Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104 è una disposizione normativa della Repubblica Italiana riguardante la legislazione italiana sulle armi.

È stato emanato in attuazione della direttiva dell'Unione Europea 2017/853, emanata in data 13 giugno 2017, che modifica le precedente 91/477/CEE. Il decreto è entrato in vigore il 14 settembre 2018.

Struttura Capo I - Norme in materia di fabbricazione, detenzione, porto delle armi da fuoco e loro tracciabilità (artt. 1-11)

Capo II - Norme transitorie e finali (artt.12-14)

Contenuto La legge introduce nuove disposizioni relative alle armi da fuoco, in particolare alle armi comumi da sparo, riguardanti la produzione, detenzione, porto, tracciabilità nonché nuove limitazioni per i privati. Le norme più significative sono:

Articolo 2 Introduce nuove limitazioni per i privati circa i tipi di armi di cui alla categoria A - vietate per i privati - modificando la direttiva UE 91/477/CEE con la creazione della categoria A8 riguardante le "armi da fuoco lunghe semiautomatiche che possono essere ridotte ad una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico, ovvero un calcio che può essere rimosso senza l’ausilio di attrezzi".

Elimina dall'elenco delle "parti essenziali d'arma" il cui trasporto è soggetto ad avviso all'autorità: la cassa; i silenziatori. Inserisce la definizione di "arma da fuoco camuffata" per quelle fabbricate o trasformate ai fine di assumere le caratteristiche esteriori di un altro oggetto.

Articolo 3 Autorizza i titolari di licenza per la fabbricazione di armi comuni (art. 31 del TULPS) alla "rottamazione" delle parti d'arma "fabbricate e non ancora immesse sul mercato" previa annotazione dell'avvenuta rottamazione sul registro prescritto all'art. 35 del TULPS. Stabilisce assolto l'obbligo di avviso all'autorità del trasporto di armi o parti d'arma in carico a commercianti, fabbricanti e riparatori mediante comunicazione, almeno 48 ore prima del trasporto, per via telematica (tramite PEC) con l'obbligo di accompagnare il trasporto con la copia della comunicazione. Estende la facoltà di denuncia per via telematica (tramite PEC) locale comando dell'Arma dei Carabinieri. Esclude dall'obbligo di presentazione del certificato medico di idoneità psichica i collezionisti di armi antecedenti il 1890 (già liberalizzate).

Articolo 4 Riduce da sei a cinque la validità del titolo di licenza di porto d'armi per lo sport del tiro a volo (legge 18 giugno 1969, n. 323).

Articolo 5 Inserisce tra "armi da guerra" quelle "camuffate". Stabilisce la capacità massima dei caricatori legalmente detenibili dai privati senza denuncia a: Armi lunghe: 10 colpi più uno in camera. Resta l'obbligo di denuncia dei caricatori di capacità superiore a 10. Armi corte: 20 colpi più uno in camera. Resta l'obbligo di denuncia dei caricatori di capacità superiore a 20. Porta da 6 a 12 il numero di armi detenibili dai privati se classificate "sportive" dal Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (BNP). Introduce per i titolari di licenza di collezione, la facoltà di provare, al massimo ogni sei mesi, le armi collezionate consumando fino a 62 colpi per arma, colpi da consumare al massimo entro le 24 ore dall'acquisto. Marcatura delle armi comuni da Sparo prodotte, assemblate o introdotte nello stato con una "Marcatura Unica, chiara e permanente" da apporre a cura del fabbricante, dell'assemblatore o dell'importatore, senza ritardo dopo la fabbricazione, l'assemblaggio o l'importazione, su un'area delimitata delle parti essenziali dell'arma, consistente in: Nome sigla o marchio del Fabbricante, Assemblatore o Importatore. Anno di Fabbricazione, assemblaggio o Importazione. Luogo di Fabbricazione Assemblaggio o Importazione. Numero di serie [Matricola]. Fa decadere la facoltà di acquisto "a distanza" tramite nulla osta della prefettura competente.

Articolo 6 Modifica la legge 11 febbraio 1992, n. 157 stabilendo il divieto di usare per la caccia armi automatiche ed alcune tipi di semiautomatiche nonché riduce da sei a cinque gli anni di validità del porto d'armi uso caccia.

Articolo 9 Abolite le competenze della "Commissione Consultiva centrale per il controllo delle armi" istituita dalla legge 8 aprile 1975, n. 110 per la verifica della conformità delle armi di cui al Decreto Ministro dell'Interno 9 agosto 2001, n. 362 come requisito per la commercializzazione nei confronti dei privati affidando tale competenza al BNP.

Articolo 11 Istituisce presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, un sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi da fuoco e delle munizioni, denominato "Sitam" (acronimo di "Sistema tracciabilità armi e munizioni") delegandone la disciplina del funziobamenro a un decreto del Ministero dell'interno, specificando le informazioni da contenere e consultabile dalle forze di polizia italiane, dal personale civile del Ministero dell'interno e degli uffici territoriali di governo, per finalità di controllo sulle armi.

Articolo 12 Stabilisce che le armi di cui alla categoria A6 ("armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche") e A7 ("armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale") possono essere detenute dai privati solo se iscritti all'Unione Italiana Tiro a Segno, al CONI o alle associazioni sportive dilettantistiche ad esso affiliate, o da gli iscritti a federazioni sportive di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Note

Voci correlate Legislazione italiana sulle armi

Collegamenti esterni

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