Genocidio nella Striscia di Gaza è una definizione dell’azione militare israeliana e dei suoi effetti sulla popolazione palestinese della Striscia di Gaza durante la guerra Israele-Hamas iniziata nel 2023.

Il dibattito su tale definizione ha coinvolto le istituzioni della giustizia internazionale, organizzazioni umanitarie, studiosi accademici, attori politici, i mass media e l'opinione pubblica globale. Il suo utilizzo è stato proposto nella fase iniziale della guerra e con l'evolversi del conflitto e delle due conseguenze, ha visto un consenso crescente da parte degli studiosi.

Nel gennaio 2024, nel contesto di un ricorso presentato dal Sudafrica, la Corte internazionale di giustizia (CIG) delle Nazioni Unite ha ritenuto «plausibilmente genocidarie» le azioni d'Israele a Gaza, ordinando a Israele di fare quanto in suo potere per «prevenire possibili atti genocidari». Altri 14 Paesi hanno poi dichiarato la loro intenzione d'intervenire presso la CIG al fianco del Sudafrica, tra cui Irlanda, Belgio, Spagna, Cile e Bolivia.

La commissione speciale ONU incaricata di studiare il caso ha concluso nel rapporto A/79/363 del 20 settembre 2024 che le pratiche di guerra d'Israele «presentano elementi caratteristici del genocidio». Nel 2024, la Relatrice speciale ONU sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, ha confermato l'accusa in due rapporti e analogamente il Relatore speciale ONU sul diritto all'alimentazione. Nel marzo e settembreAnalisi giuridica della condotta di Israele a Gaza ai sensi della Convenzione per la prevenzione e la punizione del reato di genocidio | Sistema Penale | SPA Gaza è in corso un genocidio: la Commissione di inchiesta indipendente del Consiglio dei diritti umani divulga il nuovo rapporto - Affarinternazionali del 2025, una commissione indipendente dell'ONU ha parlato nuovamente di «atti di genocidio» e denunciato il ricorso sistematico da parte delle Forze di difesa israeliane a violenze sessuali e riproduttive finalizzate a «dominare, opprimere e distruggere la popolazione palestinese». Tali tesi sono condivise anche da varie organizzazioni non governative (tra cui Amnesty International, Human Rights Watch e, da luglio 2025, alcune ONG israeliane), da una parte di istituzioni accademiche e governi nazionali.

La tesi secondo cui Israele starebbe commettendo un genocidio è supportata da diversi storici e accademici esperti di genocidio e Olocausto, tra cui la International Association of Genocide Scholars e singoli studiosi come gli israeliani Omer Bartov, Amos Goldberg e Raz Segal, che ha parlato di «caso di genocidio da manuale» già il 13 ottobre 2023. È invece contestata da altri giuristi, storici e studiosi della materia, nonché da alcuni governi nazionali. Il governo d'Israele nega qualsiasi accusa di genocidio, accusando a sua volta la Corte penale internazionale (CPI) e la CIG di "antisemitismo" e affermando di stare intraprendendo un conflitto armato al solo scopo di neutralizzare i miliziani di Hamas, responsabili dell'attacco a Israele del 7 ottobre 2023 e accusati da Israele stesso di servirsi dei civili palestinesi come scudi umani.

Contesto Concetto e definizioni di genocidio

Nonostante casi a posteriori definibili come "genocidi" siano avvenuti sin dall'Antichità, il concetto di genocidio nasce solo durante la seconda guerra mondiale per impulso del giurista ebreo polacco Raphael Lemkin. Dopo essere stato incluso nella descrizione dei fatti che diedero luogo ai capi di imputazione al processo di Norimberga, il crimine di genocidio viene sancito definitivamente a livello internazionale dalla Convenzione sul genocidio del 1948. All'articolo 2 della convenzione il genocidio è definito come:

La convenzione istituisce un dovere per tutti gli Stati di prevenire e punire il crimine di genocidio. Israele vi ha aderito il 9 marzo 1950, lo Stato di Palestina nel 2014.

Nei decenni successivi, soprattutto a partire dagli anni Settanta del XX secolo, si è sviluppata una ricca letteratura scientifica sul concetto di genocidio, che ha a sua volta portato allo sviluppo di ricchi dibattiti e di nuove definizioni di genocidio date dagli studiosi. L'Olocausto mantenne in ogni caso un ruolo centrale negli studi, anche una volta che si svilupparono studi comparati tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta. Lo sterminio sistematico degli ebrei venne quindi ritenuto il massimo esempio di genocidio mai esistito e un evento unico all'interno della più ampia categoria dei genocidi, quando non direttamente il metro di paragone in base al quale stabilire cosa costituisse un genocidio. Ciò ebbe conseguenze anche sulla stessa concezione di genocidio, poiché si svilupparono due correnti, una più restrittiva, che mirava a evitare una "banalizzazione" dell'Olocausto attraverso un uso troppo liberale del concetto, e un'altra invece che evidenziava il rischio di escludere atti che meritavano di essere inclusi, insistendo sul fatto che i genocidi possano costituire un continuum tra atti più o meno distruttivi. A partire dagli anni Novanta secondo Ernesto Verdeja si sviluppò una tensione latente tra gli studiosi di genocidi comparati, tra i quali nacque un consenso sul fatto che l'Olocausto fosse uno tra i tanti genocidi, sebbene con elementi specifici, e gli specialisti dell'Olocausto, rimasti invece maggiormente ancorati alla concezione tradizionale.

Il concetto di genocidio ha assunto una crescente rilevanza giuridica negli anni Novanta, con la nascita prima di tribunali ad hoc per la ex Jugoslavia e per il Ruanda, e poi con la nascita della Corte Penale Internazionale a inizio anni Duemila. Ciò ha permesso di creare una giurisprudenza internazionale, che ha per esempio definito più nel dettaglio il significato degli atti genocidari elencati nella convenzione: secondo l'orientamento prevalente, le uccisioni si riferiscono ad attacchi intenzionali contro i civili o indiscriminati tra obiettivi civili e militari; le lesioni all'integrità fisica o mentale si riferiscono ad esempio a torture, violenze sessuali, trattamenti inumani e degradanti, deportazione; le condizioni di vita tese a provocare la distruzione fisica del gruppo si riferiscono a metodi che non provocano l'immediata eliminazione fisica di membri del gruppo, ma che raggiungono questo obiettivo sul lungo periodo, come ad esempio la fame o la negazione di assistenza medica.

I giuristi prima e i tribunali internazionali poi si sono lungamente interrogati sull'interpretazione data a "l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale". Da questa definizione i giuristi fanno derivare la necessità di provare la mens rea, ossia l'intenzione di compiere un determinato atto compreso tra quelli della convenzione. Per provare questa intenzione molti giuristi ritengono necessario provare non solo un intento generico (dolus generalis) di compiere tali atti, bensì un dolus specialis, un intento specifico di voler distruggere un gruppo come tale. Ciò ha portato ad esempio la Corte Internazionale di Giustizia a definire come genocidio solo il massacro di Srebrenica, ma non la politica serba di pulizia etnica della Bosnia-Erzegovina nel suo complesso. In particolare, nel caso Croazia contro Serbia la Corte ha sostenuto che l'intento genocida debba essere l'unico che si possa ragionevolmente inferire da un determinato insieme di azioni. La soglia legale per determinare un genocidio è perciò molto alta, più alta di quella usata abitualmente nel dibattito accademico, che invece ha evidenziato come i motivi alla base di una determinata azione siano di solito molteplici.

Tra i criteri utilizzati dai tribunali internazionali per determinare l'intento vi sono da un lato le azioni svolte, ad esempio il fatto che certi atti genocidari siano avvenuti in modo ripetuto, la scala delle atrocità commesse, il numero di vittime, la mancanza di distinzione per età e genere, il tentativo di distruggere le prove e dall'altro eventuali dichiarazioni che abbiano espresso volontà genocidarie e l'uso di termini dispregiativi verso il gruppo protetto. Infine sono stati considerati anche altri crimini internazionali, come il genocidio culturale, vale a dire distruzione di beni culturali del gruppo protetto, anche se di per sé non sono elencati tra gli atti genocidari previsti dalla convenzione del 1948.

Il genocidio nel conflitto israelo-palestinese

Il tema del genocidio è fin da subito legato al conflitto arabo-israeliano. Se infatti il progetto sionista di creazione di uno stato ebraico in Palestina è precedente alla seconda guerra mondiale e all'Olocausto, fu a seguito di questo che all'interno della comunità ebraica mondiale si solidificò il consenso sulla necessità di avere una propria entità statuale a propria difesa, e che centinaia di migliaia di profughi dall'Europa si riversarono nel mandato britannico prima e nel nascente stato di Israele poi. Israele ha poi ricevuto riparazioni di decine di miliardi di dollari per l'Olocausto da parte della nuova Repubblica Federale Tedesca. Alcuni studiosi, come la giurista statunitense Martha Minow, si spingono a considerare la stessa decisione delle Nazioni Unite sulla partizione della Palestina e il riconoscimento del nuovo stato ebraico come una sorta di risarcimento internazionale rispetto a ciò che gli ebrei avevano subito.