Il credito d'imposta (noto anche con la sua denominazione in inglese tax credit) è un'agevolazione fiscale costituita da un credito del contribuente (persona o impresa) verso lo Stato, che consente di ridurre direttamente le tasse dovute o di compensare eventuali debiti tributari. Si diversifica dalla mera deduzione o detrazione perché riduce l'imposta netta, talvolta rimborsandola.
Essa è una tecnica di liquidazione del tributo, o, meglio, è un diritto di credito di cui è titolare il contribuente nei confronti dell'ente impositore. Questa situazione giuridica soggettiva, dunque, si inquadra in un rapporto obbligatorio regolato dalle norme di diritto tributario, in cui il creditore è il soggetto passivo d'imposta ed il debitore è l'ente impositore.
Il credito d'imposta può venire in essere perché il contribuente vanta un diritto al rimborso, in quanto i pagamenti a titolo d'imposta da lui effettuati risultano di un ammontare superiore rispetto al debito evidenziato nella dichiarazione dei redditi, oppure perché il sistema tributario consente al contribuente di beneficiare di diritti di credito, volti ad attenuare l'obbligo tributario, da far valere nei confronti dell'ente impositoreManlio Ingrosso, Credito d'imposta, in Enciclopedia giuridica, vol. XI «Corte dei conti delle Comunità europee-Custodia di minori o di persone detenute», Roma, 1989.
Storia La locuzione "credito d'imposta" era presente nella lingua italiana almeno dalla fine del Settecento.. Prima della riforma fiscale dell'inizio degli anni '70 del Novecento, tale locuzione individuava la titolarità di un diritto di credito in capo all'Amministrazione finanziaria nei confronti del contribuente, ma con la legge delega 9 ottobre 1971, n. 825 questa interpretazione viene ribaltata: l'espressione "credito d'imposta", infatti, con una sempre maggiore frequenza, fa sì che il contribuente assuma la veste di creditore e l'ente impositore quella di debitore. Questa evoluzione normativa fa, quindi, intendere che l'espressione in oggetto non abbia un significato univoco. Dunque, per meglio circoscriverne il concetto, appare opportuno operare una classificazione.
I crediti che il contribuente vanta nei confronti dell'erario sono un ampio genus, al cui interno si possono trovare crediti da rimborso, crediti da restituzione e crediti da non-indebito, i quali si differenziano tra loro per la nascita o per le modalità di esercizio. La classificazione avviene, quindi, tra:
Crediti da rimborso (o da indebito), che derivano da un pagamento indebito; Crediti da restituzione, per i quali non c'è compensazione con il debito d'imposta; Crediti da non-indebito (o crediti d'imposta in senso stretto), che non derivano da alcun versamento indebito e per i quali c'è compensazione con il debito d'imposta. Fanno parte di quest'ultima categoria i crediti da ausilio finanziario pubblico, il credito per redditi esteri, il credito per gli utili distribuiti ed il credito Iva. In tutte queste fattispecie si tratta di diritti di credito accordati per effetto di una norma di legge allo stesso contribuente, in conseguenza delle scelte di politica economica adottata dal legislatore.
Istituto giuridico Con l'introduzione dell'istituto giuridico del credito d'imposta, il legislatore ha voluto accordare al contribuente un diritto soggettivo di credito nei confronti dell'ente impositore, diritto che viene regolato dalle norme di diritto tributario. Questo diritto di credito può essere considerato come una tecnica di correzione dello squilibrio patrimoniale e dello squilibrio di potere che vi è fra il contribuente e l'ente impositore.
A seconda delle previsioni di legge, il credito d'imposta può configurarsi come:
un'attenuazione d'imposta, quando il credito annulla parzialmente il debito d'imposta; un'erogazione pecuniaria a carico dell'ente impositore, quando il credito supera il debito d'imposta.
Il diritto di credito vantato dal soggetto passivo d'imposta nasce dalla legge, più precisamente da un fatto giuridico. Quindi, al verificarsi del fatto giuridico, sorgerà un credito in capo al contribuente ed il corrispondente obbligo patrimoniale in capo all'ente impositore. Il credito d'imposta, però, si distingue da altre posizioni giuridiche soggettive perché trae origine da pagamenti dovuti.
Alla nascita del credito d'imposta segue la possibilità, per il soggetto passivo d'imposta, di esercitare il proprio diritto di credito e, quindi, di soddisfarlo. Attenzione, però, che per poter usufruire del credito, il contribuente deve sempre sottostare a determinate formalità, la cui mancata osservanza determina la perdita dello stesso diritto di credito. Dunque, l'esercizio del credito corrisponde al momento in cui il contribuente, nella dichiarazione dei redditi, indica di voler usufruire del proprio diritto di credito; l'estinzione del credito, invece, corrisponde al momento in cui il contribuente usufruisce della detrazione o del rimborso.
La detrazione Per evitare spostamenti di ordine patrimoniale, è previsto che il credito d'imposta si realizzi in maniera diversa dal pagamento in denaro. Il credito, quindi, si estingue con una detrazione dell'imposta.
La detrazione è l'istituto che permette di estinguere il credito d'imposta fino alla concorrenza del maggior debito d'imposta vantato dall'ente impositore. La detrazione, perciò, utilizza il meccanismo del reciproco annullamento dei valori positivi e negativi del patrimonio del soggetto passivo d'imposta. Ecco che questo aspetto dell'istituto della detrazione ricorda un altro istituto giuridico: la compensazione legale, anche se con qualche differenza. Nel caso della detrazione, infatti, non è il debitore ad eccepire la compensazione, ma è il contribuente-creditore a manifestare la sua volontà di avvalersi della compensazione.
Il rimborso Con il termine rimborso si intende il diritto vantato dal contribuente nei confronti dell'ente impositore al pagamento del proprio credito d'imposta. Inoltre, il diritto al rimborso può essere descritto anche come l'eventuale quota di credito avanzata a seguito dell'esercizio della detrazione e per la cui estinzione è necessario un comportamento attivo da parte dell'ente impositore, ossia è richiesto il pagamento del credito in avanzo.
Il rimborso tributario rappresenta uno strumento attraverso cui l’ordinamento assicura la restituzione delle somme versate in assenza di un’effettiva obbligazione fiscale, in attuazione del principio di capacità contributiva sancito dall’articolo 53 della Costituzione della Repubblica Italiana.
Il diritto al rimborso sorge quando il tributo risulti non dovuto, totalmente o parzialmente. Tra le principali ipotesi rientrano l’abrogazione o la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impositiva, gli errori materiali di calcolo, le duplicazioni di pagamento, i versamenti effettuati in assenza del presupposto d’imposta, nonché l’annullamento di atti impositivi da parte dell’autorità competente. Sono inoltre ricomprese situazioni quali la doppia imposizione e l’erronea individuazione del soggetto passivo.
Il fondamento civilistico dell’istituto è nell’articolo 2033 Codice civile che disciplina la ripetizione dell’indebito. In ambito tributario, il rimborso è regolato dall’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il quale consente la richiesta entro quarantotto mesi in caso di errore materiale, duplicazione o inesistenza dell’obbligazione. Quando dal controllo automatizzato previsto dall' articolo 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 emerge un versamento eccedente, la restituzione è effettuata d’ufficio.
La tutela processuale è disciplinata dal Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 che attribuisce al giudice tributario le controversie in materia di rimborsi. Il rifiuto, espresso o tacito, può essere impugnato ai sensi dell’articolo 19, mentre l’articolo 21 stabilisce i termini per la proposizione del ricorso. Le sentenze favorevoli sono immediatamente esecutive ai sensi dell’articolo 69, con possibilità di giudizio di ottemperanza in caso di inadempimento.
L'indebito tributario, dunque, configura un vero e proprio credito del contribuente verso l'amministrazione finanziaria competente, azionabile anche in sede giurisdizionale.
Tipologie di rimborso Le procedure di rimborso si distinguono in due categorie:
Rimborsi a istanza di parte, che costituiscono la regola per le ipotesi di indebito versamento e presuppongono un'iniziativa del contribuente; Rimborsi d'ufficio, riconosciuti e liquidati direttamente dall'amministrazione finanziaria competente, senza necessità di domanda nei casi previsti dalla legge.
Rientrano tra i rimborsi d'ufficio anche quelli derivanti da errori, da duplicazioni di versamento o da sentenze favorevoli al contribuente, nonché i rimborsi richiesti in dichiarazione dei redditi.
Il rimborso tributario trova la sua disciplina principale nel D.P.R. del 29/09/1973 n. 602 , che stabilisce le modalità di restituzione delle somme versate in eccesso. In questo quadro, la giurisprudenza ha peraltro chiarito che il rimborso non può essere chiesto mediante l'azione di ripetizione di indebito ex. art, 2033 c.c. sostenendo che questa tipologia di rimborso debba essere interamente disciplinato dalle norme tributarie.Cass civ, sez. lavoro, ord. 25 ottobre 2022 n. 31508
https://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/GIURISPRUDENZA_2022/Cass.-ord.-n.-_31508-2022.pdf L'impugnazione degli atti e dei rifiuti di rimborso avviene, infatti, dinanzi al giudice tributarioCass. SU. 15/10/1999 n. 722
https://www.altalex.com/documents/news/2004/10/19/cassazione-civile-ss-uu-sentenza-15-10-1999-n-722
Cass. Civ. SU. Ord. 07/10/2010 n. 20781
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_FISCO/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2014/07/21/Cassazione-ordinanza-20781-2010.pdf?uuid=43ea3342-0c33-11e4-bd03-9bb7c800f62d
Cassazione Civile, Sez. V, 11 gennaio 2022, n. 495
https://www.misterlex.it/cassazione-civile/2022/495/ con un onere della prova gravante integralmente in capo al contribuente.Cass. Civ. Sez. V, ord. n. 31327/2024
https://www.lexced.com/giurisprudenza-tributaria/onere-della-prova-nel-rimborso-la-cassazione-decide/
Richiesta di rimborso con dichiarazione dei redditi Il rimborso tramite dichiarazione dei redditi rappresenta una delle forme attraverso cui il contribuente può ottenere la restituzione dei tributi versati in eccesso o non dovuti, utilizzando la stessa dichiarazione fiscale come "veicolo" per far valere il proprio credito.
Esso si colloca all'interno dell'istituto più ampio del rimborso tributario, che consente di recuperare somme indebitamente corrisposte a causa di errori di calcolo, applicazioni di norme errate o modifiche retroattive alle disposizioni fiscali.
Questa tipologia di rimborso può essere richiesta attraverso due modalità:
Modello redditi; Modello 730.
In entrambi i casi il contribuente può scegliere se chiedere il rimborso, utilizzare il credito in compensazione (ovvero la possibilità di compensare eventuali debiti tributari con controcrediti del contribuente risultanti dalle dichiarazioni) oppure riportarlo nella dichiarazione dei redditi successiva.