Il Multilateral Instrument Matching Database, anche detto Matching Database, è un prototipo di intelligenza artificiale creato dall'OCSE per l'applicazione della Convenzione multilaterale anti-BEPS (Base erosion and profit shifting).
La Convenzione multilaterale La Convenzione multilaterale, adottata nel novembre 2016 da oltre 100 giurisdizioni (Stati, Dipendenze della Corona Britannica, Regni e Territori autonomi) ed entrata in vigore dal 1º luglio 2018, è un trattato di diritto internazionale pubblico che persegue lo scopo di aggiornare e modificare simultaneamente le convenzioni contro le doppie imposizioni (CDI) vigenti al fine di arginare condotte di pianificazione fiscale aggressiva. Essa consente di mutare il sistema delle CDI delle giurisdizioni che aderiscono al trattato senza che questi debbano rinegoziare i trattati bilaterali che li coinvolgono uno ad uno. Non abroga e non sostituisce i trattati bilaterali, né modifica direttamente le disposizioni ma agisce sulle norme di questi ultimi, che restano efficaci nella misura in cui non siano modificate, sostituite o integrate dalla Convenzione: pertanto, la Convenzione va applicata insieme al trattato che modifica.
La Convenzione multilaterale non mira solo ad attuare le misure anti-BEPS, ma a farlo in modo uniforme: nasce con lo scopo di aggiornare e uniformare i trattati contro le doppie imposizioni, alcuni dei quali sono stati conclusi molti anni fa e non seguono il modello di convenzione OCSE. Con l'obiettivo di raggiungere l’adesione del maggior numero possibile di Stati, e per lasciare ampia libertà di scegliere se e come modificare i propri trattati, la Convenzione prevede tre tipi di strumenti capaci di modellare la disciplina sostanziale: clausole di compatibilità, opzioni e riserve.
Clausole di compatibilità La Convenzione multilaterale ha predisposto l'utilizzo di clausole di compatibilità, che si occupano di impedire che possano sorgere dei conflitti nell'applicazione della Convenzione multilaterale e le singole CDI vigenti. Le clausole di compatibilità definiscono in quale misura operano le nuove norme introdotte dalla Convenzione rispetto alle CDI, in modo che la disciplina che ne scaturisce non risulti contraddittoria.
La Convenzione utilizza quattro diverse clausole di compatibilità:
che la disposizione si applichi “al posto di” una disposizione esistente e non si applichi quando tale disposizione non esiste (effetto correttivo); “si applichi a” o “modifichi” una norma preesistente senza sostituirla (effetto integrativo); che si applichi “in assenza” di una disposizione corrispondente (effetto additivo); si applichi “al posto” di una disposizione esistente, indipendentemente dal fatto che tale disposizione sia esistita e/o se tale disposizione esistente sia stata notificata al depositario (effetto sostitutivo).
Il regime delle opzioni Oltre alle clausole di compatibilità, la Convenzione multilaterale prevede un ulteriore strumento di flessibilità: il regime delle opzioni. Si tratta di discipline alternative che spetta allo Stato scegliere se utilizzare o meno. Esercitando le opzioni, uno Stato può scegliere di applicare (opt-in clauses) o non applicare (opt-out clauses) alcune norme, o parti di esse. In particolare le prime (opt-in clauses), consentono agli Stati di sottoporsi volontariamente ad una regolamentazione che non è necessariamente imposta dalla Convenzione.
Il regime delle riserve Infine, la Convenzione predispone la possibilità per gli Stati membri di formulare riserve, con l'effetto di modificare la disciplina applicabile. Questa facoltà è però limitata ai soli casi espressamente consentiti dalla Convenzione. L'art. 28 della Convenzione elenca i casi in cui le riserve sono ammesse e ne stabilisce le modalità di formulazione e gli effetti.
Parti firmatarie della Convenzione multilaterale Di seguito è riportato un elenco delle Parti firmatarie della Convenzione (a novembre 2022). Delle 100 giurisdizioni interessate, 79 hanno depositato il loro strumento di ratifica, approvazione o accettazione, mentre 3 nuove giurisdizioni (Algeria, eSwatini, Libano) hanno espresso l'intenzione di voler firmare la Convenzione. N°Territori aderentiData della firmaEntrata in vigore1 Albania28/05/201901/01/20212 Andorra07/06/201701/01/20223 Arabia Saudita18/09/201801/05/20204 Argentina07/06/2017non in vigore5 Armenia07/06/2017non in vigore6 Australia07/06/201901/01/20197 Austria07/06/201901/07/20188 Bahrein27/11/202001/06/20229 Barbados24/01/201801/04/202110 Belgio07/06/201701/10/201911 Belize11/01/201901/08/202212 Bosnia ed Erzegovina30/10/201901/01/202113 Bulgaria07/06/201701/01/202314 Burkina Faso07/06/201701/02/202115 Camerun11/07/201701/08/202216 Canada07/06/201701/12/201917 Cile07/06/201701/03/202118 Cina07/06/201701/09/202219 Cipro07/06/201701/05/202020 Colombia07/06/2017non in vigore21 Corea del Sud07/06/201701/09/202022 Costa d'Avorio24/01/2018non in vigore23 Costa Rica07/06/201701/01/202124 Croazia07/06/201701/01/202125 Curaçao20/12/201701/07/201926 Danimarca07/06/201701/01/202027 Egitto07/06/201701/01/202128 Emirati Arabi Uniti27/06/201801/09/201929 Estonia29/06/201801/05/202130 Fiji07/06/2017non in vigore31 Finlandia07/06/201701/06/201932 Francia07/06/201701/01/201933 Gabon07/06/2017non in vigore34 Georgia07/06/201701/07/201935 Germania07/06/201701/04/202136 Giamaica24/01/2018non in vigore37 Giappone07/06/201701/01/201938 Giordania19/12/201901/01/202139 Grecia07/06/201701/07/202140 Guernsey07/06/201701/06/201941 Hong Kong07/06/201701/09/202242 India07/06/201701/10/201943 Indonesia07/06/201701/08/202044 Irlanda07/06/201701/05/201945 Islanda07/06/201701/01/202046 Isola di Man07/06/201701/07/201847 Israele07/06/201701/01/201948 Italia07/06/2017non in vigore49 Jersey07/06/201701/07/201850 Kazakhstan25/06/201801/10/202051 Kenia26/11/2019non in vigore52 Kuwait07/06/2017non in vigore53 Lesotho09/02/202201/11/202254 Lettonia07/06/201701/02/202055 Liechtenstein07/06/201701/04/202056 Lituania07/06/201701/01/201957 Lussemburgo07/06/201701/08/201958 Macedonia del Nord29/01/2020non in vigore59 Malesia24/01/201801/06/202160 Malta07/06/201701/04/201961 Marocco25/06/2019non in vigore62 Mauritius05/07/201701/02/202063 Messico07/06/2017non in vigore64 Monaco07/06/201701/05/201965 Mongolia06/10/2022non in vigore66 Namibia30/09/2021non in vigore67 Nigeria17/08/2017non in vigore68 Norvegia07/06/201701/11/201969 Nuova Zelanda07/06/201701/10/201870 Oman26/11/201901/11/202071 Paesi Bassi07/06/201701/07/201972 Pakistan07/06/201701/04/202173 Panama24/01/201801/03/202174 Papua Nuova Guinea23/01/2019non in vigore75 Perù27/06/2018non in vigore76 Polonia07/06/201701/07/201877 Portogallo07/06/201701/06/202078 Qatar04/12/201801/04/202079 Regno Unito07/06/201701/10/201880 Repubblica Ceca07/06/201701/09/202081 Romania07/06/201701/06/202282 Russia07/06/201701/10/201983 San Marino07/06/201701/07/202084 Senegal07/06/201701/09/202285 Serbia07/06/201701/10/201886 Seychelles07/06/201701/04/202287 Singapore07/06/201701/04/201988 Slovacchia07/06/201701/01/201989 Slovenia07/06/201701/07/201890 Spagna07/06/201701/01/202291 Sud Africa07/06/201701/01/202392 Svezia07/06/201701/10/201893 Svizzera07/06/201701/12/201994 Thailandia09/02/202201/07/202295 Tunisia24/01/2018non in vigore96 Turchia07/06/2017non in vigore97 Ucraina23/07/201801/12/201998 Ungheria07/06/201701/07/202199 Uruguay07/06/201701/06/2020100 Vietnam09/02/2022non in vigore
Funzionamento del Matching Database Il Matching Database si pone come strumento necessario nel tentativo di realizzare un superamento dell’ottica esclusivamente bilaterale propria del sistema fiscale internazionale previgente: infatti, soluzioni bilaterali ma non coordinate favoriscono quella situazione di vuoto normativo nella quale sono incrementate strategie di pianificazione fiscale che sfruttano le lacune e le divergenze nel sistema tributario internazionale al fine di trasferire artificialmente i profitti in Paesi a bassa o nulla tassazione (Base erosion and profit shifting).
Il Matching Database opera come una banca dati elettronica ed ha il compito di assistere gli Stati nell'interpretazione delle clausole di compatibilità e nel coordinamento delle norme della Convenzione con quelle dei trattati bilaterali. Esso incrocia le disposizioni della Convenzione e quelle dei singoli trattati bilaterali al fine di segnalare all'interprete quale norma è stata modificata ed in quale modo, indicandogli quindi la norma che deve essere applicata alla fattispecie concreta.
Di fatto, il Matching Database esegue un algoritmo programmato per tradurre in termini matematici le relazioni tra le norme al fine di ottenere la norma convenzionale modificata (output).
Profili problematici e rischi correlati L'utilizzo del Matching Database nell'opera di individuazione e di interpretazione delle norme modificate dalla Convenzione comporta una serie di profili problematici e possibili rischi dovuti alla sua natura algoritmica. Nonostante l'OCSE lo consideri un semplice strumento di calcolo, privo di valore giuridico, e pur evidenziando come la presenza di errori potrebbe compromettere gli esiti delle operazioni da esso compiute, il Matching Database compie delle operazioni giuridiche.
Il Matching Database è uno strumento a servizio dell'interprete che non è in grado di commettere una violazione fiscale poiché, in quanto intelligenza artificiale, non può essere consapevole del proprio comportamento: non può essere chiamato a rispondere di eventuali errori. Per questi motivi, eventuali profili di responsabilità nell’utilizzo del Matching Database non possono che ricadere in capo all’utilizzatore (il contribuente o il consulente fiscale).
Profili di responsabilità sanzionatoria del contribuente Il contribuente, che si avvale del Matching Database per individuare la normativa fiscale da applicare, resta tenuto alla conoscenza della legge fiscale; la delega degli adempimenti tributari non lo esonera dalle proprie responsabilità in materia di scelta e sorveglianza del consulente, sia esso un umano o un robot, per il quale, in caso di errata indicazione dell’intelligenza artificiale (IA), egli risponderà a titolo di culpa in vigilando o in eligendo, sempreché tale errore non possa essere riconosciuto come incolpevole, a causa di obiettiva incertezza del contenuto della norma. A titolo di esempio, possono configurare responsabilità a titolo di colpa in capo al contribuente l'essersi fidati ciecamente dell'IA (culpa in eligendo) o il non aver richiesto un secondo parere ad un professionista qualificato (culpa in vigilando). L'impiego incontrollato del Matching Database può quindi comportare gravi rischi sanzionatori per il contribuente, considerata anche la presunzione di colpa a suo carico.
Profili di responsabilità sanzionatoria del consulente
Posizione differente è quella del consulente. Infatti, quest'ultimo può rispondere delle violazioni tributarie, in concorso o in via esclusiva, come autore mediato. Per i consulenti, tuttavia, le violazioni commesse nella soluzione di questioni «di speciale difficoltà», come parrebbe essere l’interpretazione della Convenzione multilaterale, sono punibili esclusivamente a titolo di dolo o colpa grave, ai sensi dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997. Da ciò si evince che questa disposizione limita fortemente le ipotesi di responsabilità del consulente. Residua, quindi, un’area d’impunità anche per il consulente che usi l'intelligenza artificiale in situazioni come queste.
Note
Voci correlate
Intelligenza artificiale Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico Algoritmo
Collegamenti esterni
Categoria:Intelligenza artificiale