La parte civile nel processo penale è il soggetto danneggiato dal reato che intende far valere innanzi al giudice penale la propria domanda di risarcimento o di restituzione.

La domanda civile innestata nel procedimento penale conserva, pertanto, la propria autonomia seppur sia regolata proceduralmente dalle norme del codice di procedura penale. Ex art. 74 può costituirsi esclusivamente nel processo e non nel procedimento. Soggetto legittimato a costituirsi parte civile è qualsiasi persona fisica e giuridica, nonché enti senza personalità giuridica. Per le persone fisiche, possono agire anche i successori universali.

Il fatto che queste figure possano partecipare al processo penale dipende dalla circostanza che uno stesso fatto può costituire nello stesso tempo sia un illecito penale in quanto passibile di una sanzione penale, sia un illecito civile in quanto ha provocato un danno con riferimento al quale si pone la necessità di una restituzione o di un risarcimento. Per quanto riguarda le restituzioni non si sono posti grandi problemi perché il giudice penale con riferimento alle restituzioni può pronunciarsi autonomamente.

Le restituzioni possono consistere in un dare o in un fare, per esempio al ripristino dello stato dei luoghi prima che intervenisse il fatto di reato. Per quanto riguarda invece il risarcimento del danno, più di un problema si pone nel momento in cui è necessario procedere alla quantificazione del danno perché nella maggior parte dei casi bisogna rivolgersi al giudice civile per la quantificazione a norma degli art. 1223 ss. del c.c. Per quanto riguarda il risarcimento del danno inizialmente si riteneva che potesse essere risarcito solo il danno che consegue alla lesione di un diritto soggettivo. In seguito alla sentenza 500/1999 della Corte suprema di cassazione a sezioni unite invece si è affermata anche la risarcibilità del danno derivante dalla lesione dell'interesse legittimo.

Altro problema è quello di stabilire che tipo di danno deve essere considerato risarcibile, poiché inizialmente si riteneva risarcibile solo il danno patrimoniale (art. 1226 c.c.) che si configura nelle due componenti del danno emergente (la perdita derivante dalla lesione del bene) e il lucro cessante (il mancato profitto derivante dalla lesione); in seguito ci si rese conto che non poteva essere solo questa l'unica conseguenza degna di risarcimento in quanto vi erano anche altre situazioni che andavano a colpire il soggetto, prima fra tutte le sofferenze da questi sopportate e in tal senso è stato ritenuto risarcibile anche il danno morale; in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 184/1986 è stato ritenuto risarcibile anche il cosiddetto danno biologico che si differenzia dal danno morale in quanto colpisce l'integrità psicofisica del soggetto menomando la sua vita di relazione e cioè tutti i suoi rapporti futuri.

Nel novero delle ipotesi di risarcibilità rientra attualmente anche il danno ambientale così come definito dall'art. 18 della l. 349/1986, cioè qualsiasi deterioramento o distruzione che comprometta tutte le bellezze naturali e le risorse naturali in genere: questa specificazione è importante perché ai fini del riconoscimento della legittimazione a costituirsi parte civile, perché possono costituirsi parte civile in presenza di un danno ambientale gli enti quali lo stato regioni, le province e i comuni, ma può farlo anche il soggetto privato proprio in virtù della lesione del suo diritto inviolabile che trova il suo fondamento nell'art. 2 della Costituzione.

Anche le associazioni e gli enti possono costituirsi parte civile purché intervengano a tutela di un interesse che rientra nei fini che l'ente o l'associazione perseguono, perché nel caso in cui non ci sia questa condizione gli enti e l'associazione hanno solo un potere di denuncia e di sollecitazione di intervento, ma non hanno la possibilità di costituirsi parte civile anche se essi hanno avuto il riconoscimento governativo secondo l'art. 13 della legge 349/1986; occorre precisare che l'art. 36 c. 2 della legge n. 104/1992 precisa che nel caso in cui si tratti di reati di cui agli artt. 527 e 628 del c.p. (reati di atti osceni e di rapina e con riferimento ai delitti non colposi contro la persona di cui al titolo dodicesimo del libro secondo del c.p.) se la persona danneggiata risulta essere un soggetto affetto da handicap, la legittimazione a costituirsi parte civile spetta al difensore fisico o in sua assenza all'associazione a cui risulti iscritto tale soggetto o ancora a un suo familiare.

Il danno può essere diretto ma anche indiretto: a sostegno della seconda tesi dottrina e giurisprudenza sono orientate in maniera diffusa verso la stessa direzione, partendo dal presupposto che in diritto civile il danno indiretto non è risarcibile con riferimenti precisi di norme che invece in diritto penale non esistono.

Formalità della costituzione di parte civile Il soggetto che intende costituirsi parte civile deve predisporre la dichiarazione con la quale intende esercitare l'azione civile nel processo penale, depositandola nella cancelleria del giudice innanzi al quale si procede, oppure deve essere presentata in udienza e deve avere un contenuto minimo che la legge processuale penale regolamenta molto dettagliatamente. Questi requisiti sono: il nome, cognome, data e luogo di nascita della persona fisica, oppure la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile con l'indicazione completa delle generalità del legale rappresentante; il nome, cognome, data e luogo di nascita dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile e tutte le altre indicazioni che possano identificarlo; il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura (cosa diversa dal mandato); l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda; la sottoscrizione del difensore.

Se la costituzione è presentata fuori udienza, l'atto di costituzione deve essere notificato, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione. Aspetto di non ultima importanza è il deposito da parte del procuratore speciale della procura conferita nelle forme di cui all'articolo 100 comma 1 cpp presso la cancelleria del giudice o allegata alla costituzione in udienza.

Come può osservarsi il punto nr. 4 conferma che la costituzione della parte civile è una domanda civile a tutti gli effetti equiparabile alla citazione contemplata dal c.p.c nella quale debbono essere esplicitate le ragioni e quindi anche le fonti "civili", di responsabilità dell'imputato, in relazione alla richiesta del danno, pena la dichiarazione di inammissibilità nella fase iniziale del processo penale che instaura il rapporto giuridico tra le parti e ne legittima la presenza e il potere di intervento nelle fasi dibattimentali successive.

Aspetti problematici della costituzione di parte civile tra prassi applicative e percorsi giurisprudenziali La costituzione di parte civile, nelle dinamiche processuali e nei suoi molteplici aspetti operativi, incontra sovente momenti "problematici", dovuti per lo più a dubbi interpretativi in relazione al contenuto logico e letterale della normativa processual-penalistica in materia e al necessario raccordo con i principi sostanziali e procedurali di matrice civilistica cui necessariamente, per derimere numerose questioni, deve farsi riferimento. Il problema è sorto tanto più l'impianto del codice di rito si è adeguato ai principi informatori del “giusto processo”. Le modifiche di natura normativa, e i numerosi interventi della Corte Costituzionale hanno portato, oltre alla “sostanziale” parità processuale tra accusa e difesa (e tra queste e le altre parti processuali) a perorare, anche “a costo” di difficoltà operative non indifferenti, il principio cardine dell'ormai consolidata riforma, per cui la prova, in ipotesi di rito cdd “ordinario”, debba formarsi in dibattimento con pari ed eguali possibilità di replica e intervento da parte delle parti processuali coinvolte nel processo penale.

Sotto il profilo pratico le problematiche cui sopra si faceva riferimento hanno riguardato (e invero ancora oggi riguardano) una serie di temi fra cui, le formalità della costituzione di parte civile in cancelleria, ovvero se possa essere notificata dal difensore prima del deposito, di guisa da essere depositata in cancelleria dopo l'avvenuta notifica, o debba essere depositata in cancelleria, estratta in copia conforme e quindi notificata; e ancora la possibilità per la persona offesa non ancora costituita parte civile di depositare liste dei testi, la questione connessa alla nullità della lista testi depositata dalla parte civile costituita in cancelleria in ipotesi di notifica negativa, le problematiche relative alla revoca del difensore dell'imputato in ipotesi di originaria elezione di domicilio presso lo stesso; i contenuti dell'atto di costituzione di parte civile e segnatamente l'analitica indicazione di petitum e causa petendi in relazione ai principi del giusto processo; la necessità della presenza all'udienza di ammissione della parte civile del procuratore speciale personalmente e il legittimo impedimento, i rapporti tra azione civile d'azione penale; la producibilità di documenti in cancelleria in uno al deposito della costituzione notificata unitamente alle liste testi ex articolo 468 c.p.p.; la dibattuta questione dell'appellabilità della sentenza di assoluzione da parte della sola parte civile; e infine il rilievo sostanziale e processuale delle conclusioni scritte, sia in primo grado che in appello, le prassi applicative dei tribunali di merito e le conseguenze dell'omesso deposito delle predette conclusioni, la possibilità per la parte civile di porre in sede di esame e controesame domande ultronee rispetto al capo di imputazione, i rapporti tra azione civile e azione penale e infine la possibilità per un avvocato persona offesa di costituirsi parte civile nel processo penale assumendo il patrocinio di sé stesso.

Natura e obiettivi della presente disamina non consentono di approfondire nessuno dei temi sopra riportati, così come, certamente, tralasciano altri importanti aspetti problematici, tuttavia possono essere brevemente affrontate alcune delle principali questioni applicative, con particolare attenzione alla prassi giurisprudenziale dei tribunali di merito. Dopo un primo e importante momento di "indecisione" interpretativa in relazione al contenuto e alla portata dell'articolo 78 del codice di rito nella parte in cui prevede che se la "dichiarazione di costituzione di parte civile" è presentata fuori udienza, deve essere notificata a cura della parte civile alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale seguito alla notificazione" si è consolidato un indirizzo che ha posto le basi per una univoca interpretazione del formalità di cui si e detto.