Per tassazione separata si intende un regime speciale di tassazione applicato a determinate categorie di redditi che, sebbene si contraddistinguano per maturare in più anni, vengono imputati in un unico periodo d’imposta, assumendo rilevanza fiscale in un solo momento. L’elenco dei redditi sottoponibili a questo tipo di regime è presente all’articolo 17 comma 1 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). Il modo per determinare concretamente l'imposta è invece disciplinato agli articoli dal 19 al 21. A livello sistematico, le categorie di reddito a tassazione separata possono essere suddivise in due macro-gruppi: nel primo sono ricompresi i redditi “derivanti dalla cessazione di un’attività lavorativa”, mentre il secondo comprende quelli “a formazione pluriennale che scaturiscono da accadimenti di natura straordinaria".

Natura e caratteristiche dell'agevolazione Questo particolare regime di tassazione trova la sua ratio nell'esigenza di rendere meno gravosa per il contribuente la progressività della tassazione ordinaria: l’aggettivo “separata” si riferisce proprio al fatto che alcuni redditi, sebbene soggetti a Imposta sul reddito delle persone fisiche, non contribuiscono a formare il reddito complessivo, ma vengono tassati con un’aliquota distinta e secondo regole speciali.

Dato che la tassazione separata rappresenta una scelta di favore del legislatore nei confronti del contribuente, quest’ultimo ha la possibilità di optare per il regime ordinario nel momento in cui presenta la dichiarazione dei redditi, qualora risulti concretamente più favorevole: questa scelta deve avvenire espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui ha avuto inizio la percezione, come stabilito dall’art. 17 comma 3 del TUIR. Vi sono, però, dei casi in cui la tassazione separata risulta essere obbligatoria, e quindi a prescindere da una diversa volontà del contribuente: l'esempio più emblematico è quello del Trattamento di fine rapporto.

I redditi principali soggetti al regime di tassazione separata sono:

TFR Emolumenti arretrati Indennità percepite per cessazione di rapporti di Contratto di collaborazione coordinata e continuativa Plusvalenze Indennità a titolo di risarcimento Eredità

Riguardo a questo elencoLe fattispecie qui riportate costituiscono un elenco esaustivo ma non completo dei redditi soggetti a tassazione separata. Il comma 1 dell’art. 17 TUIR, infatti, disciplina anche le indennità di mobilità e trattamento di integrazione salariale corrisposte in via anticipata, le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia e di funzioni notarili, le indennità percepite dagli sportivi professionisti al termine dell’attività, i redditi compresi nelle somme conseguite per la scadenza di contratti e titoli da cui conseguono redditi di capitale e infine le imposte e gli oneri rimborsati, occorre evidenziare l’esistenza di un contrasto in dottrina tra chi reputa che esso abbia carattere tassativo e chi invece ritiene ragionevole ammettere un’interpretazione estensiva dello stesso.

Questo istituto tributario mira a garantire una maggiore equità, evitando che redditi maturati su più anni, ma imputati a un unico periodo d’imposta, siano sottoposti ad aliquote sproporzionate rispetto alla reale capacità contributiva del contribuente.

TFR e indennità equipollenti L’art. 17, comma 1, lett. a) del TUIR disciplina i redditi percepiti in caso di cessazione di un rapporto di lavoro dipendente, includendo il trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all’art. 2120 c.c., le indennità equivalenti proporzionate alla durata del rapporto di lavoro, e altre indennità corrisposte una tantum.

Il TFR, introdotto dalla legge n. 297/1982, è un’indennità dovuta dal datore di lavoro al termine del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla causaCioè per dimissione, licenziamento o pensionamento ai sensi dell'art. 2120 c.c.. Questo istituto ha sostituito l’indennità di anzianità, che calcolava la liquidazione in base all’ultima retribuzione moltiplicata per gli anni di servizio.

Costituendo una forma di retribuzione differitaPer retribuzione differita si intende una parte della retribuzione di un dipendente che viene trattenuta e poi versata in un secondo momento., il TFR viene accumulato durante il periodo lavorativo e liquidato al termine del rapportoAi sensi dell'art. 2948 c.c., il diritto al TFR è soggetto a prescrizione quinquennale dal momento in cui può essere richiesto..

Non è previsto un termine fisso per il pagamento del TFR, ma si considera ragionevole un versamento tra i 30 e i 45 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La somma può essere erogata in un’unica soluzione se l’importo è inferiore a 50.000 euro, in due rate annuali per importi tra 50.000 e 100.000 euro, e in tre rate se pari o superiore a 100.000 euro.

L’art. 2120 c.c., aggiornato nel 2024, stabilisce il diritto del lavoratore subordinato al TFR alla cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla causaLa Cassazione ha riconosciuto il diritto al TFR anche ai lavoratori impiegati irregolarmente (Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. 11/11/2019, n. 29101). (comma 1). Il calcolo del TFR prevede che, per ciascun anno di servizio, il lavoratore abbia diritto ad una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5 (comma 2). Inoltre, il TFR è soggetto a rivalutazione per preservare il potere d’acquisto e proteggere dall’inflazione le somme accumulate (comma 3). Dal comma 6 al comma 11, l’articolo disciplina il diritto del lavoratore, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, di richiedere un’anticipazione del TFR, fino al 70% dell’importo maturato. Tale anticipazione può essere richiesta una sola volta e viene detratta dall’importo finale.

La legge n. 297/1982 stabilisce il TFR come trattamento sostanziale dovuto alla cessazione del rapporto di lavoro per tutte le categorie di lavoratori subordinati, ad eccezione dei dipendenti pubblici. Con il D.P.C.M. del 20 dicembre 1999, modificato dal D.P.C.M. del 2 marzo 2001, il TFR è stato esteso anche ai dipendenti pubblici assunti con contratto a tempo determinato a partire dal 30 maggio 2000 e a quelli assunti a tempo indeterminato dal 1º gennaio 2001Commentario breve alle leggi tributarie. T. 3: Testo unico delle imposte sui redditi e leggi complementari / a cura di Augusto Fantozzi, collana Breviaria iuris, CEDAM, 2010, p. 128, ..

L’art. 2 della legge n. 297/1982La sentenza n. 18481/2007, sez. lavoro, della Corte di Cassazione conferma il funzionamento del Fondo di Garanzia per il TFR, che tutela i lavoratori assicurando il pagamento del TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro, assumendo responsabilità solidale e sussidiaria. ha istituito un Fondo di Garanzia Nazionale presso l'INPSIl fondo, finanziato dai datori di lavoro tramite una percentuale sulle retribuzioni dei lavoratori, ha l'obiettivo di tutelare i diritti dei lavoratori e garantire loro maggiore sicurezza economica. per garantire il pagamento del TFR ai lavoratori in caso di inadempimento del datore di lavoro. L'intervento del fondo è regolato dall'art. 5 del d.lgs. n. 80/1992, che prevede l'accesso al fondo per il pagamento del TFR e altri crediti di lavoro subordinato in caso di insolvenza del datore di lavoro, purché vi sia un credito accertato.

Con la riforma della previdenza complementareD.lgs. n.252/2005, ai lavoratori è stata offerta la possibilità di destinare il TFR a fondi pensionistici complementari, tramite un meccanismo di silenzio-assenso. La Legge Finanziaria 2007 ha stabilito che i lavoratori debbano decidere, entro sei mesi, se mantenere il TFR secondo le modalità tradizionali o destinarlo ai fondi pensione. In caso di mancata comunicazione, il TFR viene automaticamente trasferito ai fondi pensionistici.

Infine, l'aprile 1942&art.progressivo=0 art. 2122 c.c. prevede che, in caso di decesso del lavoratore, il TFR venga destinato al coniuge, ai figli e, se conviventi a carico, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo. Tale diritto si estende anche alla parte dell'unione civile in caso del decesso del lavoratoreArt. 1, comma 17, della Legge 76/2016.

Oltre al trattamento di fine rapporto (TFR), l'art. 17, comma 1, lettera a) del TUIR menziona le "indennità equipollenti"Per le indennità equipollenti, cfr. M.Leo, "Le imposte sui Redditi nel Testo Unico", Giuffrè, 2022, pp. 374-376, ossia le indennità spettanti ai dipendenti pubblici, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro e regolate da norme legislative e/o regolamenti. La Legge n. 449/1997 ha introdotto la possibilità per i dipendenti pubblici di convertire l'indennità di fine servizio in TFR, allo scopo di favorire la previdenza complementare. Nel caso di tale conversione, i diritti maturati fino al momento dell'opzione restano indennità equipollenti e sono tassati come tali, mentre i contributi successivi sono considerati TFR e tassati secondo le relative normativedall'articolo "Passaggio da indennità equipollente a TFR: il trattamento fiscale da applicare".

Emolumenti arretrati L’art. 17, comma 1, lett. b) del TUIR sottopone a tassazione separata gli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 50 e al comma 2 dell'articolo 49”.

Questa disposizione ha subito sostituzioni e modifiche nel corso del tempo, intervenute per risolvere contrasti dottrinali e giurisprudenziali relativi alla sua interpretazione. L’iniziale formulazione dell'articolo sottoponeva a tassazione separata “emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti percepiti per prestazioni di lavoro dipendente, compresi i compensi e le indennità di cui alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 47 e le pensioni e gli assegni di cui al comma 2 dell'articolo 46”. Per quanto riguarda questa disciplina, in vigore fino al 1995, l’Amministrazione Finanziaria aveva precisato che per “arretrati” dovessero intendersi tutte quelle somme che per effetto di leggi, contratti, sentenze, promozioni, cambiamenti di qualifica o altro titolo similare sono corrisposte per anni precedenti a quello in cui vengono percepite. Rimanevano quindi fuori dal sistema di tassazione separata quegli emolumenti la cui ritardata percezione non trova giustificazione in uno degli anzidetti titoli. Tutto ciò era stato puntualizzato al fine di non permettere l’uso di tale norma come strumento elusivoCfr. Ministero delle Finanze, circolare n. 23 del 5 febbraio 1997, la quale rimanda alla precedente circolare n. 1 del 15 dicembre 1973. Analizzando una serie di risoluzioni adottate dal Ministero delle Finanze, era possibile individuare un elenco di fattispecie che rispettassero i criteri sopra indicati e alle quali fosse possibile applicare la tassazione separata.