La magistratura onoraria italiana, nell'ordinamento giudiziario italiano, indica l'insieme dei magistrati onorari.

L'aggettivo "onorario" sta ad indicare che il magistrato svolge le proprie funzioni in maniera professionale in base alle disposizioni dettate dalla legge n. 51/25. L’aggettivo “ordinario” indica, invece, il magistrato di carriera il cui accesso è contraddistinto dal concorso pubblico. La normativa afferente alla procedura di stabilizzazione del giudice onorario di cui alla Legge n.51/25 ha contemplato il superamento della prova selettiva cui ha fatto seguito la facoltà di scelta del giudice onorario tra il regime di esclusività delle funzioni giurisdizionali ovvero mediante esercizio facoltativo delle attività giurisdizionali in regime non esclusivo ossia in aggiunta alla professione forense. Entrambe le scelte prevedono, in misura diversa, la retribuzione mensile e delle prestazioni dettate dalla normativa di settore. Il magistrato onorario al pari del magistrato ordinario è tenuto alla frequentazione dei corsi obbligatori di aggiornamento professionale e soggiace solo alla legge (art. 104 Cost.).

Storia La prima norma organica sull'ordinamento giudiziario italiano, ovvero la legge 6 dicembre 1865, n. 2626, prevedeva come soggetti dotati di incarichi onorifici solo i "conciliatori" ed i membri del tribunale di commercio; successivamente dopo la riforma avvenuta durante il ventennio fascista col regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, vennero previste le figure del vice pretore onorario e del giudice conciliatore. Dopo la nascita della Repubblica Italiana, accanto alla norma del 1941 che venne mantenuta in vigore, la previsione della magistratura onoraria traeva origine dal disposto dell'art. 106, comma 2 della Costituzione della Repubblica Italiana.

A partire dal secondo dopoguerra la normativa del 1941 venne modificata con l'inserimento della figura del magistrato onorario, contemplata da una serie di norme come il d.lgs 28 luglio 1989, n. 273, la legge 21 novembre 1991 n. 374 e la legge 22 luglio 1997, n. 276, che istituirono rispettivamente il giudice onorario di tribunale, il giudice di pace e il giudice aggregato di tribunale; il successivo d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 - che sancì la soppressione della figura del pretore ed il riordino delle di lui competenze di quelle del giudice di pace - recava anche una delega per la riforma del settore, che però non venne mai attuata; nel frattempo durante il governo Letta la legge 9 agosto 2013, n. 98 introdusse la figura del giudice ausiliario e durante il governo Renzi una riforma organica venne prevista dalla nuova legge delega 28 aprile 2016, n. 57, attuata dal successivo governo Gentiloni con l'emanazione del d.lgs 13 luglio 2017, n. 116. Successivamente la Corte costituzionale con la sentenza 17 marzo 2021, n. 41 ha dichiarato l'illegittimità della figura istituita dalla norma del 2013 circa le decisioni pronunciate dalle corti d'appello col concorso di questi, stabilendo che tali tribunali potranno comunque avvalersene sino ad una nuova riforma organica e comunque entro il 31 ottobre 2025.

La legge di stabilità 30 dicembre 2021, n. 234 ha infine previsto la possibilità della stabilizzazione dei magistrati onorari, previo superamento di un esame e verifica dei requisiti da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il fondamento costituzionale Nella Costituzione della Repubblica italiana repubblicana l'art. 106 stabilisce che:

L'articolo afferma il principio che l'accesso alla magistratura onoraria possa avvenire attraverso altri canali di reclutamento, oltre il concorso pubblico, subordinando però che ciò debba avvenire nel rispetto delle leggi vigenti o nel caso di designazione diretta da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

Tipologie Esistono varie tipologie di magistrati onorari, per poteri, funzioni, durata o compensi, accomunati solo dall'esercizio della giurisdizione. Si ricordano, ad esempio:

Il giudice onorario di tribunale (GOT); Il vice procuratore onorario (VPO); Il giudice onorario di pace (GOP); Il giudice onorario aggregato (GOA); Il giudice ausiliario; Accanto a questi giudici onorari ve ne sono altri che a vario titolo intervengono nel processo, oppure che si occupano di giurisdizioni diverse.

Tra i primi si ricordano:

i giudici onorari del tribunale per i minorenni, figure esperte nel campo dell'assistenza ai minori che fanno parte del collegio giudicante con potere pari a quello dei giudici di carriera, ma hanno il rango di giudici per un certo periodo di tempo; gli esperti della sezione specializzata agraria, cioè esperti di diritto agrario che integrano il collegio della Sezione del tribunale che si occupa di cause agrarie; gli esperti del tribunale di sorveglianza ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354; i giudici popolari, ovvero privati cittadini che nelle Corti d'assise e di assise d'appello costituiscono l'organo collegiale giudicante per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del processo penale.

Tra i secondi si ricordano:

i giudici con funzioni di consiglieri di cassazione, designati per meriti insigni dal Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'art. 106, comma 3, Cost., attuato dalla legge 5 agosto 1998, n. 303; i componenti delle commissioni tributarie, che si occupano di tutte le controversie in materia tributaria in ambito provinciali (primo grado) e regionali (secondo grado).

Giudice onorario di tribunale Il giudice onorario di tribunale è previsto dall'art. 43 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 come eventuale componente di un tribunale ordinario. La disciplina è stata poi integrata da apposite circolari del Consiglio superiore della magistratura, i requisiti e la nomina sono disciplinati dal decreto del ministero della giustizia del 26 settembre 2007 "Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale".

Egli ha competenza in materia civile e penale in tutti i casi in cui la competenza è monocratica, salvo per i reati per i quali è prevista l'udienza preliminare, ovvero di un unico giudice secondo le norme dei codici di rito. La sua durata è di 3 anni rinnovabili per un ulteriore triennio. Essi percepiscono una indennità di 98 euro per l'attività svolta ma, a differenza del giudice onorario di pace, in forma di gettone di presenza per ciascuna udienza svolta, a prescindere dal numero di provvedimenti emessi.

Vice procuratore onorario Il vice procuratore onorario (VPO) è un magistrato con funzione inquirente che rappresenta l'ufficio del pubblico ministero in tutte le cause penali di competenza del tribunale ordinario in composizione monocratica, e del giudice di pace, nonché nelle cause civili in cui la legge ne impone la presenza (ad es. nei procedimenti per interdizione). Infatti, il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 all'art. 72 stabilisce che alle procure della Repubblica presso il tribunale ordinario possano essere addetti magistrati onorari per l'espletamento delle funzioni che sono elencate nell'art. 17 del d.lgs. 116 del 13 luglio 2017, nonché delle altre funzioni a essi attribuite dalla legge.

Essi svolgono le funzioni di pubblico ministero in udienza per delega nominativa del procuratore della Repubblica a cui sono sottoposti gerarchicamente. Infine, possono anche coordinare le indagini dei casi di competenza del giudice di pace. Le funzioni proprie del pubblico ministero sopra descritte, sono delegabili ai vice procuratori onorari. Tale norma dispone che le funzioni del pubblico ministero delegabili ai vice procuratori onorari siano quelle dell'udienza dibattimentale, di convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo (funzione delegabile quest'ultima solo a vice procuratori onorari con almeno 6 mesi di esercizio delle funzioni), della richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale, nonché nelle udienze in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 c.p.p. e nelle altre attività elencate nell'art. 17 del d.lgs. 116 del 13 luglio 2017. A seguito della riforma appena citata non sono più delegabili ai vice procuratori onorari le funzioni del pubblico ministero stabilite dalla legge in materia civile e neppure, nell'udienza dinnanzi al giudice monocratico, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'articolo 590-sexies del codice penale (c.d. colpa medica). Il comma 3 dell'art. 72 funge da regola di chiusura rispetto alle funzioni delegabili dal procuratore della Repubblica ai vice procuratori onorari, in quanto stabilisce che le funzioni delegabili ai VPO devono essere di norma quelle che fanno riferimento ai procedimenti monocratici avviabili con atto di citazione diretta, cioè quelli in cui è il pubblico ministero a esercitare l'azione penale mediante la citazione a giudizio dell'imputato. Il legislatore nella norma usa la locuzione "si segue il criterio di non delegare le funzioni del pubblico ministero ai VPO e alle altre figure di delegabili descritte nell'art. 72, per i reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio". Tale specificazione si è resa necessaria in quanto l'art. 33-ter, comma 2 del codice di procedura penale dispone che il tribunale giudica in composizione monocratica per tutti i reati che non sono di competenza del tribunale ordinario in composizione collegiale, criterio residuale di attribuzione della competenza, che si basa sull'elencazione contenuta nell'art. 33-bis codice di procedura penale. Tra i reati non compresi in tale elencazione, vi è quello di cui all'art. 589 c.p. (omicidio colposo), per il quale il pubblico ministero non può esercitare la citazione diretta a giudizio, visto il massimo della pena edittale per esso previsto, ma che è di competenza del tribunale in composizione monocratica in quanto non elencato nell'art. 33-bis. Per tali reati il procuratore della Repubblica, dovrebbe seguire il criterio di non delegare le funzioni di pubblico ministero di udienza ai delegabili di cui all'art. 72 del R.D. n. 12/1941 (tra cui vi sono i VPO), tuttavia il mancato rispetto di tale criterio non costituisce motivo di nullità per irregolare costituzione del pubblico ministero (il pubblico ministero è presente, la violazione delle norme di riparto tra pubblici ministero togati ed onorari attiene al regolamento interno della delega delle funzioni da parte del procuratore della Repubblica.

Giudice onorario di pace

Introdotto come giudice di pace dalla legge 21 novembre 1991 n. 374, in sostituzione del giudice conciliatore, possiede nuove e maggiori competenze, sia nel diritto civile che nel diritto penale.

Riceve un compenso commisurato prevalentemente al numero delle sentenze emesse, e la durata dell'incarico è di quattro anni, rinnovabile per un ulteriore quadriennio.

Ai sensi del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha mutato la propria denominazione in giudice onorario di pace.

Giudice onorario aggregato La legge n. 276/1997 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 agosto 1997 n. 192 stabilì che per diminuire l'arretrato in materia civile, venisse istituito un magistrato onorario chiamato giudice onorario aggregato (detto in acronimo GOA), in numero totale di 1.000 unità, titolare di un'apposita sezione stralcio. Attesa la loro origine finalizzata allo smaltimento dell'arretrato essi dovevano durare 5 anni, prorogabili una sola volta per la durata di un anno.

Giudice ausiliario Istituito dal decreto del fare emanato dal governo italiano nel 2013, sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente nella composizione integrata a norma dell'art. 16 del d.lgs 27 gennaio 2006, n. 25.