Gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (U.T.I.F. in sigla) (1938-1990), dipendenti dalla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze, vennero istituitiRegio Decreto-Legge 16 giugno 1938, n. 962 (G.U. n.160 del 16-07-1938), in vigore dal 31-7-1938, convertito dalla legge 19 gennaio 1939, n. 210 (G.U. n.42 del 20-02-1939). nel 1938: «Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ad un nuovo ordinamento dei servizi e del personale delle imposte di fabbricazione (I.F. in sigla)Imposte indirette sulla produzione (I.F. in sigla) o sul consumo (I.C. in sigla): altrimenti denominate accise. ed in conseguenza ad una modifica dell'ordinamento dei servizi e del personale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali».
Agli U.T.I.F. furono perciò attribuiti tutti i serviziTra i quali, i servizi ex legge 8 agosto 1895, n. 486 (G.U. n. 188 del 10-08-1895) per la tassa di fabbricazione degli spiriti, di raffinazione degli olii minerali greggi, di produzione e di vendita degli oli minerali, di resina e di catrame, di fabbricazione della cicoria, di fabbricazione del glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine, di fabbricazione dei fiammiferi, di consumo per illuminazione o riscaldamento del gas-luce e di energia elettrica: oltre alle imposte di fabbricazione sullo zucchero, sull’acido acetico, sulla birra, sulle acque gassose, sugli olii di semi, sulle polveri piriche ed altri prodotti esplodenti, sugli organi illuminanti, sui surrogati del caffè, sui saponi. già disimpegnati dalla 2° sezione dei preesistenti Uffici tecnici di finanza (U.T.F. in sigla) (1881-1936) dipendenti dalla Direzione generale delle imposte dirette e del catasto: natiRegio Decreto 6 marzo 1881, n. 120 (G.U. n.77 del 02-04-1881) in vigore dal 17-4-1881. nel 1881 dalla soppressione degli uffici tecnici del macinato e poiRegio Decreto 22 ottobre 1936, n. 2007 (GU n.274 del 26-11-1936) in vigore dal 11-12-1936. denominati Uffici tecnici erariali.
Con l’istituzione del Dipartimento delle dogane e delle imposte indiretteDecreto legislativo del 26 aprile 1990, n. 105 (S.O. n.31 alla G.U. n.106 del 09-05-1990) in vigore dal 10-5-1990. del 1990, gli U.T.I.F. riacquisironoDecreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1991 come modificato dal Decreto del Ministro delle finanze 13 novembre 1994 (S.O. n.176 alla G.U. n.304 del 30-12-1994) in vigore dal 14-1-1995. l’originaria denominazione di Uffici tecnici di finanza (1990-2001) fino a quando, col riordino dell'amministrazione periferica dello Stato avviato sul finire degli anni NovantaDecreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 (S.O. n.163 alla G.U. n.203 del 30-08-1999) in vigore dal 14-9-1999., furono soppressi in coincidenza del travasoDecreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (G.U. n.9 del 12-01-2001) in vigore dal 12-1-2001. delle loro competenze negli Uffici delle dogane dell’attuale Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Organizzazione Con la riorganizzazione dei servizi e del personale delle imposte di fabbricazioneDecreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83 (G.U. n.71 del 17-03-1962) in vigore dal 1-4-1962., in vigore dal 1° aprile 1962, il coordinamento dei servizi tecnici delle imposte di fabbricazione venne affidato all’Ufficio Tecnico Centrale delle Imposte di Fabbricazione (U.T.C.I.F. in sigla) costituito in seno alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette: con il laboratorio elettrotecnico centrale, il magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione e l'annessa officina.
Ciascun U.T.I.F. era diretto da un ingegnere capo dal quale dipendevano una o più Sezioni affidate a un ingegnere impiegato della carriera direttiva.
La circoscrizione territoriale degli U.T.I.F. era articolata in una o più Ripartizioni alle quali erano preposti i procuratori capi e i procuratori principali che alle loro dipendenze avevano tutto il personale assegnato a un numero variabile di Zone di verificazione comprendenti stabilimenti, fabbriche e magazzini del territorio di uno o più Comuni, anche appartenenti a Province diverse. Qualora l'entità dei servizi lo giustificasse, la Zona poteva comprendere anche un solo stabilimento.
I procuratori, impiegati della carriera di concetto, curavano personalmente l'espletamento dei vari servizi delle imposte di fabbricazione presenti nell'ambito territoriale della propria Zona di verificazione, avvalendosi della collaborazione degli ufficiali della carriera esecutiva eventualmente assegnati alla Zona stessa e dei quali dovevano vigilare e integrare l'operato.
In ausilio al personale civile in servizio alle imposte di fabbricazione erano normalmente adibiti sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza i cui compiti di vigilanza delle fabbriche venivano codificati in appositi ordini di servizio predisposti dalla competente Sezione dell'U.T.I.F. e approvati dall'ingegnere capo.
Al Comando generale del Corpo venivano invece richiesti, dalla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette, i militari per coadiuvare il personale civile degli U.T.I.F. in funzioni o incarichi di limitata importanza tecnica, contabile ed amministrativa: precisandone la durata, il compito e la sede del distacco al quale, nei casi di eccezionale urgenza e di breve durata, poteva provvedere il Comando locale.
L’insensibilità dell’imposta al valore economico delle merci da essa incise consentiva un presidio permanente di vigilanza la cui efficacia era indubbiamente favorita da quei beni prodotti in stabilimenti industriali limitatamente diffusi sul territorio quali erano, appunto, gli opifici petrolchimici, le distillerie, gli zuccherifici, le centrali elettriche e quelle del gas: e dove, con l’impiego di un ridottissimo numero di funzionari, si riusciva così ad assicurare un grado di evasione fiscale praticamente inesistente.
Gli impianti produttivi venivano dettagliatamente identificati in ogni loro parte e suggellati con filo metallico passante sulle teste forate dei dadi delle flange e con i capi chiusi all’interno di cilindretti di ottone muniti di fori calibrati: nei quali, con il proprio punzone identificativo, il procuratore I.F. serrava le laminette di rame della Zecca dello Stato soggette a rigoroso rendiconto.
Le porte dei magazzini poggiavano su cardini contrapposti anti sfilamento ed erano dotate di occhielli “saldati a forte” nei quali veniva infilata l’asta rettangolare dei cosiddetti lucchetti doganali. Questi erano muniti dei fori calibrati per l’inserimento dei suggelli punzonati con la pinza per rametti che veniva data in dotazione al procuratore IF: insieme alla tenaglia per i piombi da applicare agli autocarri, autoarticolati, fusti o serbatoi mobili, alle tenagliette per i piombi adoperati per suggellare i dispositivi elettrici e ai due timbri metallici – uno dei quali in rilievo positivo per essere inchiostrato e l’altro inciso in negativo per la ceralacca – attestanti il suo numero identificativo e l’U.T.I.F. dove egli prestava il servizio.
Il procuratore I.F. era quindi inequivocabilmente identificato dall’impronta dei suoi inseparabili timbri, pinze, tenaglie e tenagliette indispensabili per espletare i servizi di Zona e da egli custoditi insieme a densimetri per prodotti petroliferi, tabelle ASTM-IP (American Society for Testing Materials – The Institute of Petroleum), alcolometri, tavole alcolometriche, bicchiere d’immersione, un lungo termometro e vari materiali di consumo: quali stampati per le verbalizzazioni, etichette per i campioni, ceralacca, piombi grandi e piccoli, matasse di filo spiralinato, matasse di rametto e pasta rivelatrice d’acqua.
Fino all’abolizione delle frontiere intracomunitarie conseguente all’instaurazione del mercato interno della Comunità economica europea e alle DirettiveDirettiva CEE del 25 febbraio 1992 n.12 (G.U.C.E. n.41 del 28/5/1992) relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa. Direttive CEE del 19 ottobre 1992 n.81 e 82 (G.U.C.E. n.14 del 18/02/1993) relative all’armonizzazione delle strutture ed al ravvicinamento delle aliquote delle accise sugli oli minerali. Direttive CEE del 19 ottobre 1992 n.83 e 84 (G.U.C.E. n.14 del 18/02/1993) relative all’armonizzazione delle strutture ed al ravvicinamento delle aliquote delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche. recepite con decreto leggeDecreto Legge n. 513 del 31/12/1992 (G.U. n.306 del 31-12-1992), reiterato con Decreto Legge n. 47 del 02/03/1993 (G.U. n.50 del 02-03-1993), reiterato con Decreto Legge n. 131 del 28/04/1993 (G.U. n.100 del 01-05-1993), reiterato con Decreto Legge n. 213 del 30/06/1993 (G.U. n.151 del 30-06-1993), reiterato con Decreto Legge n. 331 del 30/08/1993 (G.U. n.203 del 30-08-1993), convertito, senza modifiche, dalla Legge n.427 del 29/10/1993 (G.U. n.255 del 29-10-1993) che ha armonizzato le imposte di fabbricazione sugli oli minerali, sui gas di petrolio liquefatti, sugli spiriti, sulla birra, sul vino, l’imposta di consumo sul gas metano, quella sui tabacchi lavorati e soppresso le imposte: - di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sullo zucchero; - di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sul glucosio. maltosio ed analoghe materie zuccherine; - di consumo sul caffè e conseguentemente anche la legge 26 giugno 1966, n. 344, contenente disposizioni sulla disciplina del movimento del caffè; - di consumo sul cacao, sul burro di cacao, sulle pellicole e bucce di cacao; - di fabbricazione e corrispondenti sovrimposte di confine sugli oli di semi e sulla margarina; - di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo e sulle munizioni; - di fabbricazione sugli apparecchi di accensione e sugli accendigas; - di consumo sugli apparecchi audiovisivi e cinefotoottici. in vigore dal 1° gennaio 1993, le accise italiane furono caratterizzate dal ferreo controllo operato dal personale delle imposte di fabbricazione. La vigilanza era permanente ed era caratterizzata dal presidio, vincolo e suggellamento degli opifici e dei magazzini dove si custodivano o trasformavano i prodotti per i quali l’accisa già sorta non era stata ancora versata all’erario: e perciò ancora schiavi d’imposta di fabbricazione (S.I.F. in sigla) fino a quando gli stessi non fossero stati avviati ad una destinazione diversa dai magazzini fiduciari soggetti, su cauzione, alla legge doganale sui depositi di merci estere.
Sedi degli Uffici Stabiliti con un organico di 1.037 posti per 70 ingegneri, 215 periti tecnici ed elettrotecnici, 455 tecnici, 200 computisti, 82 subalterni e 15 operai, gli U.T.I.F. avevano sede nel capoluogo delle 14 circoscrizioni doganali, di Ancona, Bari, Bologna, Como, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Roma, Torino, Trieste, Udine e Venezia: ma già nel 1948Decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 349 (G.U. n.101 del 29-04-1948) in vigore dal 30-4-1948., per il servizio nei nuovi 33 U.T.I.F. e nel Magazzino con l’Officina centrale del materiale delle imposte di fabbricazione, vennero previsti 1.390 posti tra 118 ingegneri, 412 procuratori (periti industriali), 730 ufficiali, 100 uscieri e 30 operai.