza imprenditoriale, la competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali», con le relative articolazioni in capacitàD.M. 774/2019, Linee Guida PCTO, pp. 14-15. I risultati individuati sono presentati con esplicito riferimento ai documenti e agli strumenti europei.. Tali competenze, ritenute necessarie perché le persone possano imparare durante tutto l'arco della vita, a scuola e fuori dal contesto scolastico, sono identificate nelle «soft skills»D.M. 774/2019, Linee Guida PCTO, pp. 9 e seguenti. riconosciute dal mondo del lavoro,«utili alla [...] futura occupabilità»; nel contempo sono presenti, almeno in parte, nel profiloAd esempio, la «capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera autonoma», afferente alle competenze trasversali indicate per i PCTO - «personale, sociale e capacità di imparare a imparare» e «imprenditoriale» - è affine alla competenza «saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo» comune a tutti i profili degli Istituti Tecnici, in Profilo educativo, culturale e professionale dello studente [...], punto 2.1, Allegato A al degli indirizzi di studio e collegate alle disciplineAd esempio, può acquistare una valenza orientante, intrinseca alla capacità «di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini», afferente alla competenza trasversale «personale, sociale e capacità di imparare a imparare» da sviluppare attraverso i PCTO, l'abilità di «redigere il curriculum vitae europeo e simulare colloqui di selezione anche in lingua straniera», prevista per la disciplina Economia Aziendale nel secondo biennio dell'indirizzo «Amministrazione, Finanza e Marketing» - nella programmazione dei docenti.

Esse diventano in tal modo riconoscibili e valutabili anche nell'esame di maturità, quando nel colloquioO.M. 14 marzo 2022, n. 65, art. 22. si chiede allo studente di «correlare al percorso di studi seguito e al PECUPPECUP è l'acronimo di Profilo Educativo Culturale e Professionale (L. 53/2003 e le norme della riforma scolastica a questa legge collegate.)» le «esperienze svolte nell’ambito della FSL».