La strage di Sinnai è un caso di omicidio plurimo avvenuto a Sinnai, in provincia di Cagliari, l'8 gennaio 1991.

Tre pastori furono uccisi e un quarto ferito; un altro pastore, Beniamino Zuncheddu, fu incolpato dell'assassinio e condannato all'ergastolo dalla Corte d'assise di Cagliari l'8 novembre 1991, venendo poi assolto dopo 32 anni di carcerazione, il 26 gennaio 2024, in seguito alla revisione del processo.

Storia Nella giornata di martedì 8 gennaio 1991, tre persone vengono uccise a colpi di fucile: Gesuino Fadda, 56 anni, e suo figlio Giuseppe, 24 anni, proprietari di un ovile, e il loro dipendente Ignazio Pusceddu, 55 anni. Il genero di Gesuino Fadda, Luigi Pinna, 29 anni, viene colpito a sua volta, rimanendo solo ferito.

L'assassino giunge all'ovile a bordo di uno scooter e prima assale e uccide i Fadda, poi si reca in un vicino capanno dove uccide Pusceddu e ferisce Pinna.

Processo Nel processo pesò molto la testimonianza del sopravvissuto Luigi Pinna, che inizialmente dichiarò di non ricordare che aspetto avesse l'aggressore, per poi in seguito cambiare versione e dare la colpa a Beniamino Zuncheddu, 26 anni, di Burcei, anch'esso allevatore di ovini; probabilmente Pinna fu influenzato da alcune foto di Zuncheddu mostrategli, prima dell'interrogatorio, dall'agente di polizia Mario Uda.

L'accusa apparve credibile, perché tra le famiglie Fadda e Zuncheddu vi erano effettivamente stati contrasti anche aspri (situazione piuttosto comune tra i gruppi di allevatori in Sardegna), che erano anche sfociati nell'uccisione di bestiame a vicenda. Vi furono anche altri elementi a carico di Zuncheddu, il quale inizialmente sostenne, come alibi, di essersi trovato a Burcei presso un fornaio di sua conoscenza per scambiare un capretto con del pane raffermo, descrivendo ciò come una sua abitudine, durante l'eccidio. A seguito di indagini, emerse che l'alibi di Zucheddu non era attendibile: dall'esame degli appunti che il fornaio scriveva su questi presunti scambi di beni compariva solo il nome di Zuncheddu e alcuni altri numeri a caso; la Corte d'Appello che procedette alla revisione, inoltre, manifestò forti dubbi relativamente all'effettiva convenienza di scambiare un capretto con del pane secco. Quando venne chiesto al fornaio se tenesse altri scambi, esso rispose affermativamente, ma spiegò anche che essi non erano ricostruibili perché la moglie non li annotava in quanto analfabeta e poiché teneva gli altri conti a mente, e non fu in grado di spiegare come mai nei suoi appunti fosse presente il nome di ZunchedduPagina 51, sentenza di revisione.

La Corte d'Assise procedette a degli esperimenti giudiziali, dimostrando che dal momento in cui Zuncheddu molto probabilmente si trovava a Burcei al momento in cui si compì l'eccidio a Sinnai sarebbe stato possibile spostarsi tra i due luoghi con una normale andatura: nell'esperimento fu usato proprio il ciclomotore Piaggio Vespa di proprietà di Zuncheddu, prima da un suo conoscente che procedette a bassa velocità di proposito, tanto da scatenare le proteste dei giudici popolariPagina 47 della Sentenza di revisione, poi da un'altra persona che, ad andatura più rapida ma comunque rispettosa dei limiti di velocità, coprì la distanza in un tempo compatibile con la versione secondo cui l'accusato si sarebbe prima recato dal fornaio e poi sarebbe andato a compiere la strage.

La tesi della difesa poggiò sul fatto che Zuncheddu, a causa di una malformazione fisica, che lo avrebbe anche portato a venire esonerato dal servizio militare, non sarebbe stato in grado di sparare. Tale tesi non costituì un elemento a favore dell'imputato, poiché Luigi Pinna, sopravvissuto all'eccidio, che aveva dichiarato alla polizia di aver visto Zuncheddu arrivare con la testa coperta da una calza di nylon che si sarebbe tolto davanti a lui, era stato raggiunto da due colpi di fucile esplosi da breve distanza senza venire colpito mortalmente, come un individuo abile con il fucile avrebbe invece probabilmente fattoPagina 34 della sentenza di revisione.

L'accusato venne condannato all'ergastolo dalla Corte d'assise di Cagliari l'8 novembre 1991, scontando la pena per più di tre decenni in vari istituti penitenziari della Sardegna.

Il riesame e l'assoluzione Nel 2021, trent'anni dopo la condanna, l'avvocato difensore di Beniamino Zuncheddu, Mauro Trogu, convince le autorità a riaprire e a riesaminare il processo.

Il 14 novembre 2023 si svolge l'udienza più importante, con il confronto tra il sopravvissuto Luigi Pinna e l'agente di polizia Mario Uda: in questa sede Pinna dichiara che Uda gli mostrò la foto di Zuncheddu, ma il poliziotto respinge tale accusa. A seguito di questa testimonianza, il 25 novembre Beniamino Zuncheddu torna in libertà, in attesa del verdetto finale.

Il 26 gennaio 2024, alla conclusione del giudizio di revisione presso la Corte d'appello di Roma, Zuncheddu viene assolto non con formula piena per non aver commesso il fatto, dopo aver trascorso 32 anni in carcere, la detenzione da non colpevole più lunga nella storia italiana; l'assoluzione ha fatto ritenere dall'opinione pubblica il caso uno dei più gravi errori giudiziari mai commessi in Italia.

La sentenza di revisione, pubblicata ad aprile 2024, non ha pronunciato la formula piena di assoluzione e ha ribadito i forti dubbi sull'estraneità di Zuncheddu alla vicenda, confermando la sostanziale correttezza della sentenza di condanna di secondo grado del processo originario. Il dispositivo, infatti, assolve Zuncheddu ai sensi dell'art. 530, comma 2, cpp, cioè perché "manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile", perché il testimone principale ha ritrattato la sua deposizione originaria, facendo così venire meno la prova principalePagina 72, conclusioni della sentenza di revisione .

Al tempo stesso, la sentenza ha ricostruito le vicende antecedenti al giudizio di revisione: le minacce che il testimone avrebbe subito per modificare la propria versione sui fatti da quella resa nel primo processo, l'influenza che gli altri testimoni avrebbero avuto dal caso mediatico. La sentenza ha confermato la sostanziale correttezza delle condanne originarie, poggiate sugli elementi raccolti in quel dibattimento: la produzione da parte di Zuncheddu di un alibi non attendibile, le prove giudiziali effettuate sulle distanze coperte tra il paese di residenza di Zuncheddu e il luogo dell'eccidio e la tesi principale della difesa che non ha costituito un elemento a favore dell'imputato. Il dispositivo di sentenza contiene anche l'ordine di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per quanto di competenza (ipotesi di notizie di reato). <ref>

Note

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