Con l'espressione latina favor debitoris («a favore del debitore») si indica l'orientamento per cui l'ordinamento giuridico tutelerebbe il debitore come parte più debole del rapporto obbligatorio; è discusso se esso costituisca un principio generale del diritto civile. Nel diritto italiano ne sono considerate espressione diverse norme del codice civile, a cominciare dalla presunzione che il termine per l'adempimento sia stabilito a favore del debitore.
Storia Le radici del favor debitoris sono state ricondotte al diritto romano: nell'età postclassica e giustinianea si affermò una tendenza al favore per il debitore, che si tradusse in nuove regole, quali l'ammissibilità in alcuni casi dell'adempimento parziale e della prestazione di una cosa diversa da quella dovuta, il diritto a una moratoria e alla quietanza e la sottrazione dell'imputazione dei pagamenti alla discrezionalità del creditore.. Ulteriori profili di favor debitoris si ritrovano nel Traité des obligations di Robert-Joseph Pothier. In età moderna il principio trovò nuovo impulso alla fine del XVIII secolo con la legislazione della Rivoluzione francese, che nel 1793 abolì in Francia l'arresto personale per debiti.
Di fatto, le norme ispirate al principio finirono per avvantaggiare meno i piccoli contadini e i ceti popolari che la borghesia emergente, i cui esponenti si indebitavano per acquistare i beni sottratti alla Chiesa e all'aristocrazia e per finanziare produzione e commerci. Nella codificazione italiana dell'Ottocento il diritto civile — improntato, per esempio, al principio nominalistico e alla limitazione ai soli interessi legali del risarcimento per il ritardo nei pagamenti in denaro — si contrapponeva al diritto commerciale, ispirato piuttosto al favor creditoris a vantaggio di commercianti e imprenditori.
Nel codice civile del 1942 Il codice civile del 1942 configura il rapporto fra debitore e creditore come paritario e non attribuisce, di regola, rilievo alla condizione economica e sociale delle parti. La Relazione del Guardasigilli, a proposito dell'interpretazione del contratto, osserva che un'interpretazione sempre favorevole al debitore contrasterebbe con la solidarietà dei rapporti obbligatori cui il codice intendeva informare la disciplina delle obbligazioni: il favor debitoris, accolto in via generale dall'art. 1137 del codice del 1865, è perciò mantenuto soltanto per i contratti a titolo gratuito, mentre per quelli a titolo oneroso sarebbe stato un «criterio di tutela unilaterale inammissibile».Relazione del Ministro Guardasigilli al codice civile, 4 aprile 1942, n. 626, riportata in
È tuttora discusso se, al di là dell'impostazione formalmente neutrale del codice, esista un principio generale di favor debitoris. A sostegno della tesi affermativa si richiamano diverse norme e costruzioni interpretative: la teoria dell'inesigibilità della prestazione, che tempera il regime di responsabilità del debitore stabilito dall'art. 1218; la rescissione del contratto concluso in stato di pericolo o approfittando dello stato di bisogno di una parte (artt. 1447 e 1448); la riduzione della clausola penale manifestamente eccessiva (art. 1384); il divieto di patto commissorio (art. 2744); nell'interpretazione del contratto, la regola dell'art. 1371, secondo cui i contratti a titolo gratuito si interpretano nel dubbio nel senso meno gravoso per l'obbligato, unico residuo del favor debitoris interpretativo del codice del 1865; l'art. 1370, che interpreta le condizioni generali contro chi le ha predisposte, tutela invece l'aderente, sia esso debitore o creditore; la scelta della prestazione nelle obbligazioni alternative, che spetta di regola al debitore (art. 1286); la disciplina di tutela del consumatore, oggi raccolta nel Codice del consumo, compresa la regola dell'interpretazione più favorevole al consumatore (art. 35, già art. 1469-quater del codice civile).
Le obbligazioni pecuniarie In caso di inadempimento di un'obbligazione pecuniaria, l'art. 1224 dispone che dal giorno della mora siano dovuti gli interessi legali, anche se il creditore non prova di aver subito un danno; il risarcimento del danno ulteriore, compreso quello derivante dalla svalutazione monetaria, spetta solo se il creditore ne dimostra l'esistenza, e per la parte non coperta dagli interessi. Secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, il creditore non può perciò cumulare per intero interessi moratori e rivalutazione, che si tradurrebbe in un arricchimento ingiustificato.
Il termine a favore del debitore L'applicazione del principio più spesso richiamata è la presunzione dell'art. 1184, secondo cui il termine fissato per l'adempimento si presume stabilito a favore del debitore; si tratta di una presunzione relativa, superabile se il termine risulta stabilito a favore del creditore o di entrambi. Ne discende che il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza, mentre il debitore può adempiere anticipatamente. Chi paga prima della scadenza non può ripetere quanto versato, neppure se ignorava l'esistenza del termine; in questo caso può però ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato (art. 1185).
Il creditore può tuttavia esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente, se ha diminuito per fatto proprio le garanzie date o se non ha dato quelle promesse (art. 1186); secondo la giurisprudenza, la decadenza dal beneficio del termine non opera automaticamente, ma richiede una richiesta di adempimento da parte del creditore.
Note
Bibliografia
Voci correlate Favor creditoris Obbligazione (diritto) Termine (diritto)
Categoria:Diritto civile Categoria:Terminologia latina del diritto