La cittadinanza sammarinese è disciplinata dalla Legge 30 novembre 2000 n. 114, e dalle sue successive modificazioni con Legge 17 giugno 2004 n. 84, Legge 22 marzo 2016 n. 38, Legge 2 agosto 2019 n. 121, Legge 15 luglio 2021 n. 131, secondo cui ai sensi dell'art. 1, stabilisce che sono cittadini sammarinesi per origine: i figli di padre e madre entrambi cittadini sammarinesi; i figli di cui un solo genitore è cittadino sammarinese, a condizione che entro il termine perentorio di sette anni dal raggiungimento della maggiore età dichiarino di voler mantenere la cittadinanza da questo trasmessa; i figli di genitore sammarinese se l'altro genitore è ignoto o apolide; gli adottati da cittadino sammarinese conformemente alle norme sull'adozione ed ai sensi dei punti precedenti; i nati nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi.
Inoltre, si ottiene la naturalizzazione e la cittadinanza: dopo aver dimorato effettivamente per 20 anni continuativi nel territorio della Repubblica; il periodo di cui sopra è ridotto a 10 anni per il coniuge di cittadino o di cittadina sammarinese. Dal 2026 non è più richiesta la rinuncia della cittadinanza d'origine per naturalizzarsi a San Marino.
Note
Voci correlate Comunità di sammarinesi all'estero Consulta dei cittadini sammarinesi all'estero Istituzioni di San Marino Referendum abrogativo a San Marino del 1982 Referendum confermativo a San Marino del 1999 San Marino
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