Le questioni pregiudiziali sono aspetti che emergono in un processo penale e che comportano il giudizio anche di un giudice civile o viceversa, al fine di assicurare l'unità di giurisdizione e decisioni contrastanti in sedi diverse. Dal 1988, con la riforma dell'ordinamento penale, è prevista soltanto la questione pregiudiziale civile a procedimento penale, al contrario di quanto era previsto dall'art.2 del vecchio codice abrogato.

La norma di riferimento di tale istituto è l'art.2 comma 1° e parte del 2 °C.p.p.

Si desume inequivocabilmente, pertanto, che quando sussiste una questione pregiudiziale civile o amministrativa, il giudice penale deve risolvere la questione senza sospensione del processo.

Eccezioni La regola dell'art.2 subisce molte deroghe ed eccezioni.

All'art.3 si aggiunge il 479:

L'ipotesi prevista dall'art.479 è attuabile solo nella fase dibattimentale.

Efficacia della sentenza penale L'art. 651 e 652 regolano i casi in cui una sentenza penale è vincolante ed ha efficacia anche nei giudizi civile ed amministrativo.

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