Il presidente della Romania () è il capo di Stato della Romania.
È eletto ogni cinque anni tramite suffragio universale diretto da parte dei cittadini. Durante il mandato non può essere membro di alcun partito politico. Ogni Presidente può rimanere in carica per un massimo di due mandati, anche non consecutivi.
Le sue funzioni sono regolate dal Capitolo II del Titolo III della Costituzione della Romania.
La residenza del Presidente della Romania è Palazzo Cotroceni a Bucarest.
Storia La Romania fu un regno dal 1881 al 1948, anno in cui venne ratificato il passaggio alla forma repubblicana sotto l'influenza del Partito Comunista Rumeno, che proclamò la nascita della Repubblica Popolare di Romania. Durante l'amministrazione socialista il titolo di capo di Stato della Romania fu inizialmente rivestito dal presidente del praesidium della Grande Assemblea Nazionale e, dal 1961, dal presidente del Consiglio di Stato.
Ufficialmente il titolo di Presidente della Romania fu creato solo negli anni settanta su decisione di Nicolae Ceaușescu, che si attribuì tale funzione a partire dal 28 marzo 1974. Il regime dittatoriale fu sovvertito dalla rivoluzione romena del 1989, che aprì la strada per la ridefinizione dell'intero assetto istituzionale del paese, compreso il ruolo di Presidente della Romania, posizione fino a quel momento associata al potere assoluto detenuto da Ceaușescu.
Nel 1989 l'organo di governo provvisorio rivoluzionario, il Consiglio del Fronte di Salvezza Nazionale (CFSN), instaurò una repubblica, preferendola alla soluzione monarchica sostenuta da alcuni gruppi politiciPrincipalmente il Partito Nazionale Contadino Cristiano Democratico., che avrebbero voluto demandare ad un referendum la scelta della forma di governo.
Con il decreto legge 92 del 14 marzo 1990 il governo provvisorio deliberò quelli che sarebbero stati i compiti del futuro Presidente da eleggersi nel maggio 1990. Secondo le nuove formulazioni il capo di Stato avrebbe avuto il potere di designare il primo ministro, promulgare le leggi e fare da mediatore tra i partiti e le istituzioni. Nel nuovo ordinamento, basato sul rispetto della separazione dei poteri, il Presidente occupava un ruolo neutrale con l'incarico di garantire l'equilibrio tra Governo e Parlamento. L'introduzione principale fu quella dell'elezione diretta da parte dei cittadini, con l'adozione di un modello semipresidenziale che fu riconfermato anche dalla Costituzione del 1991.
Come da previsioni del decreto legge 92/1990 il primo mandato del Presidente eletto nel 1990, temporaneo, al di fuori delle previsioni costituzionali, ebbe una durata di due anni. A partire dalle elezioni del 1992, le prime dall'entrata in vigore della Costituzione del 1991, il mandato presidenziale ebbe una durata di quattro anni. La riforma costituzionale del 2003 estese l'incarico del Presidente a cinque anni.
Descrizione Elezione e mandato L'elezione è regolata dall'art. 81 della Costituzione e dall'attuale normativa sull'elezione del Presidente della Romania, la Legge 370 del 20 settembre 2004.
Il Presidente è eletto direttamente dai cittadini tramite suffragio universale per un mandato di cinque anni (fino al 2003 quattro anni). Il limite massimo di mandati per ogni Presidente è di due, anche non consecutivi. Si considerano solamente i mandati successivi all'entrata in vigore della Costituzione del 1991. I requisiti per proporre la propria candidatura sono:
Possedere cittadinanza rumena e residenza in Romania (art. 16 della Costituzione). Aver compiuto 35 anni d'età al momento dell'elezione (art. 37 della Costituzione). Presentare all'Ufficio elettorale centrale (Biroul electoral central, BEC) le firme di almeno 200.000 sostenitori con diritto di voto (art. 4 della Legge 370/2004).
I candidati possono essere indipendenti, proposti da un partito, o da un'alleanza politica stipulata tra più partiti. L'ammissione delle candidature viene realizzata dell'Ufficio elettorale centrale, mentre eventuali ricorsi possono essere formulati alla Corte costituzionale.
Ai sensi della Costituzione l'elezione del Presidente si svolge su due turni. Il ballottaggio tra i due candidati più votati è previsto solamente nel caso in cui nessuno dei due ottenga il 50% + 1 dei voti degli iscritti alle liste elettorali permanenti al primo turno. Il risultato delle elezioni deve essere convalidato dalla Corte costituzionale, che ha il potere di annullare le elezioni per comprovati motivi.
Per entrare in carica il Presidente neoeletto deve prestare un preciso giuramento di fronte al Parlamento riunito in seduta congiunta:
Nel corso del mandato al Presidente è fatto divieto di far parte di un partito politico o di rivestire altre funzioni pubbliche o private (art. 84 della Costituzione).
Il mandato del Presidente in carica può essere prolungato tramite legge organica solamente in caso di guerra o catastrofe.
Il Presidente gode di immunità e non può essere giudicato in tribunale in merito ad atti e opinioni politiche concernenti l'esercizio della sua funzione.
Se il ruolo di Presidente è vacante (per dimissioni, revoca, impossibilità definitiva di esercitare le funzioni, o morte), nuove elezioni devono essere organizzate entro tre mesi.
Sospensione e revoca In base alle disposizioni dell'art. 95 della Costituzione, nel caso in cui un Presidente violi gravemente il testo costituzionale, il Parlamento può avviare una procedura di sospensione. La richiesta deve essere avanzata da almeno un terzo dei parlamentari e, sentito il parere della Corte costituzionale, deve essere approvata dal voto della maggioranza del numero totale di deputati e senatori, riuniti in seduta congiunta. Se la proposta è accettata dal Parlamento, il Presidente viene temporaneamente sospeso dalle funzioni ed entro trenta giorni viene organizzato un referendum per la ratifica popolare della sua revoca. Si è ricorso a tale previsione in tre occasioni. La prima nel 1994 per la sospensione di Ion Iliescu, quando l'opzione fu bocciata già dal voto del Parlamento. Le altre due nel 2007 e nel 2012 per la destituzione di Traian Băsescu, entrambe fallite in sede referendaria.
L'art. 96 della Costituzione disciplina la sospensione del Presidente nel caso di alto tradimento. La proposta deve essere iniziata dalla maggioranza dei deputati e senatori e votata da due terzi del Parlamento, riunito in seduta congiunta. Nel caso di approvazione, il Presidente viene temporaneamente sospeso in attesa del processo da celebrarsi presso l'Alta corte di cassazione e giustizia. Nel caso di conferma della condanna, il Presidente è revocato.
Presidente supplente Nel caso in cui il ruolo di Presidente della Romania sia vacante o il titolare dell'incarico sia sospeso dalle funzioni o temporaneamente impossibilitato a esercitarle, il Presidente del Senato assume ad interim il ruolo di capo di Stato. Se anche il titolo di Presidente del Senato è vacante, le funzioni del Presidente della Romania vengono esercitate temporaneamente dal Presidente della Camera dei deputati. Il supplente non può sciogliere le camere o convocare referendum (art. 98 della Costituzione).
L'Amministrazione presidenziale Al fine di permettere al capo di Stato di svolgere i propri doveri costituzionali, nel 1990 (Legge 1 del 30 giugno 1990) fu istituita una struttura a suo supporto, suddivisa in dipartimenti con diversi compiti e un proprio bilancioLa legge 1/1990 prevedeva in subordine al Presidente cinque sezioni, a loro volta suddivise in altri uffici: Dipartimento di analisi politica; Segretariato generale; Gabinetto presidenziale; Direzione di Protocollo; Direzione di documentazione e informazione.. La Legge 47 del 7 luglio 1994 abrogò la precedente e ristrutturò l'istituzione, che fu ridenominata Amministrazione presidenziale (Administrația prezidențială).
L'Amministrazione presidenziale fornisce al Presidente supporto logistico, organizzativo e amministrativo. In base alla propria area di competenza, ognuno dei dipartimenti coadiuva il Presidente nelle sue attribuzioni gestendone l'agenda, le relazioni pubbliche e le attività di protocollo, supportandolo nell'elaborazione di atti e documenti, o nella verifica di costituzionalità delle leggi. L'organo, inoltre, gestisce il fondo archivistico, le risorse umane, materiali e finanziarie, nonché il complesso del Palazzo Cotroceni e il relativo museo.
L'intera struttura funziona secondo un regolamento interno approvato dal Presidente. L'ente è organizzato in cancellerie, dipartimenti e sezioni, ognuno con a capo un consigliere di nomina presidenziale. Il capo del dipartimento per la sicurezza nazionale è membro del Consiglio Supremo di Difesa del Paese. I gradi delle funzioni dirigenziali dell'Amministrazione sono il consigliere presidenziale, che ha rango di ministro, e il consigliere di stato, che ha rango di segretario di stato.
L'Amministrazione presidenziale è composta dalle seguenti strutture:
Dipartimento per la sicurezza nazionale Segretariato del Consiglio superiore di difesa Sezione per i problemi della difesa Direzione dell'ufficio per le informazioni integrate Dipartimento per la politica estera Dipartimento per gli affari europei Dipartimento legislativo Dipartimento per le relazioni con le autorità pubbliche e la società civile Sezione per i problemi dei cittadini Dipartimento per la politica interna Dipartimento per la riforma istituzionale e costituzionale Dipartimento per le politiche economiche e sociali Sezione per le imprese Dipartimento per la cultura e i culti Dipartimento per la sanità pubblica Dipartimento per l'istruzione e la ricerca Dipartimento per i rapporti con i rumeni all'estero Dipartimento per la comunicazione pubblica Sezione monitoraggio Portavoce del Presidente della Romania Dipartimento per il protocollo Gabinetto del Presidente della Romania Cancelleria degli ordini Dipartimento per la gestione delle risorse
Funzioni
La Costituzione considera il Presidente il rappresentante della Romania in sede internazionale e il garante dell'equilibrio tra i poteri. Il capo di Stato condivide con il Governo il potere esecutivo, ma non quello legislativo, che è prerogativa del Governo e, soprattutto, del Parlamento.
Attribuzioni in relazione alle funzioni parlamentare e legislativa Ai sensi dell'art. 88 della Costituzione il capo di Stato ha la possibilità di rivolgere messaggi alle camere, riunite in seduta congiunta, in modo da far conoscere al Parlamento la propria posizione riguardante questioni interne o esterne di grande rilevanza.
Il Presidente ha il dovere di convocare le camere entro venti giorni dalla celebrazione delle ultime elezioni parlamentari, la possibilità di indire sessioni parlamentari straordinarie e il potere di sciogliere le camere secondo quando disposto dall'art. 89 del testo costituzionale. Questo prevede che nel caso in cui nessun primo ministro designato riesca ad ottenere un voto d'investitura parlamentare nell'arco di sessanta giorni, contati a partire dal primo voto di bocciatura, il Presidente abbia facoltà di sciogliere le camere, sentito il parere dei presidenti di Camera dei deputati e Senato e dei leader dei gruppi parlamentari. Non trattandosi di un obbligo, superati i sessanta giorni il capo di Stato può decidere anche di sottoporre al Parlamento ulteriori proposte per il ruolo di premier. Per attivare l'art. 89 è necessario che il Parlamento abbia respinto almeno due proposte di primo ministro. Il Parlamento può essere sciolto una sola volta nel corso dell'anno e mai negli ultimi sei mesi di mandato del Presidente, oppure in stato di mobilitazione, di guerra, d'assedio o d'emergenza.