La primazia del diritto dell'Unione europea (a volte indicata come primato o prevalenza del diritto unionale) è un principio giuridico che stabilisce la prevalenza del diritto dell'Unione europea rispetto alle norme nazionali contrastanti degli Stati membri dell'UE.

Contenuto In presenza di una legge nazionale che contrasti con una norma comunitaria, il giudice ordinario deve disapplicare la legge nazionale nel caso specifico e applicare il diritto dell'Unione, senza porre quesiti di incostituzionalità o attendere che il legislatore nazionale risolva il conflitto adeguando il diritto interno al diritto dell'Unione.

Gli atti comunitari prevalgono su quelli degli Stati membri, sia per quelli preesistenti all'approvazione della norma comunitaria che per quelli emanati successivamente. Si tratta quindi di una priorità ontologica, non temporale.

La disapplicazione di una norma nazionale costituisce un precedente giuridico per altre sentenze che debbano applicare le stesse norme. Il confine fra il potere del giudice dello Stato membro e quello del legislatore è, soprattutto, che, pur interpretando entrambi la legge nazionale, il giudice adito può disapplicare la legge solo nello specifico caso. Per la Corte di giustizia europea, comunque, i tribunali nazionali e i funzionari pubblici devono disapplicare una norma nazionale che ritengono non conforme al diritto dell'UE.

Storia Il principioGià prefigurato in Corte di Giustizia, 5 febbraio 1963, causa 26/62, Van Gend en Loos. è stato proclamato per la prima volta dalla Corte di giustizia dell'allora Comunità economica europea, in sede di interpretazione dei Trattati di Roma, nella sentenza sul Costa v. ENELCase 6/64, Flaminio Costa v. ENEL ECR 585, 593. Indi il principio è stato ribadito e specificato nella seguente giurisprudenza pertinente: Corte di Giustizia, 16 giugno 1966, causa Lutticke; Corte di Giustizia, 21 giugno 1974, causa Reyners; Corte di Giustizia, 17 dicembre 1970, causa 11/70, Internationale Handelsgesellschaft; In Frontini v. Ministero delle FinanzeCorte di giustizia delle comunità europee, 2 CMLR 372. l'attore ha cercato di far disapplicare una legge nazionale senza dover attendere che lo facesse la Corte Costituzionale italiana. La Corte di giustizia ha stabilito che la Corte suprema di ogni Stato deve applicare il diritto dell'Unione nella sua interezza; Corte di Giustizia, 9 marzo 1978, C-106/77, Simmenthal (Racc. pag. 629), recante l'obbligo di annullare disposizioni di diritto interno incompatibili con il diritto dell'Unione; C-106/89, Marleasing (Racc. pag. I-7321), il diritto nazionale deve essere interpretato e applicato, se possibile, per evitare un conflitto con una norma comunitaria; Corte di Giustizia, 22 giugno 1989, causa 103/88, Fratelli Costanzo, in cui la Corte ha precisato che la prevalenza del diritto comunitario vincola non solo i giudici nazionali, ma "tutti gli organi dell'amministrazione, compresi quelli degli enti locali territoriali", a disapplicare le norme interne, statali e regionali, che si pongano in contrasto con il diritto comunitario. Corte di Giustizia 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich e Bonifaci contro Repubblica Italiana (costituisce illecito il fatto dello Stato membro, che, anche in qualità di legislatore, omette di adottare provvedimenti attuativi necessari alla trasposizione di direttive non direttamente applicabili, ovvero vanifica la portata espansiva del patrimonio giuridico del cittadino europeo); Corte di Giustizia 5 marzo 1996 Cause riunite C-46/93 e C-48/93 Brasserie du pêcheur/Factortame, § 23 secondo cui ”il principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli ha valore in riferimento a qualsiasi ipotesi di violazione del diritto comunitario commessa da uno Stato membro, qualunque sia l'organo di quest'ultimo la cui azione od omissione ha dato origine alla controversia”; Corte di Giustizia 8 ottobre 1996, causa Dillenkofer; Corte di Giustizia 23 maggio 1996, causa Hedley Lomas con la quale è stata riconosciuta la responsabilità dello Stato membro per i danni cagionati non da un atto normativo, ma da un atto amministrativo adottato in violazione del diritto comunitario; Corte di Giustizia 11 luglio 2002, in causa C-62/00, Marks & Spencer v. Commissioners of Customs & Excise; Corte di Giustizia 5 ottobre 2004, cause riunite da C-397/01 a C-403/01, Pfeiffer und Roith v. Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut e V, § 103.

Successivamente riaffermata positivamenteSia pure non con la chiarezza esplicitamente contenuta nell'articolo I-6 della Costituzione europea (che affermava: "La Costituzione e il diritto adottati dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle competenze ad essa attribuite hanno il primato sul diritto degli Stati membri"), che non è mai stata ratificata. nei trattati di Amsterdam e di LisbonaCiò «in quanto l'Unione europea ha competenza esclusiva ai sensi dell'art. 3 del Trattato di Roma, come novellato dal Trattato di Lisbona, salva la potestà di attuazione degli atti dell'Unione, spettante agli Stati membri. Il Protocollo sul mercato interno e la concorrenza, annesso al menzionato Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, stabilisce che potranno essere adottate tutte le misure necessarie, anche nell'esercizio dei poteri impliciti di cui all'art. 352 del Trattato (ex art. 308), in vista della realizzazione di un mercato interno, caratterizzato dalla piena attuazione delle quattro libertà fondamentali di circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali e dal generale divieto di discriminazione e di misure ad effetto equivalente alle restrizioni, quali obiettivi primari dell'Unione europea, alla cui garanzia le regole di concorrenza sono funzionali»: Senato della Repubblica, XVII LEGISLATURA, Servizio studi, Dossier n. 100 (sull'A.S. n. 1061, "Istituzione del marchio «Italian Quality» per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani"), p. 52., tale primazia risulta accolta dalle giurisprudenze nazionali di tutti gli Stati membri, con l'unico limite del rapporto con le Costituzioni nazionali che resta ancora piuttosto incerto e problematico.

Giurisprudenza unionale

La Corte di Giustizia europea ha chiarito per la prima volta il rapporto fra diritto comunitario e nazionale con la sentenza sul caso Simmenthal.

Con sentenza del 9 settembre 2003 (procedimento C-198/01), la Corte di Giustizia Europea (CGUE) ha affermato la preminenza del diritto dell'Unione Europea nell'ambito del diritto di antitrust con riferimento alla fattispecie dell'abuso di posizione dominante.

La sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 4 dicembre 2018 ha applicato lo stesso principio di preminenza in ambito giuslavoristico, relativamente ad una questione di parità di trattamento in materia di occupazione all'interno delle forze di polizia irlandesi. Fermo restando che i singoli Stati membri conservano il diritto di identificare l'organismo giurisdizionale precostituito per legge ad accertare le antinomie e annullare le norme nazionali in contrasto col diritto comunitario, viene precisato che «il principio del primato del diritto dell'Unione impone non solo agli organi giurisdizionali, ma anche a tutte le istituzioni dello Stato membro di dare pieno effetto alle norme dell'Unione», e che l'obbligo di disapplicare riguarda «anche tutti gli organismi dello Stato, ivi comprese le autorità amministrative, incaricati di applicare, nell'ambito delle rispettive competenze il diritto dell'Unione». Pertanto, il principio di preminenza trova applicazione in tutte le materie legislative e regolamentari concorrenti fra Unione Europea e Stati membri, ed è vigente per tutti gli organismi decisionali contemplati nel diritto nazionale.

In presenza di un'antinomia, lo Stato membro può disporre che il procedimento amministrativo sia sospeso e la questione di illegittimità della norma applicabile sia rinviata all'organismo giurisdizionale preposto dal diritto interno dello Stato a dirimere le antinomie, quale ad esempio una Corte Costituzionale o la Corte Suprema. Tale procedura è necessaria a garantire il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, nonché un'uniforme ed omogenea applicazione delle norme. Diversamente, si verificherebbero molteplici disapplicazioni contrastanti da parte dei giudici di merito che, da caso a caso, potrebbero rilevare o meno il contrasto delle norme nazionali o comunitarie, disponendo l'applicazione della norma nazionale vs quella comunitaria.

Più in generale, l'eventualità di pronunciamenti contrastanti sorge anche nell'interpretazione delle norme di diritto civile e penale in relazione al loro stesso contenuto e norme di pari grado, e non soltanto in relazione a norme di rango superiore (costituzionali o comunitarie): a tal fine, l'ordinamento italiano prevede l'obbligo di un pronunciamento a Sezioni unite da parte della Corte Suprema. Ciò non è invece d'obbligo rispetto a due giudizi opposti circa l'applicabilità o l'obbligo di disapplicazione di una norma nazionale per violazione di una norma comunitaria, circostanza per la quale non è identificato uno specifico organismo giurisdizionale di accertamento delle antinomie.

Questa possibilità è chiaramente preclusa nel diritto comunitario dalla sentenza CGUE del 4 dicembre 2018 che, in base alla precedente giurisprudenza, afferma:

Tipologie di adattamento nazionale In alcuni casi, i legislatori nazionali hanno riconosciuto la precedenza del diritto dell'UE nelle loro Costituzioni. Ad esempio, la Costituzione irlandese contiene questa clausola: "Nessuna disposizione di questa Costituzione invalida le leggi emanate, gli atti compiuti o le misure adottate dallo Stato che sono rese necessarie dagli obblighi di appartenenza all'Unione Europea o alle Comunità".

Rapporti con l'ordinamento italiano

L'art. 11 della Costituzione italiana ammette che la Repubblica possa accettare limitazioni alla sovranità per l'adesione a organismi sovranazionali. La Corte Costituzionale ha più volte ribadito la legittimità di tale rapporto fra gli ordinamenti, pur precisando che tale teoretica incontra il limite invalicabile dei princìpi supremi della Costituzione.

La Corte Costituzionale è intervenuta in passato specificando che nel caso in cui si profili un contrasto tra una norma interna e una norma dell'Unione europea, il giudice nazionale comune deve procedere ad una interpretazione della norma in ossequio alla predetta primazìa.

La preminenza del diritto comunitario (oggi unionale) in Italia è stata riconosciuta dalla sentenza della Corte Costituzionale 8 giugno 1984 n. 170 nel caso Granital, secondo cui, in presenza di norme europee ad effetto diretto:

Vi si statuiva altresì che, quando invece si trattasse di un conflitto con una norma europea priva di efficacia diretta, la norma interna dovrà essere sottoposta a controllo di costituzionalità; in effetti la Corte si riservava il potere di sindacato circa l'interferenza con eventuali “controlimiti”Gianmaria Chiaraviglio, LA REGOLA (ART. 161 C.P.) SECONDO CUI IN NESSUN CASO L'INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE PUÒ COMPORTARE L'AUMENTO DI PIÙ DI UN QUARTO DEL TEMPO NECESSARIO A PRESCRIVERE IL REATO: L'OBBLIGO DI DISAPPLICARLA SECONDO LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, Rivista dei Dottori Commercialisti, fasc.4, 2015, pag. 679, ove si ricorda anche che la sentenza Granital «contiene anche un decisivo “caveat”: la norma convenzionale a efficacia diretta prevale a condizione che non confligga “con i principi fondamentali del nostro ordinamento” e con “i diritti inalienabili della persona umana”»..

Il principio trova ora fondamento nell'art. 117 della Costituzione: "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario".