Questa voce descrive la storia del diritto di voto in Italia.

Storia Nel momento della proclamazione del Regno d'Italia (1861) il diritto di voto era riservato ai soli cittadini maschi di età superiore ai 25 anni e di elevata condizione sociale. Nel 1881 il Parlamento approvò l'estensione del diritto di voto e fu ammessa anche la media borghesia; inoltre il limite d'età fu abbassato a 21 anni.

Nel 1912, su proposta di Giovanni Giolitti, il Parlamento approvò l'estensione del diritto di voto a tutti i cittadini maschi a partire dai 21 anni di età che avessero superato con buon esito l'esame di scuola elementare e tutti i cittadini di età superiore ai trenta anni indipendentemente dal loro grado di istruzione. Il suffragio universale maschile vero e proprio è stato introdotto con la legge n. 1985/1918, che ha ammesso al voto tutti cittadini maschi di età superiore ai ventuno anni, nonché i cittadini di età superiore ai diciotto anni che avessero prestato il servizio militare durante la prima guerra mondiale.

Il voto alle donne fu introdotto in parte durante il periodo fascista con la legge 22 novembre 1925 n. 2125. Tale legge limitava il diritto di voto delle donne alle sole elezioni amministrative, diritto che non poterono di fatto esercitare perché pochi mesi dopo, con la legge del 4 febbraio 1926 n. 237, gli organi elettivi dei comuni furono soppressi, sostituiti dal podestà nominato con decreto reale.

Nella Repubblica partigiana della Carnia il diritto di voto alle donne capofamiglia venne garantito alle elezioni comunali del 1944.

Il decreto legislativo firmato da Umberto di Savoia quale Luogotenente generale del Regno estese il voto attivo e passivo a tutte le donne maggiorenni, che votarono per la prima volta alle elezioni amministrative svoltesi nel marzo 1946.

Successivamente, nelle elezioni del 2 giugno 1946 tutti gli italiani votarono contemporaneamente per l'Assemblea costituente, e per il referendum che chiedeva al popolo di scegliere per l'Italia la Monarchia o la Repubblica.

La Costituzione repubblicana detta, all'articolo 48, alcuni principi fondamentali in materia di voto, stabilendo che esso è personale, eguale, libero e segreto. Questa disposizione va interpretata nel senso che la Costituzione proibisce il voto per procura, vietando così la possibilità di delegare ad altri il proprio diritto di voto e il voto plurimo, cioè la possibilità che il voto di ognuno abbia un valore numerico superiore a quello di un altro. È altresì nullo ogni patto con cui un elettore si obbliga a votare in un certo modo.

Attualmente in Italia il voto è un diritto di tutti i cittadini maggiorenni. Fino al 2021 per l'elezione del Senato era obbligatorio avere almeno 25 anni.

L’8 luglio 2021, il Parlamento ha approvato in via definitiva il disegno di legge costituzionale di modifica all’articolo 58 della Costituzione che regola l’elezione del Senato. La riforma approvata ha modificato l’età necessaria per eleggere i senatori, portandola da 25 a 18 anni di età. Pertanto, chiunque abbia compiuto la maggiore età può votare sia per la Camera dei Deputati che per il Senato della Repubblica.

Dovere civico La Costituzione repubblicana dichiara che l'esercizio del voto è anche un «dovere civico». Tale principio era calato nel testo unico delle leggi elettorali mediante due disposizioni:

Fino al 1993, l'assenza al voto doveva quindi essere motivata in forma scritta al sindaco del comune di residenza, e poteva ad esempio essere valutata negativamente ai fini del superamento di un bando di concorso pubblico.

Il voto resta oggi un dovere etico e morale, ma dal punto di vista giuridico quelle eventuali conseguenze per gli inadempienti sono cessate a seguito della modifica dell'articolo 4 e dell'abrogazione dell'articolo 115 del dpr n.361 del 30 marzo 1957, avvenute nel 1993.

Resta l'art. 48 della Costituzione (il voto è un dovere civico), ma nella pratica è un diritto anche liberamente non esercitabile. Ciò vale per tutte le tipologie di consultazioni elettorali (enti locali, Parlamento, Unione Europea, referendum abrogativo), poiché l'art. 48 è nel titolo IV della Carta FondamentaleIn materia di elettorato attivo, l’articolo 48, secondo comma, della Costituzione ha, poi, carattere universale ed i princìpi, con esso enunciati, vanno osservati in ogni caso in cui il relativo diritto debba essere esercitato”, sentenza della Corte costituzionale presieduta da Aldo Sandulli, n.96, 2 luglio 1968..

Parallelismo dell'elettorato attivo e passivo La Corte europea dei diritti dell'uomo ricostruisce il diritto di voto - riconosciuto dall'articolo 3 del primo Protocollo alla CEDU - come cardine per due diritti che sono la doppia faccia della stessa medaglia: il diritto di votare e quello di competere per essere eletti in una carica pubblica.

Si tratta del cosiddetto parallelismo dell'elettorato attivo e dell'elettorato passivoNella XVI legislatura il disegno di legge n. 3617 (d'iniziativa dei senatori Marco Perduca e Donatella Poretti, recante Adeguamento del diritto elettorale politico alle esigenze di trasparenza della vita pubblica) affermava, nella relazione introduttiva, che il principio di coincidenza di elettorato attivo ed elettorato passivo rappresenta il proprium dell’ordinamento elettorale nostrano sin dalle sue più risalenti tradizioni, che nella dottrina costituzionale italiana è fatto risalire a due diverse norme: l'articolo 48 (diritto di voto) e l'articolo 51 (accesso alle cariche elettive) della Costituzione. Giurisdizione

Mentre la verifica della regolarità delle operazioni elettorali regionali (ma anche locali ed europee) è "rimessa al giudice amministrativo ex art. 83/11 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ora Titolo VI, Contenzioso elettorale, artt. 126-132 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, del Codice del processo amministrativo"L.Ciaurro, Italicum e criticità procedurali: un feticcio che resiste?, in Legge elettorale e riforma costituzionale: procedure parlamentari "sotto stress", a cura di N.Lupo e G.Piccirilli,Il Mulino, Bologna, 2016, 103 sgg.; M.Siclari, Appunti sulla giustiziabilità dei diritti politici, in Nomos,n.2/2016, diverso resta il caso del voto per le Camere del Parlamento, sulle cui elezioni il Governo non ritenne di esercitare la delega conferitagli con il decreto legislativo n. 69 del 2009V. Senato della Repubblica - Legislatura 16º - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 201 del 16/06/2010 - IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO - Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo" (n. 212) (Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni), in cui il senatore Sanna "rileva che la proposta di parere avanzata dal relatore, ampiamente condivisibile, suggerisce una riscrittura di parti non insignificanti dello schema di decreto legislativo. Ciò testimonia che sarebbe stato preferibile che il Governo si attenesse alla formulazione proposta dalla commissione costituita presso il Consiglio di Stato, secondo quanto indicato nella legge-delega. Fra l'altro appare incomprensibile la rinuncia ad attuare pienamente la delega con riferimento alla giustiziabilità del contenzioso elettorale nella fase precedente le elezioni; una materia sulla quale il Governo è intervenuto recentemente addirittura con un decreto-legge". V. anche Legislatura 16ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 425 del 12/09/2012 - IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO - Schema di decreto legislativo concernente ulteriori disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo (n. 499) (Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni), in cui il senatore Sanna "ricorda che l'articolo 44, comma 2, lettera d), della legge delega (n. 69 del 2009) prevede la razionalizzazione e unificazione delle norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, introducendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Osserva che il Governo non ha dato corso a tale parte della delega e dunque propone di integrare il parere, sottolineando l'esigenza di colmare la lacuna".. In proposito, la Delegazione presso l'assemblea parlamentare dell'OSCE notò che: "Altra criticità sollevata dall’OSCE/ODIHR è quella relativa alla mancata previsione, nelle elezioni politiche italiane, della possibilità da parte dei candidati di presentare reclami su ogni aspetto delle operazioni elettorali a un tribunale competente"V. proposta del deputato Pierluigi Mantini, pubblicata in Camera dei deputati, XVI legislatura, Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari n. 146, 4 marzo 2009, allegato, Considerazioni della Delegazione Italiana presso l’OSCEPA sul rapporto della missione di valutazione delle elezioni parlamentari in Italia, 13 e 14 aprile 2008..

Solo configurando, in ordine alla natura dell'Ufficio centrale nazionale presso la Cassazione, la chiara preferenza «che si tratti di una sezione specializzata della giurisdizione ordinaria» risulterebbe esclusa la configurabilità di un vuoto di tutelaSenato della Repubblica, XV legislatura, Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, Estratto dal verbale della seduta del 26 febbraio 2008 n. 45 (RELAZIONE SULLA VERIFICA DELLE ELEZIONI SENATORIALI DEL 9-10 APRILE 2006 NELLA REGIONE ABRUZZO, Relatore: Sen. D'Onofrio), pubblicata in allegato al riassunto dei lavori della medesima Giunta del 31 luglio 2008..

Note

Bibliografia

Voci correlate Diritto di voto Principio di uguaglianza Elettorato attivo (ordinamento italiano) Elettorato passivo (ordinamento italiano)

Collegamenti esterni

Voto Categoria:Diritto elettorale