Il sistema politico della Repubblica Italiana può ricondursi a una democrazia rappresentativa, nella forma di repubblica parlamentare. Lo Stato è organizzato in base a un significativo decentramento.
L'Italia è una repubblica democratica dal referendum del 2 giugno 1946, quando la monarchia fu abolita e fu eletta un'Assemblea costituente incaricata di redigere la Costituzione, la quale venne successivamente promulgata dal Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947, entrando in vigore il 1º gennaio 1948.
Organizzazione generale Il sistema politico italiano è organizzato secondo il principio della separazione dei poteri: il potere legislativo è attribuito al Parlamento, al governo spetta il potere esecutivo, mentre la magistratura, indipendente dall'esecutivo e dal potere legislativo, esercita il potere giudiziario. Il Presidente della Repubblica è la massima carica dello Stato e ne rappresenta l'unità.
La legge fondamentale della Repubblica è la Costituzione, ossia il codice che indica i principi fondamentali, i diritti e i doveri dei cittadini e ne fissa l'ordinamento. Ai sensi dell'art. 70 della Costituzione, il potere legislativo statale spetta al Parlamento, costituito da due camere (bicameralismo): il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati.
Tutte le leggi, in ultima istanza, devono essere promulgate dal Presidente della Repubblica che, con messaggio motivato alle Camere, può chiedere una nuova deliberazione (il cosiddetto veto sospensivo). Se però le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Il Consiglio dei ministri si regge su una maggioranza parlamentare, tipicamente costituita a partire da una consultazione elettorale tra tutti gli aventi diritto di voto.
La separazione dei poteri
Solo in casi di necessità ed urgenza il governo può emanare un atto avente forza di legge e chiamato decreto-legge, che deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, pena la sua decadenza (anche retroattiva). Inoltre il Parlamento può delegare il Governo tramite una legge chiamata legge delega affinché legiferi su una certa materia, dando attuazione ai principi e criteri direttivi stabiliti nella stessa legge delega, e stabilendo nel contempo i limiti e i tempi entro i quali il Governo può muoversi nel legiferare. L'atto normativo emanato in questo modo dal Governo prende il nome di decreto legislativo.
Ci sono poi casi nei quali il potere legislativo spetta al popolo sovrano, attraverso l'istituto del referendum abrogativo e, in materia costituzionale, attraverso l'istituto del referendum confermativo delle leggi costituzionali. In generale dunque il potere di iniziativa legislativa viene attribuito a ciascun parlamentare, al popolo, attraverso l'istituto della proposta di legge di iniziativa popolare effettuata tramite la raccolta di almeno 50 000 firme, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ai Consigli regionali e al Governo (il presidente della Repubblica autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo).
Infine, è presente un rilevante controllo giurisdizionale sia sugli atti amministrativi sia sulla legislazione effettuato a due livelli: non è molto differente dal judicial review, revisione giudiziaria, del sistema statunitense (e quindi è ben più esteso di quello anglosassone classico, ossia del Regno Unito, in quanto i tribunali a livello diffuso possono considerare una legge non costituzionale, ma limitandola al caso a loro sottoposto), ma nel caso italiano il sistema accentrato sul controllo, su richiesta del singolo giudice del tribunale, è affidato alla Corte costituzionale in forma pressoché esclusiva.Nella sentenza n. 238/2014 la Corte ha ribadito che "in un sistema accentrato di controllo di costituzionalità, è pacifico che questa verifica di compatibilità spetta alla sola Corte costituzionale, con esclusione di qualsiasi altro giudice (...) Ogni soluzione diversa si scontra – nel sistema accentrato di controllo – con la competenza riservata dalla Costituzione a questa Corte, restando scolpito nella sua giurisprudenza, fin dal primo passo, che «La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge non può essere fatta che dalla Corte costituzionale in conformità dell’art. 136 della stessa Costituzione» (sentenza n. 1 del 1956). Anche di recente, poi, questa Corte ha ribadito che la verifica di compatibilità con i principi fondamentali dell’assetto costituzionale e di tutela dei diritti umani è di sua esclusiva competenza (sentenza n. 284 del 2007); ed ancora, precisamente con riguardo al diritto di accesso alla giustizia (art. 24 Cost.), che il rispetto dei diritti fondamentali, così come l’attuazione di principi inderogabili, è assicurato dalla funzione di garanzia assegnata alla Corte costituzionale (sentenza n. 120 del 2014)".
La Corte, di conseguenza, può dichiarare costituzionalmente illegittime le leggi o parti di esse, rendendole inapplicabili, e impedendo al Parlamento di legiferare nuovamente sulla medesima situazione.
Per quanto concerne gli atti amministrativi il controllo è effettuato da una serie di tribunali amministrativi suddivisi su base regionale, i TAR, con appello al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, avente competenza territoriale nazionale. Con l'approvazione del Codice del processo amministrativo nel 2010 il controllo sugli atti amministrativi governativi e degli altri enti pubblici è diventato particolarmente penetrante, con possibilità di richiedere le più opportune misure cautelari, sia in primo sia in secondo grado, nonché il risarcimento del danno che l'atto amministrativo emanato dal pubblico potere ha causato.
Potere legislativo
Il potere legislativo spetta al Parlamento della Repubblica Italiana, suddiviso in due camere: il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, i quali separatamente, con le stesse mansioni assegnate dalla Costituzione, promuovono, attraverso l'iniziativa dei loro membri parlamentari, l'iniziativa legislativa che deve essere approvata a maggioranza da ciascuna delle due Camere, altrimenti rigettata.
Potere esecutivo Il Governo
Il potere esecutivo è affidato al governo all'interno del quale, secondo l'art. 92, c. 1 Cost., si distinguono tre diversi organi: il Presidente del Consiglio dei ministri (capo del governo), i ministri e il Consiglio dei ministri (talvolta detto impropriamente gabinetto, secondo una dicitura storica non usata dalle norme italiane), quest'ultimo costituito dall'unione dei precedenti due organi. La formazione del governo è disciplinata in modo succinto dagli art. 92, c. 2, 93 e 94 Cost. e da prassi costituzionali consolidatesi nel tempo.
In base alla legge finanziaria 2008, poi modificata con la legge 13 novembre 2009 n. 172, il numero di ministri del governo è fissato a tredici, mentre l'intero esecutivo (compresi ministri senza portafoglio, viceministri e sottosegretari) non può contare più di sessanta unità. Per effetto del decreto-legge n. 22 del 2021 il numero dei ministeri in funzione nel governo Draghi aumenta a quindici. Con il governo Meloni i dicasteri sono rimasti 15, ma cinque di essi hanno parzialmente cambiato funzione e, di conseguenza, anche denominazione.
Presidente del Consiglio dei ministri
Il Presidente del Consiglio dei ministri (indicato impropriamente anche come primo ministro, o popolarmente quale premier) è il capo del governo. È nominato dal Presidente della Repubblica ed è la quarta carica dello Stato per importanza, pur essendo il vero dominus del sistema politico (come in tutti i sistemi parlamentari repubblicani la prima carica è sempre il Presidente della Repubblica, anche se i suoi poteri sono limitati).
Teoricamente il Presidente della Repubblica è libero nella sua scelta, ma siccome il designato dovrà formare un governo con cui sarà sottoposto al voto di fiducia delle due camere, di fatto egli è scelto tendenzialmente nell'ambito dei partiti che hanno la maggioranza in parlamento; la prassi costituzionale vede il Presidente della Repubblica procedere a consultazioni con i gruppi parlamentari per poter procedere alla scelta di una persona che abbia la possibilità concreta di ottenere la fiducia.
Dopo la nomina il Presidente del Consiglio propone al Presidente della Repubblica le nomine dei singoli ministri insieme con i quali andrà a formare il Consiglio dei ministri se, come detto, riceverà il voto di fiducia da entrambi i rami del parlamento.
Il Presidente del Consiglio coordina l'attività dei ministri ed è responsabile delle attività del governo. A differenza di quanto avviene in altri ordinamenti, non è a tutti gli effetti un superiore gerarchico dei ministri, anche se esplica funzioni alle quali tutti i ministri sono, direttamente o indirettamente, sottoposti.
Altresì è vero che il Presidente del Consiglio non può dare ordini specifici ai ministri riguardo all'attività dei loro dicasteri, ma solo direttive a carattere generale, così come è vero che non può licenziarli. Egli si qualifica così come un primus inter pares, cioè un primo di pari grado con in suoi ministri.
Più in generale, il Presidente del Consiglio svolge una triplice funzione: impulso, direzione, coordinamento dell'attività del governo.
I Presidenti del Consiglio della Repubblica Italiana