Il procedimento d'ingiunzione nell'ordinamento italiano è un procedimento speciale civile disciplinato dal codice di procedura civile italiano, ed è finalizzato ad ottenere soddisfazione delle pretese creditorie. Può concludersi con un atto detto decreto ingiuntivo che costituisce titolo esecutivo.

La dottrina (ed in particolare Giuseppe Chiovenda) qualifica il procedimento di ingiunzione quale accertamento con prevalente funzione esecutiva, giacché esso mira appunto ad assicurare la rapida formazione del titolo esecutivo.

Evoluzione storica Storicamente, esso discende dal procedimento monitorio del diritto comune, e infatti, talvolta, lo si trova indicato anche con tale nome (soprattutto nella letteratura giuridica degli anni 1920 e anni 1930).

Tale discendenza, tuttavia, non è diretta giacché il codice di procedura civile italiano del 1865 non lo contemplava affatto: esso fu introdotto dapprima con il Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 solo relativamente alla riscossione delle imposyte statali, e poi esteso anche agli altri ambiti ai sensi della legge 9 luglio 1922, n. 1035 promossa da Lodovico Mortara, ma che fu salutata da Chiovenda e dalla sua scuola come un primo passo verso la recezione del "flusso giuridico" di importazione austriaca noto con il nome di "oralità". La legge speciale del 1922 fu poi recepita, senza modifiche di rilievo, all'interno del codice civile italiano del 1942.

La competenza L'autorità giudiziaria italiana competente può variare a seconda del valore e dell'ambito territoriale:

per valore è competente il giudice onorario di pace per crediti fino a 5.000 euro, oltre tale somma invece subentra il tribunale in composizione monocratica;

per comptenza territoriale: si segue la regola del "foro generale" ovvero residenza o domicilio del debitore (art. 18 c.p.c.) e del "foro facoltativo" (art. 20 c.p.c.) con riguardo al luogo in cui è sorta l'obbligazione o quello in cui deve essere adempiuta.

Inoltre gli avvocati e i notai possono richiedere l'emissione di decreto ingiuntivo non al giudice territorialmente competente nel luogo in cui ha residenza il convenuto (foro generale) bensì dinanzi al giudice territorialmente competente nel luogo in cui c'è l'albo degli avvocati al quale è iscritto.

Le fasi Il procedimento si articola in due fasi:

Una prima fase, svolta senza contraddittorio (inaudita altera parte) in cui il creditore, previo deposito di ricorso presso la cancelleria del giudice competente ex art. 637 c.p.c., chiede l'emissione di un decreto ingiuntivo allegando una prova scritta a sostegno delle proprie ragioni. Se il ricorso è fondato, il giudice emana il decreto ai sensi dell'art. 641 c.p.c. concedendo al debitore ingiunto un termine di 40 giorni per opporsi al decreto e instaurare un giudizio a contraddittorio pieno; caso contrario, decorso inutilmente il termine, il decreto si consolida e acquista efficacia esecutiva.

Una seconda, eventuale, fase di opposizione (art. 645 c.p.c.) in cui si instaura un giudizio di cognizione a contraddittorio pieno, destinata a concludersi con una sentenza che conferma o revoca il decreto ingiuntivo, soggetta a sua volta ai normali mezzi impugnatori.

Il decreto ingiuntivo La pronuncia del decreto non avviene in contraddittorio (come invece avviene nel procedimento per convalida di sfratto, dove c'è contraddittorio e si dà la possibilità alla controparte di difendersi prima della pronuncia del provvedimento finale); la parte può opporsi solo dopo l'emissione (notificazione al convenuto) del decreto da parte del giudice. Esso viene generalmente emanato "inaudita altera parte" che indica il fatto che viene emesso senza sentire l'altra parte; la presenza o meno in questa fase del procedimento della controparte non è condizione essenziale per la pronuncia del decreto.

Requisiti e presupposti I requisiti per l'ammissibilità del decreto sono fissati dagli artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile e sono essenzialmente due più una eventuale:

Il ricorrente deve vantare un diritto di credito inesausto, necessariamente fungibile, esigibile e costituente una somma. Il credito inoltre deve essere certo e determinato. Questo non significa che possano essere richieste soltanto somme di denaro, potendo essere richiesta qualsiasi prestazione di dare purché certa, accertabile ed esigibile. Non rientrano nel procedimento d'ingiunzione le prestazioni di fare e non fare, la restituzione di beni immobili e in genere l'adempimento di crediti da accertare.

Deve essere prodotta nel ricorso prova certa e scritta del credito vantato, che sarà oggetto di libero apprezzamento del giudice (ai sensi dell'art. 116 codice di procedura civile). Si richiede la prova scritta perché il carattere sommario e spedito del procedimento necessitano un'alta probabilità di quanto si chiede, oltre che una rapida riscontrabilità. In precedenza una fattura, regolare dal punto di vista amministrativo e fiscale, era considerata documento valido per la richiesta di un decreto ingiuntivo; attualmente, per l'opposizione al decreto ingiuntivo o per il giudizio di merito, si richiede un estratto notarile delle scritture contabili. Anche il telefax non è più considerato sufficiente per l'emanazione del decreto ingiuntivo. Da notare che la prova scritta richiesta per il decreto ingiuntivo non è la "prova documentale" richiesta nel rito di cognizione ordinario: il concetto di prova scritta è molto più ampio ed include delle fonti di prova (come ad esempio il registro contabile autenticato da notaio) che non potrebbero mai trovare posto nel rito di cognizione ordinario come prove documentali (questo perché si vuole facilitare la prova dell'esistenza del credito in sede di procedimento ingiuntivo).

Il terzo ed eventuale è previsto nel caso in cui il diritto nasca per una controprestazione: in questo caso il creditore deve provare l'avvenuto adempimento da parte propria della controprestazione.

Tuttavia la legge espressamente deroga l'obbligo di fornire prova scritta in tutti i casi in cui il credito sia sorto a seguito di una consulenza ad una parte nel processo (l'avvocato o il tecnico che ha fatto una perizia per un soggetto che è parte in un processo non hanno bisogno di dimostrare il loro credito con una prova scritta).

L'emissione Nel caso in cui il giudice ritenga fondata la richiesta del ricorrente emette il decreto ingiuntivo che si sostanzia in una ingiunzione ad adempiere entro 40 giorni dalla notifica altrimenti il decreto diventerà un titolo esecutivo (e quindi idoneo a richiedere una esecuzione forzata). Infatti il decreto nella norma non è "immediatamente esecutivo" quindi non consente al creditore di procedere al pignoramento immediato dei beni del debitore. È possibile richiedere la immediata esecutività (e quindi la possibilità di cominciare un procedimento d'esecuzione forzata immediatamente, senza aspettare che decorra il termine per l'opposizione) nel caso in cui il credito è giustificato da una cambiale, da un assegno, certificato di liquidazione di borsa, su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato (art. 642 c.p.c.) o da un documento sottoscritto dal debitore nel quale si ammette l'esistenza del credito. La giurisprudenza considera documenti sottoscritti dal debitore le promesse di pagamento, i contratti e i documenti di trasporto firmati dal destinatario delle merci. Difficilmente un giudice emetterà un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in virtù della semplice esibizione delle scritture contabili o delle fatture elettroniche del creditore.

Caso differente di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è regolato dall'art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di recupero crediti condominiale. Ulteriore ipotesi in cui può essere concessa la provvisoria esecutività si ha nel caso in cui il creditore provi il periculum in mora.

Il ricorrente ha 60 giorni di tempo (a pena di inefficacia) per notificare il decreto e dal momento della notifica cominciano a contarsi i 40 giorni utili per l'opposizione.

Il giudizio di opposizione Procedimento L'opposizione ad un decreto ingiuntivo si propone, davanti all'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto, mediante atto di citazione (art. 645 c.p.c.) entro i termini previsti nel decreto stesso (di solito 40 giorni). La citazione in opposizione va notificata al ricorrente nei luoghi di cui all'art 638 c.p.c. In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; con gli stessi termini (fino all'entrata in vigolre del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 erano invece ridotti a metà).

Nella seconda fase, poiché il procedimento si svolge secondo le regole tipiche del rito ordinario, non potranno essere proposte prove scritte generiche, ma solo prove documentali quindi il creditore che aveva ottenuto il decreto ingiuntivo in forza di una prova scritta non annoverabile tra le prove documentali difficilmente riuscirà a vincere anche la fase del rito ordinario senza un'altra prova ammissibile).

Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, in determinati casi e mancanza di decreto può autorizzare esecuzione provvisoria (art. 642 c.p.c.) quando ricorrono gravi motivi, può sospenderla con ordinanza non impugnabile (art. 649 c.p.c). Esattamente al contrario il giudice può, nel caso in cui il giudice non abbia garantito la provvisoria esecutività, concederla durante il giudizio di opposizione qualora il creditore provi il periculum in mora.

Disposizioni particolare per gli onorari degli avvocati La legge 13 giugno 1942, n. 794 ha previsto che gli avvocati possano avvalersi, in alternativa al procedimento di ingiunzione, di un rito speciale da essa regolato, il quale deve essere seguito anche nel caso in cui il professionista abbia, invece, optato per il decreto ingiuntivo, ma l'ingiunto abbia proposto opposizione. Alla fine il giudice potrà rigettare il ricorso e quindi legittimare l'esecutività del decreto, oppure potrà accogliere la richiesta in parte e quindi ridimensionare il decreto oppure potrà annullarlo del tutto. La sentenza della Suprema Corte di Cassazione - seconda sezione civile - n. 21954 del 16 ottobre 2014 ha stabilito che tale rito si possa estendere anche ai contenziosi relativi a compensi inerenti prestazioni stragiudiziali.

A proprio favore l'opponente può produrre le quietanze di pagamento regolarmente rilasciate dal creditore e in casi eccezionali e circostanziati fare ricorso alla prova testimoniale.Secondo gli articoli 2697, 2721, 2724 e 2726 del codice civile italiano

Rigetto Il giudice può chiedere al ricorrente un'integrazione delle prove scritte. In assenza di queste o se ritiene la domanda insufficientemente giustificata, rigetta il ricorso. Il rigetto non pregiudica al ricorrente la possibilità di adire le vie ordinarie, oppure di proporre un nuovo decreto ingiuntivo, anche relativi al medesimo soggetto/parti e/o giudice senza ulteriori integrazioni di prova.

Come per il "Procedimento Europeo d'ingiunzione di pagamento" (EPI), non si può presentare opposizione contro il rigetto, ma il ricorrente può proporre una nuova domanda d'ingiunzione. Non è motivo di rigetto della domanda la incompatibilità con una decisione o ingiunzione pronunciata in precedenza in qualsiasi altro Stato membro dell'Unione Europea o in uno Stato terzo, riconosciuta ed avente lo stesso oggetto e parti. È invece sufficiente per dichiarare la non-esecutività dell'ingiunzione nello Stato membro competente.

Conseguenze della mancata opposizione