La libertà religiosa in Italia è garantita dalla Costituzione della Repubblica Italiana del 1947. Prima di essa, la tolleranza religiosa era prevista dallo Statuto Albertino concesso da Carlo Alberto di Savoia nel Regno di Sardegna ai suoi sudditi nel 1848, a seguito della Primavera dei popoli, e poi adottato nel Regno d'Italia nel 1861.

Storia

L'articolo 1 dello Statuto Albertino identificava il cattolicesimo come unica religione di Stato, ma dichiarava che le altre confessioni esistenti erano tollerate, se in conformità con le leggi. Questa dichiarazione portò rapidamente all'apertura dei ghetti e all'emancipazione dei valdesi. Tuttavia la tolleranza era limitata: l'articolo 28, pur garantendo la libertà di stampa, stabiliva che Bibbie, catechismi, liturgie e libri di preghiere non potessero essere stampati senza il permesso del vescovo locale. Anche la propaganda religiosa era vietata ai culti acattolici. Tuttavia, negli anni precedenti all'Unità d'Italia, il Regno di Sardegna fu più tollerante rispetto ad altri stati della penisola. Ad esempio, nel Granducato di Toscana la pratica di religioni diverse dal cattolicesimo era punita con la reclusione o l'esilio.

Il Regno d'Italia ereditò a tutti gli effetti lo Statuto piemontese-sardo. Il 18 marzo 1871, su proposta del riformista liberale Pasquale Stanislao Mancini, fu stabilito che tutte le religioni fossero trattate ugualmente.

Il periodo fascista fu segnato dal Concordato tra lo Stato e la Chiesa cattolica, noto come Patti Lateranensi del 1929. Tuttavia, religioni diverse dovettero affrontare una rinnovata repressione. Nel 1935 i pentecostali furono dichiarati pregiudizievoli per l'integrità della razza. Essi, così come i salvazionisti e i testimoni di Geova, furono soggetti alla reclusione o all'esilio, mentre altri gruppi cristiani minoritari dovettero affrontare notevoli restrizioni. Sebbene l' antisemitismo non fosse inizialmente radicato nel fascismo italiano, per compiacere il suo alleato Adolf Hitler alla fine degli anni '30 Benito Mussolini approvò le leggi razziali italiane. Nelle ultime fasi della seconda guerra mondiale, in particolare durante il periodo della Repubblica Sociale Italiana e dell'occupazione tedesca di gran parte della penisola, molti ebrei, oltre a dissidenti politici non ebrei e persino sacerdoti cattolici, furono deportati nei campi di sterminio nazisti.

La Costituzione della Repubblica Italiana del 1947 sancì le libertà religiose in diversi articoli, tra cui i seguenti:

Rimasero tuttavia in vigore varie leggi emanate durante il fascismo e si svolsero numerosi processi che coinvolsero pentecostali e testimoni di Geova. La situazione cambiò nel 1955, quando la Corte Costituzionale intervenne sulla normativa in contrasto con le garanzie costituzionali della libertà religiosa.

Nel 1984, a seguito di un nuovo accordo con il Vaticano, il cattolicesimo perse il suo status di religione ufficiale dello Stato italiano e l'Italia divenne uno stato laico.

Una sentenza di Cassazione del 2021 stabilì che l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche italiane non è obbligatoria ma nemmeno discriminatoria, che non può essere imposta, però deve essere decisa in autonomia dalla scuola in questione, con un dialogo e un accordo tra le parti coinvolte in un'eventuale disputa, seguendo e rispettando le diverse sensibilità.

Contesto

L'Italia è un paese prevalentemente cattolico, con minoranze per lo più di recente immigrazione. Sebbene i protestanti siano storicamente in numero esiguo, alcuni hanno ricoperto posizioni apicali nello stato, come ad esempio il due volte primo ministro Sidney Sonnino.

Secondo un sondaggio Doxa, nel 2019 erano cattolici il 66,7% degli italiani, pari a circa 40 milioni di persone. Per comparazione: Doxa 2019, Doxa 2014.

Secondo un sondaggio Ipsos, nel 2017 erano cattolici il 74,4% degli italiani, pari a circa 45 milioni di persone. Secondo il rapporto Eurispes del 2016, il 71,1% dei cittadini italiani si dichiarava cattolico, di cui il 25,4% cattolico praticante, in calo rispetto al 2006, quando i cattolici erano l'87,8% della popolazione, di cui i praticanti il 36,8%.

Sono presenti diverse altre confessioni cristiane: al 2020, i fedeli ortodossi sono più di 1,8 milioni, per lo più di recente immigrazione da paesi quali Moldavia e Romania; i protestanti sono circa 600.000; i restaurazionisti (sebbene la definizione di "cristiani" non gli sia riconosciuta dalle chiese cristiane "storiche") poco meno, tra i quali 400.000 testimoni di Geova e 100.000 di altre denominazioni (dei quali circa 28.000 mormoni e 20.000 avventisti). Di antichissima origine è la comunità ebraica italiana, che oggi conta circa 41.000 membri.Massimo Introvigne, PierLuigi Zoccatelli. "Dimensioni del pluralismo religioso in Italia" (archiviato). CESNUR, aggiornato al 2020. Enumerazione dei membri delle religioni tra cittadini italiani e residenti stranieri. La diffusione di altre religioni è stata in gran parte agevolata dai fenomeni migratori degli ultimi decenni: si stima che in Italia risiedano al 2020 circa 2,2 milioni di musulmani, 332.000 buddisti, 210.000 induisti, 20.000 sikh, 4.000 bahá'í e 97.000 seguaci di altre religioni orientali. Le maggior parte delle altre religioni minoritarie sono estremamente frammentate e di scarsissima consistenza numerica, se si pensa che nel 2021 il Centro studi sulle nuove religioni (CESNUR) ha censito ben 866 gruppi religiosi organizzati presenti nel paese, tra religioni "storiche" (abramitiche, dharmiche, taoiche e tradizionali) e nuovi movimenti religiosi, in crescita rispetto ai 658 del 2001.

Rapporti tra Stato e chiese

I rapporti tra lo Stato e le singole confessioni religiose vengono regolati da appositi accordi, richiamati nell'art. 7 della Costituzione per la Chiesa cattolica e nell'art. 8 per tutte le altre confessioni non cattoliche. Per quanto riguarda la prima, tale accordo prende il nome di Concordato, redatto nel 1929 (Patti Lateranensi) e modificato nel 1984 (Accordo di Villa Madama). Gli accordi con le altre religioni prendono invece il nome di Intese e possono essere richieste con apposita procedura da tutti gli enti di culto dotati di personalità giuridica che abbiano chiesto e ottenuto lo status di "confessione religiosa" in base alla legge 1159/1929 e al suo regolamento di attuazione, il regio decreto 28 febbraio 1930, n.289.

La Chiesa cattolica e le confessioni che hanno stretto un'Intesa godono di diversi vantaggi, tra i quali la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF. Si possono inoltre dedurre ai fini fiscali atti di liberalità fino a a loro favore. Nel 2006 è stata istituita la Consulta per l'islam italiano, organismo di carattere esclusivamente consultivo del Ministero dell'Interno, composto da alcuni autorevoli rappresentanti dell'islam in Italia, dietro nomina ministeriale. È stata ricostituita nel 2010 e 2016, sempre con nomi differenti.

Norme a tutela della libertà religiosa

L'ordinamento italiano, sia attraverso le intese che tramite altre leggi, prevede deroghe e norme specifiche al fine di garantire la libertà religiosa. Tra queste: la macellazione rituale halal e kosher per musulmani ed ebrei, la possibilità di indossare veli islamici o turbanti nelle foto identificative sui documenti, il consumo rituale di marijuana per i rastafariani, il diritto ad ottenere menù idonei alle proprie scelte etico-religiose nelle mense scolastiche.

In Italia è consentita la circoncisione rituale maschile, che può essere eseguita sia da un medico che da un ministro di culto, mentre la Legge 7/2006 proibisce in ogni caso quelle femminili (escissione, infibulazione ecc.). La circoncisione rituale maschile non rientra nei livelli essenziali di assistenza del servizio sanitario nazionale, pertanto non è eseguita gratuitamente, salvo diversa decisione delle singole regioni.

I ministri dei culti dotati di intesa o concordato, o comunque riconosciuti dallo stato, hanno diritto al segreto ministeriale, come ad esempio il sigillo sacramentale per i sacerdoti cattolici, ortodossi e di alcune chiese protestanti e restaurazioniste.

L'ordinamento italiano tutela il diritto di manifestare pubblicamente la propria religione, pertanto è sempre consentito indossare simboli religiosi. A tal proposito, nel 2025 un professore è stato sanzionato per aver criticato una studentessa, che si è dichiarata satanista, che indossava una croce rovesciata .

Diversamente da altri paesi europei, in Italia è sempre consentito anche l'uso degli indumenti religiosi in tutti i luoghi pubblici e privati, compresi burqa e niqab che coprono l'intero volto, sebbene questi ultimi possano essere limitati in alcuni casi a motivo del riconoscimento di un individuo per questioni di ordine pubblico. In alcune località sono state allestite piscine, palestre e spazi ricreativi aperti, in certe fasce orarie, alle sole donne o, talvolta, alle sole donne di fede islamica, che non intendono mostrarsi scoperte davanti agli uomini. L'uso del burquini è generalmente ammesso nelle piscine pubbliche, ma in alcune strutture è proibito per motivi igienici.

Inoltre, in Italia è prevista la possibilità per determinate categorie di persone di ricorrere all'obiezione di coscienza in alcuni casi, quali ad esempio la sperimentazione animale, l'interruzione volontaria di gravidanza, il servizio militare di leva (fino al momento della sua sospensione), e il testamento biologico. Strumento, quest'ultimo, con il quale è possibile anticipare l'opposizione a specifici trattamenti medici e che talvolta viene esso stesso usato per motivi religiosi, come ad esempio nel caso dei testimoni di Geova che rifiutano le trasfusioni. Inoltre, al momento del rilascio o del rinnovo del documento di identità, le anagrafi domandano di scegliere in merito alla donazione di organi dopo la morte; il cittadino può dichiarare il proprio consenso o dissenso, oppure scegliere di non prendere alcuna decisione in quel momento.

Per quanto riguarda il diritto a ottenere un medico del proprio sesso, questo non è esplicitamente previsto, mentre è obbligatorio che le perquisizioni personali eseguite dall'autorità giudiziaria vengono effettuate da personale dello stesso sesso del sospettato, salvo emergenze.

Nelle intese è sancito il diritto di osservare le principali festività religiose sui luoghi di lavoro, nelle scuole e università e, per ebrei ed avventisti, di godere del riposo del sabato.

L'accesso all'assistenza spirituale è garantito nelle carceri, negli ospedali, nelle caserme e nelle altre strutture militari. Spesso luoghi di culto, o aree di preghiera policonfessionali aperte alle esigenze di culto di più religioni e al raccoglimento laico, sono realizzati anche all'interno di grandi stazioni, porti, aeroporti, in alcune strutture universitarie e anche in alcune areee di servizio autostradale, quali ad esempio Cantagallo (BO). Le case funerarie e le sale del commiato sono generalmente realizzate come strutture religiosamente neutre, in modo da poter essere impiegate dai fedeli di diversi credi e da persone non religiose.

Infine, la legge italiana prevede la possibilità per un ex fedele di far annotare formalmente la sua rinuncia alla fede nei registri della sua ex chiesa, procedura comunemente nota come "sbattezzo", ovvero rinuncia al Battesimo, quando riferita alla chiesa cattolica o ad altre chiese che prevedono tale sacramento o rito come ingresso nella chiesa stessa, e "dissociazione" per i testimoni di Geova.

Lo stato italiano sostiene le scuole private parificate, incluse le università, anche di orientamento religioso, come ad esempio le scuole cattoliche. Nella quasi totalità delle scuole italiane le classi sono miste, ma in alcune scuole cattoliche dell'Opus Dei, che adottano il sistema educativo FAES, le classi sono divise per sesso.