La legislazione italiana dei beni culturali è quella parte del diritto italiano che disciplina la valorizzazione, conservazione, tutela e fruizione dei beni culturali.

L'evoluzione normativa è risultata intensa in questo settore, soprattutto negli ultimi anni, con diversi interventi che hanno modificato la legislazione in precedenza vigente, risalente alla fine degli anni trenta del XX secolo, in particolare riguardo alla definizione di "bene culturale" e all'attribuzione alle regioni e agli enti locali di alcune competenze precedentemente riservate allo Stato.

Origini La sensibilità al tema della conservazione dei beni culturali si sviluppò in Europa, specialmente in Francia, nel corso del XIX secolo, nell'ambito della tutela dell'immagine nazionale. Il problema di limitare l'esportazione delle opere d'arte era particolarmente sentito a Roma sin dal Rinascimento, per cui i Papi cinquecenteschi furono pionieri delle prime norme di tutela e conservazione del patrimonio artistico.

Evoluzione normativa Regno d'Italia Con l'Unità d'Italia, le belle arti, i musei e gli scavi, con il r.d. 11 agosto 1861, n. 202, furono assegnati al ministero della pubblica istruzione. Con la legge 27 luglio 1907, n. 386 viene istituito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti e con il r.d.l. 3 ottobre 1919, n. 1792, fu costituito un Sottosegretariato di Stato per le antichità e belle arti, poi soppresso con r.d. 29 aprile 1923, n. 953. Quello stesso anno, in attuazione della riforma Gentile, fu approvato, con r.d. 16 luglio, n. 1753, un nuovo ordinamento in base al quale veniva istituita la Direzione generale per le antichità e belle arti, all'interno del ministero della Pubblica istruzione, che nel 1929 divenne Ministero dell'educazione nazionale. Con il r.d. 22 dicembre 1932, n. 1735, veniva istituita la Consulta per la tutela delle bellezze naturali.acs.beniculturali.it

Il 15 novembre 1936 venne nominato ministro dell'Educazione nazionale Giuseppe Bottai. Tra il maggio e il luglio 1939 Bottai fece approvare quattro importanti leggiGiordano Bruno Guerri, Giuseppe Bottai, dal catalogo della mostra organizzata nel 2024 dal Mart di Rovereto dal titolo «Arte e fascismo».: Dispose l'aumento delle Soprintendenze da 28 a 58, distinguendone le competenze e migliorando la distribuzione sul territorio; Regolò severamente le norme relative a ritrovamenti, riproduzioni, esportazione ed espropriazione delle cose di interesse artistico; Il 1º giugno 1939 fece emanare la legge n. 1089/1939 «per la tutela delle cose di interesse artistico e storico» (legge Bottai), la prima legge organica volta a disciplinare la tutela dei beni culturali, e il 29 giugno quella "per la tutela delle bellezze paesistiche" (l. n. 1497/1939). Viene tutelato il patrimonio storico-artistico mirando alla conservazione del concetto di "bello" ottocentesco. Si tratta di una concezione puramente estetica e meramente conservativa, ma segna una grande svolta nella concezione di patrimonio e tutela della cultura. Venne inserita tra i primi dodici articoli, quindi tra i principi fondamentali del nostro ordinamento perché promuovere la tutela della cultura significa promuovere l'autocoscienza dei cittadini e la loro storia culturale. La novità più significativa, rispetto alla precedente normativa vincolistica, è il divieto di esportazione di determinati beniGiampiero Buonomo, La richiesta di pubblicità dell'udienza sull'appartenenza dell'Atleta di Fano, in Diritto penale e processo, 9/2005, p. 1181, nota 49., nonché il termine bimestrale per l’esercizio della prelazione statale per i beni oggetto di notifica ministeriale in quanto rientranti nella categoria dei beni culturali; Dispose la creazione dell'Istituto centrale per il restauro (legge 22 luglio 1939, n° 1240).

Adempimento della Costituzione repubblicana Secondo l'articolo 9 della Costituzione italiana, "la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione.Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali". Nell'articolo 117 si precisa la competenza dello Stato e delle Regioni in materia di tutela e legislazione dei "beni culturali".

Dagli anni cinquanta, vari atti internazionali italiani usarono il termine "beni culturali". Con la costituzione del "Ministero per i beni culturali e ambientali", avvenuta con d.l. 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in l.29 gennaio 1975, n. 5, la direzione generale delle antichità e belle arti e la direzione generale accademie, biblioteche e diffusione della cultura sono passate dalla Pubblica istruzione al nuovo ministero, il cui ordinamento è stato approvato con d.p.r. 3 dicembre 1975, n. 805.

Nel 1977 le competenze sui beni culturali in Sicilia, così come previsto dalla legge costituzionale n.2/1948, passano alla Regione Siciliana, attuate con i decreti del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.635 e n. 637 e con la legge regionale n.80 del 1º agosto 1977www.regione.sicilia.it con il trasferimento dei musei nazionali, delle soprintendenze e del relativo personale alla Regione.

Nel 1998 cambia denominazione in "Ministero per i Beni e le Attività Culturali". Una delle principali vicende storiche che portò all'evoluzione del concetto di bene culturale fu la Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954, accompagnata da un Regolamento e da un Protocollo Aggiuntivo (I Protocollo), alla quale ha fatto seguito un ulteriore Protocollo Aggiuntivo (II Protocollo) del 26 marzo 1999. Questi strumenti di diritto internazionale costituiscono l'attuale fondamento della protezione dei beni culturali.

Gli anni '90 Nel (in attuazione della legge n.59 del 1997, detta "legge Bassanini"), al capo V, intitolato "Beni e attività culturali", per la prima volta viene data una precisa definizione dei beni culturali (art.148 "Definizioni", comma 1, lettera a): ""quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà". Nel medesimo articolo di legge vengono inoltre definiti i termini di "beni ambientali", "tutela", "gestione", "valorizzazione" e "attività culturali". Con questo testo legislativo si allarga dunque la definizione tradizionale di "bene culturale", che comprende ora anche fotografie, audiovisivi, spartiti musicali, strumenti scientifici e tecnici.

Con il , sempre in attuazione della medesima legge, veniva inoltre istituito il Ministero per i beni e le attività culturali, al quale erano devolute le attribuzioni del precedente "Ministero per i beni culturali e ambientali" e quelle su spettacolo, sport e impianti sportivi che precedentemente spettavano alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Un elenco di categorie di beni culturali era stato inoltre inserito nell'Allegato A ("Categorie di beni") della legge n.88 del 1998, riguardante le "Norme sulla circolazione dei beni culturali".

La legge n.352 del 1997 ("Disposizioni sui beni culturali") delegava il governo a raccogliere in un decreto legislativo il testo unico delle disposizioni legislative vigenti per i beni culturali e ambientali. Nel decreto legislativo in attuazione di tale legge (n.490 del 1999, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali", articoli 2, 3 e 4) la definizione di bene culturale ricalca quelle offerte dai precedenti provvedimenti.

La codificazione del 2004 Dopo un settantennio di attività amministrativa regolata dalle leggi Bottai del 1939* Sabino Cassese, I beni culturali da Bottai a Spadolini, in “Rassegna degli archivi di Stato”, 1975, n. 1-3, pp. 116-142., il 22 gennaio 2004 venne emanato il codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137) che porta la firma del ministro pro tempore Giuliano Urbani. Il provvedimento sostituisce la precedente normativa e in questo codice confluiscono i provvedimenti che si sono succeduti dalla fine degli anni novanta e che hanno ridisegnato la materia, semplificandolaPer il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed il relativo contenzioso, v. Giampiero Buonomo, Il contribuente paga il conto dell'adeguamento ai principi di legalità e buona amministrazione, Diritto e Giustizia: 29/5/2002. . Secondo l'art. 10 del succitato codice sono sempre beni culturali, comma 1.:

Sono inoltre beni culturali altri tipi di documenti e raccolteArticolo 10 citato, comma 2: «2. Sono inoltre beni culturali: a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616». nonché i beni posseduti da privati se dichiarati tali dalle locali soprintendenze con apposita dichiarazione e non esclusi esplicitamente mediante l'apposita proceduraArticolo 10 citato. mentre tale dichiarazione non è necessaria per i beni prima elencati. Vedi anche . Per legge è costituito il catalogo nazionale dei beni culturali (in diverse articolazioni), dove dovrebbero confluire tutte le informazioni sui beni culturali: il catalogo non è pubblicamente accessibile a tutti; l'accesso a tali informazioni è disciplinato dalla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi: «5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali in ogni sua articolazione. 6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell'articolo 13 è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza»..

Il codice dei beni culturali e del paesaggio è servito a disciplinare lo sfruttamento commerciale dei beni culturali, riservandolo alle soprintendenze e ai privati da esse autorizzati dietro pagamento di appositi corrispettivi. Tale sistema dovrebbe servire a finanziare la conservazione e gestione dei beni culturali e fa sì che in Italia siano presenti restrizioni ignote in altri paesi, come ad esempio il sostanziale annullamento della libertà di panorama.

Tutela dell'arte, della storia e del paesaggio L'amministrazione creata nel 1939 ed articolata sulle Soprintendenze - oggi alle dipendenze del Ministero per i beni e le attività culturali tutela, con gli strumenti apprestati dal codice Urbani del 2004, tutto ciò che ha un valore artistico, storico, archeologico, etnografico, paleontologico, numismatico o letterario. Catalogo

Uno dei primi obiettivi della tutela dei beni culturali è stato quello di identificarli, perché non sfuggissero alla tutela. La costruzione del catalogo generale dei beni culturali italiani è un processo in continuo divenire e a tutt'oggi non esiste un catalogo unico.

Negli anni 2010 sono apparsi numerosi applicativi e siti web per l'identificazione dei beni culturali (compresi quelli privati), fra cui SIGeCwebSito non ufficiale che riproduce le informazioni agli utenti e sigecSSU (per i beni gestiti dal ministero), DBunico/luoghi della cultura, VIR,http://vincoliinrete.beniculturali.it/ dati.beniculturali.it e numerose banche dati regionali.

La catalogazione dei beni culturali si è sviluppata anche come disciplina. Tutela della testimonianza umana