Biografia Nato nel 1979 a Tripoli, nella allora Repubblica araba di Libia, prima della caduta del regime di Muʿammar Gheddafi nel 2011, lavorava come commerciante di volatili al mercato della capitale. Con lo scoppio della Guerra civile libica si unì, nel 2014, alle Forze speciali di deterrenza, una milizia affiliata al salafismo, assumendo un ruolo di rilievo nelle sue operazioni, tra cui la repressione degli oppositori e la gestione delle carceri sotto il suo controllo. Fu coinvolto in azioni militari contro le forze del generale Khalifa Haftar ed operò come esecutore di eliminazioni mirate per conto della fazione per cui operava. Dal 2015 sarebbe stato a capo delle operazioni delle Forze speciali di deterrenza presso la prigione allestita nell'aeroporto militare di Mitiga, considerato come il principale centro di detenzione dell'area di Tripoli.

Mandato d'arresto internazionale Il 2 ottobre 2024, l'ufficio della procura presso la Corte penale internazionale (CPI) ha richiesto per lui un mandato d'arresto con l'accusa di crimini di guerra e crimini contro l'umanità; il mandato è stato emesso il 18 gennaio 2025. L'ambasciata italiana nei Paesi Bassi è stata quindi informata dalla CPI che al-Maṣrī, che in quel momento si trovava in Germania, si sarebbe recato in Italia.

I crimini di guerra Il mandato di arresto spiccato ne suoi confronti riporta una serie di gravi accuse, fra cui crimini di guerra: oltraggio alla dignità personale, in base all'art. 8 "War crimes" (2)(c)(ii) dello Statuto; Article 8 (2) (c) (ii): War crime of outrages upon personal dignity, Elements of Crimes, cit., p. 23. trattamento crudele, ai sensi dell'art. 8 (2)(c)(i);Art. 8 (2) (c) (i)-3: War crime of cruel treatment, Elements of Crimes, cit., p. 22. tortura, secondo l'art. 8 (2)(c)(i);Art. 8 (2) (c) (i)-4: War crime of torture, Elements of Crimes, cit., p. 22. stupro e violenza sessuale, in conformità all'art. 8 (2)(e)(vi);Art. 8 (2) (e) (vi)-1 War crime of rape, Elements of Crimes, cit., p. 25.Art. 8 (2) (e) (vi)-6: War crime of sexual violence, Elements of Crimes, cit., p. 27. omicidio, ai sensi dell'art. 8 (2) (c) (i).Art. 8 (2) (c) (i)-1: War crime of murder, Elements of Crimes, cit., p. 21.

Tali crimini sarebbero stati commessi a partire dal 15 febbraio 2015 – nel corso della seconda guerra civile in Libia – nella prigione di Mitiga. Inoltre, il mandato comprende anche crimini contro l'umanità, tra cui la reclusione (art. 7 (1) (e)Article 7 (1) (e): Crime against humanity of imprisonment or other severe deprivation of physical liberty, Elements of Crimes, cit., p. 5.), la tortura (art. 7 (1) (f)Article 7 (1) (f): Crime against humanity of torture, Elements of Crimes, cit., p. 5.), lo stupro e la violenza sessuale (art. 7 (1) (g) Art. 7 (1) (g)-1: Crime against humanity of rape, Elements of Crimes, cit., p. 5.), l'omicidio (art. 7 (1) (h) Art. 7 (1) (a): Crime against humanity of murder, Elements of Crimes, cit., p. 5.), la persecuzione (art. 7 (1) (h) Art. 7 (1) (h): Crime against humanity of persecution, Elements of Crimes, cit., p. 7.). Tutte queste azioni furono perpetrate nella stessa prigione dal 15 febbraio 2015.

Cattura in Italia ed espulsione Il 6 gennaio 2025 vola da Tripoli a Londra (facendo scalo a Fiumicino). Nella capitale britannica si trattiene fino al 13 gennaio, giorno in cui si trasferisce in treno a Bruxelles; da qui, il 16 gennaio parte in macchina con un amico per recarsi a Monaco di Baviera, ma durante il tragitto viene fermato dalla polizia per un controllo di routine e lasciato proseguire. Il 18 gennaio arriva in Italia.

Dopo l'emissione, il 18 gennaio, di un avviso rosso dell'Interpol su mandato della corte dell'Aia, il 19 gennaio viene arrestato dalla DIGOS dopo la fine della partita Juventus-Milan nei pressi dell'Allianz Stadium, venendo trasportato presso il carcere delle Vallette. A far scattare l'allarme nei sistemi informatici di riconoscimento delle forze dell'ordine italiane, consentendone il fermo, era stata proprio l'identificazione fatta per accedere agli ingressi della struttura sportiva. Il 21 gennaio, la Corte d'appello di Roma ne ha disposto la scarcerazione per l'irritualità dell'arresto, irregolarità dovuta alla mancata approvazione del Ministero della giustizia. Dopo la scarcerazione, il militare libico è stato espulso, venendo rimpatriato in Libia a bordo di un aereo di Stato, modello Falcon 900, nella disponibilità dei servizi segreti italiani. La vicenda porterà successivamente a un'indagine nei confronti del capo del Governo Giorgia Meloni, del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, di quello della Giustizia Carlo Nordio, del Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano; e a un'indagine della CPI nei confronti dell'Italia per l'inadempienza nell'arresto e per la mancata consegna dello stesso alle autorità dell'Aia. Secondo il parere dello scrittore e giornalista Roberto Saviano, la vicenda del rimpatrio sarebbe stata completamente occultata se non vi fosse stato l'intervento di alcuni mass media italiani che si occupano di immigrazione e della gestione dell'immigrazione clandestina da parte del potere mafioso libico, che per primi presentarono la notizia.

Il 17 luglio 2025, Khaled al Hisri, ai vertici della milizia RADA assieme al generale Almasri, viene posto in stato di fermo in Germania, fermato a Francoforte per un mandato di cattura della Corte penale internazionale per gravi crimini umanitari commessi nel Paese del Nordafrica. Il 22 agosto 2025 i media italiani rilasciano un video in cui un uomo, dalle fattezze del generale Almasri, picchia e uccide un uomo disarmato in strada. La testata libica Almasdar Media è stata tra le prime a pubblicare la notizia. Diversi media arabi identificano l'autore delle violenze riprese dal video nel generale Almasri.

Posizione della Corte penale internazionale Il 18 ottobre 2025 la Camera preliminare I della Corte penale internazionale (Cpi) ha stabilito che l'Italia non ha rispettato i suoi obblighi internazionali di cooperazione nel caso Almasri, rinviando la decisione su un eventuale deferimento dell'Italia all'Assemblea degli Stati parte o al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il governo italiano è stato invitato a fornire, entro il 31 ottobre 2025, informazioni su eventuali procedimenti interni rilevanti e sul loro impatto sulla cooperazione con la Corte. Il 26 gennaio 2026 la stessa Camera preliminare I ha infine deferito l’Italia all’Assemblea degli Stati parte per la mancata cooperazione. La decisione è stata pubblicata il 2 aprile 2026, dopo una richiesta di rinvio da parte italiana, risoltasi però in un nulla di fatto. La questione sarà dunque trattata dalla 26ª sessione dell’Assemblea, prevista dal 7 al 17 dicembre 2026.

Arresto in Libia Il 5 novembre 2025 è stato arrestato a Tripoli dalla Procura generale libica, con l’accusa di tortura e omicidio nei confronti di detenuti migranti trattenuti nei centri di detenzione sotto la sua responsabilità. Secondo le autorità libiche, almeno una persona sarebbe stata uccisa e diverse altre sottoposte a trattamenti crudeli e degradanti. L’arresto ha rappresentato una svolta rispetto alla precedente vicenda giudiziaria internazionale: dopo essere stato fermato in Italia nel gennaio 2025 e successivamente rimpatriato a Tripoli, era stato accolto da festeggiamenti da parte dei suoi sostenitori. Tuttavia, pochi mesi più tardi, le stesse autorità libiche hanno disposto la sua detenzione e il rinvio a giudizio. Il premier del Governo di unità nazionale, Abdul Hamid Dbeibeh, ha dichiarato di accogliere con favore il fermo, sottolineando che "nessuno è sopra la legge" e che il futuro del Paese passa attraverso il rispetto delle istituzioni. Già nel luglio 2025 l’Ufficio del Procuratore generale libico aveva annunciato l’avvio di un’azione penale contro Almasri "in conformità alle norme sulla giurisdizione nazionale", ribadendo che la Libia intendeva processarlo direttamente. Il 21 giugno 2026 il Tribunale di Tripoli lo ha condannato a sette anni e quattro mesi di reclusione, per aver violato i diritti dei detenuti sotto sua custodia.

Posizione della Libia sulla giurisdizione Un documento riservato del Procuratore generale libico, Al-Siddiq Ahmad Al-Sour, datato 20 gennaio 2025 e inviato alla Corte d’Appello di Roma, sosteneva che i reati contestati ad Almasri fossero di competenza della magistratura nazionale libica, in quanto commessi sul territorio dello Stato. La nota, rimasta riservata per mesi, è stata resa pubblica solo in seguito all’arresto a Tripoli, quando il dibattito sul caso è tornato di attualità. Nel documento, la Procura libica richiamava esplicitamente lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI), sottolineando il principio di complementarità sancito dall’articolo 17: un caso è dichiarato inammissibile se lo Stato avente giurisdizione ha già avviato indagini sui fatti oggetto del procedimento. Secondo la Procura, la CPI avrebbe violato tale principio, non avendo mai richiesto formalmente cooperazione giudiziaria né comunicato con la magistratura nazionale. La nota ribadiva inoltre che la Procura generale libica dispone del mandato per indagare su crimini di guerra e contro l’umanità, e che dal 2016 erano già in corso indagini interne relative a torture, privazioni della libertà e morti in custodia.

Posizione dell'Italia Il governo italiano ha dichiarato di aver agito in base alla nota riservata libica del 20 gennaio 2025, nella quale Tripoli rivendicava la propria giurisdizione sul caso. Palazzo Chigi ha confermato che "l’Esecutivo italiano era bene a conoscenza dell’esistenza di un mandato di cattura emesso dalla Procura generale di Tripoli già dal 20 gennaio 2025" e che questo elemento costituì "una delle fondamentali ragioni per la mancata consegna di Almasri alla CPI e per l’immediata espulsione". Sul punto la già citata decisione della Camera preliminare I della CPI ha messo in rilievo come non spetti agli Stati parte di sindacare la competenza della CPI, e come, nel caso di concorrenti richieste di estradizione, l'art. 90 dello Statuto di Roma imponesse all'Italia l'obbligo di effettuare tempestiva notifica alla CPI stessa, cosa non avvenuta fino al 7 maggio 2025, nonché, infine, come l'Italia non avesse comunque affatto dato corso all'estradizione in Libia, ma semplicemente al rilascio del ricercato e al suo accompagnamento in Libia in stato di libertà.

La Corte costituzionale italiana, per parte sua, su ricorso della Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 143 del 23 luglio 2026, "dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 20 dicembre 2012, n. 237 (Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale), nella parte in cui non prevedono che il Ministro della giustizia debba immediatamente trasmettere al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale, salvo che comunichi alla stessa Corte d’appello la dichiarazione motivata di non dare corso a tali richieste per l’esigenza di tutela di princìpi costituzionali preminenti" .

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