Il servizio farmaceutico in Italia è disciplinato principalmente dal testo unico delle leggi sanitarie e dalla legge 2 aprile 1968, n. 475.Articoli 104 e seguenti del testo unico approvato con
Per aprire una farmacia è richiesta l'autorizzazione dell'azienda sanitaria locale; in passato la competenza era del medico provinciale. Il numero delle autorizzazioni è stabilito affinché ve ne sia una ogni 3.300 abitanti, oltre quelle in aeroporti, stazioni ferroviarie o marittime, o nei centri commerciali. La titolarità della farmacia può trasferirsi.
Classificazione e numero Le farmacie sono così classificate: urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti; rurali, ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. Tra le farmacie rurali, si distinguono le sussidiate, quando la popolazione del luogo ove trovasi la farmacia è inferiore a 3.300 abitanti.
È aperto un dispensario nelle località minori dove non sia aperta una farmacia privata o pubblica. Inoltre esistono delle farmacie ospedaliere.
Farmacia privata La farmacia privata ha come titolare una persona fisica oppure una società di persone o di capitali. La titolarità si acquisisce per concorso pubblico, per atto di compravendita o per successione, e può essere trasferita a terzi.
Quando il titolare è un singolo farmacista, la titolarità dell'esercizio e la proprietà dell'azienda restano indissolubilmente legate: non è quindi possibile cedere l'una senza l'altra.
La direzione della farmacia spetta a un farmacista, che può assumere tale responsabilità per una sola sede.
Gestione societaria La legge 8 novembre 1991, n. 362, come modificata con decreto-legge 223/2006, prevedeva che la titolarità di una farmacia privata fosse riservata a: farmacisti individuali; società di persone tra farmacisti; società cooperative tra farmacisti.
Ogni società poteva detenere al massimo quattro farmacie, ubicate nella provincia della propria sede legale, e ciascun farmacista poteva partecipare in quattro società al massimo.
La direzione di una farmacia gestita in forma societaria era affidata a uno dei soci, responsabile di una sola sede; qualora la società fosse titolare di più farmacie, il numero dei soci doveva corrispondere, secondo un'elaborazione dottrinale più che una previsione normativa, al numero delle farmacie possedute.
L'avvio della gestione societaria richiede l'autorizzazione della ASL, mentre lo statuto sociale ed eventuali modifiche devono essere comunicati alla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, all'assessorato regionale alla sanità, all'Ordine provinciale dei farmacisti e alla ASL territorialmente competente.
La legge sulla concorrenza Il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha imposto ai comuni di aggiornare la pianta organica delle farmacie in base al mutato rapporto tra popolazione e numero di esercizi presenti.
La giurisprudenza amministrativa si è divisa sul tema: nel 2016 il Consiglio di Stato ha riconosciuto ai titolari di farmacie già attive in un comune un interesse legittimo a impugnare i provvedimenti con cui le autorità locali istituiscono nuove sedi, qualora ciò riduca il bacino d'utenza e gli introiti. Nel 2019, invece, il TAR Campania ha affermato che la libertà d'impresa del farmacista può essere limitata per motivi di pubblica utilità, riconoscendo al comune la facoltà di negare l'apertura di una farmacia anche entro la zona di pertinenza assegnata, allo scopo di garantire una migliore assistenza farmaceutica; tale facoltà, di natura discrezionale, è sindacabile solo in presenza di errori di valutazione gravi ed evidenti o di manifesta irragionevolezza.
La legge 4 agosto 2017, n. 124, infine ha aperto la titolarità delle farmacie anche alle società di capitali, eliminando il precedente limite di quattro farmacie per soggetto giuridico e introducendo, al suo posto, un tetto pari al 20% delle farmacie esistenti nella medesima regione o provincia autonoma, controllabili direttamente o indirettamente dallo stesso soggetto. Resta fermo l'obbligo che la direzione sia affidata a un farmacista laureato e iscritto all'Ordine, responsabile di una sola sede; le variazioni della compagine sociale vanno comunicate alla ASL e all'Ordine dei farmacisti.
Farmacia pubblica Della farmacia pubblica è titolare il comune, nella persona del sindaco. La sua origine risiede nel diritto di prelazione che il comune può esercitare sul 50% delle farmacie che si rendono vacanti o di nuova istituzione. Il comune può gestire simili farmacie: direttamente, in economia; a mezzo di azienda speciale; mediante consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari; mediante società di capitali a prevalente partecipazione pubblica, costituite tra il comune e i farmacisti in servizio presso le farmacie comunali; mediante società di capitali anche senza prevalenza di partecipazione pubblica.
Ogni farmacia pubblica ha un direttore farmacista, responsabile della gestione professionale nei confronti dell'autorità sanitaria, ed è soggetta, come quella privata, al rapporto convenzionale con il servizio sanitario nazionale e alla vigilanza della ASL. Il personale è assunto per concorso pubblico. La cessione di una farmacia comunale è ammessa purché siano garantite la tutela del personale dipendente, il suo diritto di prelazione e la possibilità per i dipendenti di costituirsi in società.
Quando la sede della farmacia resasi vacante o di nuova istituzione accolga uno o più ospedali civili, il diritto alla prelazione per l'assunzione della gestione spetta rispettivamente all'amministrazione dell'unico ospedale o di quello avente il maggior numero di posti letto.
Farmacia succursale La farmacia succursale viene istituita nei centri abitati soggetti a rilevanti fluttuazioni stagionali della popolazione. È gestita dal titolare di un'altra farmacia del comune o della provincia, che ha l'obbligo di nominare un farmacista direttore responsabile, ed è aperta soltanto per periodi limitati dell'anno.
Nei comuni con più farmacie, l'assegnazione avviene tramite concorso riservato ai titolari già operanti nel comune; in quelli con una sola farmacia, la succursale può essere affidata direttamente al titolare della sede principale oppure assegnata per concorso tra tutti i titolari della provincia. In ogni caso, anche se operativa solo per parte dell'anno, la succursale deve avere una direzione continuativa, affidata a un farmacista iscritto all'albo e nominato con comunicazione formale alla ASL da parte del titolare della farmacia principale; il relativo rapporto di lavoro è a tempo pieno.
Note
Voci correlate Farmacista Farmacia (pubblico esercizio)
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