Lispettore del lavoro, in Italia, indica un funzionario operante presso l'Ispettorato nazionale del lavoro.

La figura si occupa della repressione delle violazioni in materia di lavoro, ma anche di promuovere la conciliazione monocratica tra datore di lavoro e lavoratore, laddove questa sia possibile e legittima. Si distinguono in: ispettori ordinari, che si occupano della parte giuslavoristica e ispettori tecnici, che si occupano della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Storia Il XIX secolo e le riforme dei governi Depretis e Giolitti Il primo esempio di ispettori del lavoro nasce con la legge 3 aprile 1879 n. 4828, del Governo Depretis III istituì nell'allora Ministero dell'agricoltura, dell'industria e del commercio due posti di Ispettori dell'Industria e dell'insegnamento industriale. A tali Ispettori non vennero assegnati compiti specifici, per attribuzioni particolari ma si dovette aspettare la legge 11 febbraio 1886 n. 3657 (legge Berti), sul lavoro dei fanciulli.

Durante il governo Giolitti I, con la legge 30 marzo 1893, n. 184 viene istituito il Corpo degli Ispettori e Ingegneri delle miniere, cave e torbiere. Tuttavia, considerati non adeguati i risultati ottenuti, con la legge 17 marzo 1898 n. 80 si dispose che per assicurare l'applicazione delle leggi in materia di lavoro ci si rivolgesse anche ad ulteriori funzionari con compiti di polizia giudiziaria.

Il XX secolo, le convenzioni internazionali, il ventennio fascista ed il secondo dopoguerra Nel 1904 venne ratificata, con la legge 29 settembre 1904 n. 572, la Convenzione tra Italia e Francia che impegnava all'istituzione del futuro Ispettorato del Lavoro. La Legge 29 giugno 1902, n. 246, recante Istituzione di un ufficio del lavoro presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, creò presso il Ministero dell'Agricoltura Industria e Commercio, a livello centrale un Ufficio del Lavoro. L'Ufficio del lavoro aveva il compito di raccogliere, coordinare e pubblicare informazioni relative al lavoro in tutto lo Stato e nei paesi esteri interessati dall'emigrazione italiana.

Durante il governo Giolitti III con la legge 19 luglio 1906, n. 380 viene creato il "Corpo degli Ispettori del Lavoro", fortemente voluta dal ministro Francesco Cocco-Ortu, esponente di spicco dell'area giolittiana. Successivamente si completò con la legge 22 dicembre 1912, n. 1361, recante Istituzione del Corpo degli ispettori dell'industria e del lavoro, a livello periferico il processo di organizzazione delle strutture organizzative del lavoro sviluppando quanto previsto durante l'età giolittiana con l'Ufficio del Lavoro. La legge del 1912, quindi, istituì in ogni provincia un Ispettorato dell'industria e del lavoro, organo periferico del Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio.

Pochi anni dopo l'istituzione, la prima guerra mondiale e l'avvento del regime fascista, modificarono profondamente l'organizzazione centrale dello stato italiano in tema di lavoro, industria e commercio. Di conseguenza, gli Ispettorati divennero, di volta in volta, amministrazioni periferiche di differenti dicasteri.

Dal RD 22 giugno 1916, n. 755, recante Istituzione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, la Legge 3 giugno 1920, n. 700, recante Istituzione del Ministero per il Lavoro e la Previdenza sociale. Delineazione delle competenze, divise il Ministero dell'Industria predetto in Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e in Ministero dell'Industria e del Commercio.

Ma è durante il ventennio fascista che inizia ad estendere i suoi compiti e poteri cambiando il nome in Ispettorato delle Corporazioni, con RD 14 novembre 1929, n. 2183 e con RDL 28 dicembre 1931, n. 1684, che trasformò la denominazione in Ispettorati corporativi del lavoro e si videro attribuiti nuovi compiti.

Nel 1923 fu soppresso il Ministero, con RD 27 aprile 1923, n. 915, recante Soppressione del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Con il RD 5 luglio 1923, n. 1439, recante Riunione in un unico Ministero, denominato Ministero dell'Economia nazionale dei servizi e degli uffici dipendenti dai Ministeri dell'Agricoltura, e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, infatti, venne istituito il Ministero dell'Economia Nazionale, che riunì in un unico dicastero i ministeri economici preesistenti. Nei precedenti tre anni da tale Ministero era dipeso l'Ispettorato del Lavoro.

Infine, con il RD 2 luglio 1926, n. 1131 venne istituito il Ministero delle Corporazioni. Da questo ministero, da allora e fino alla loro soppressione avvenuta nel 1931, avvenuta con RDL 28 dicembre 1931, n. 1684, recante Attribuzioni e poteri concessi all'Ispettorato del lavoro, dipesero infine gli Ispettorati dell'Industria e del LavoroCfr. per la parte storica Attilio Cresta L'Ispettorato del Lavoro, Compiti e natura giuridica, Milano Giuffrè, 1966, pag. 2 ss..

Contestualmente all'Conferenza Internazionale del Lavoro presso la sede ILO di Ginevra, l'11 luglio 1947 viene sottoscritta la "Labour Inspection Convention, 1947"), che si applica ai settori dell'Industria e, in via opzionale, del Commercio.

I Paesi aderenti possono stabilire esenzioni nei settori dell'industria mineraria e del trasporto (in base all'art. 2), e l'applicazione al settore del Commercio è altresì facoltativa in conformità all'articolo 25). Con riferimento al personale preposto alle attività ispettive nei settori dell'industria, la Convenzione afferma in capo ai Paesi aderenti vari obblighi, quali: la qualifica di pubblici funzionari, l'effettiva continuità occupazionale, l'indipendenza da condizionamenti esterni (art. 6) il prerequisito di competenza per l'assunzione in ruolo, e la formazione professionale continua (art. 7), pari opportunità per uomini e donne (art. 8) l'approvazione di norme nazionali tese a garantire il contributo all'espletamento delle attività ispettive da parte di esperti e specialisti tecnici, specificamente qualificati, in campo medico, ingegneristico, elettrico e chimico (art. 9) la determinazione di un organico adeguato per le attività ispettive in rapporto ai luoghi di lavoro eleggibili, ai lavoratori impiegati, alle norme applicabili, ed al contesto operativo (art. 10). Un'autorità centrale -nazionale, federale, o di altro tipo- avente il compito di effettuare la supervisione e il controllo delle attività ispettive (art. 4).

La "Convenzione n. 81 concernente l'ispezione del lavoro nell'industria ed il commercio" è stata ratificata in Italia con legge 2 agosto 1952, n. 1305 (G.U. 17 ottobre 1952, n. 242) - "Ratifica ed esecuzione di ventisette convenzioni internazionali del lavoro", la quale stabilisce che "piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore" (art. 2), di cui all'art. 33 della Convenzione. Nell'ordinamento italiano, esistono alcune eccezioni successive per il lavoro femminile notturno nelle realtà industriali private (Corte costituzionale sentenza 9 luglio 1986, n. 210).

Nel dopoguerra l'Ispettore del Lavoro conosce un'evoluzione segnata dal rapido mutamento sociale ed economico, riflessi nella disciplina giuslavoristica italiana. Una prima fase la possiamo collocare negli anni cinquanta, quando con vari DPR (tra i quali il DPR 19 marzo 1955 n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero) vennero poste le basi dell'attuale ordinamento dell'Ispettore del Lavoro. Esso dipendeva dallIspettorato del Lavoro con sede in ogni Provincia, ed organo periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Durante quegli anni le sanzioni in materia di lavoro erano tutte di natura penalistica e la funzione dell'Ispettore era quella di accertare e fare rapporto al magistrato inquirente (da cui la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, cfr. l'art. 8 del DPR 19 marzo 1955 n. 520). Un sistema di questo tipo, pur esistendo dei meccanismi deflativi dell'ambito penalistico, non permetteva una tutela rapida dei diritti dei lavoratori che venivano penalizzati dalle lungaggini che affliggevano i processi civili e penali.

Una serie di riforme in materia giuslavoristica durante gli anni sessanta e gli anni settanta, ampliarono i diritti dei lavoratori, reprimendo fenomeni come il "caporalato", e riconoscendo inoltre la posizione dei sindacati nelle aziende, segnatamente la legge n. 604/1966, la legge n. 1369/1960, la legge nº 300/1970 (cosiddetto Statuto dei lavoratori).

Con la legge 23 dicembre 1978 n. 833, recante l'istituzione del SSN in Italia, con decorrenza dal 1º gennaio 1980, i compiti allora svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, sono svolti dalle nascenti ASL, in applicazione di quanto disposto dall'art. 27 del DPR 24 luglio 1977, n. 616Cfr. art. 21 legge n. 833/1978. Il commi 3 e 4 dell'art. 21 dispongono che "In applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi di cui al successivo articolo 22 assumano ai sensi delle leggi in materia le funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro. Al personale di cui al comma precedente è esteso il potere d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall'articolo 8, secondo comma, nonché la facoltà di diffida prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

I compiti dell'Ispettorato del Lavoro crebbero, ma non i poteri, in una società in veloce evoluzione come quella italiana degli anni sessanta. Alcune leggi di settore iniziarono a prevedere casi di depenalizzazione, cioè la sostituzione del pagamento di una somma di denaro in luogo della sanzione penale pecuniaria dell'ammenda, ma in modo frammentario.

Si dovette aspettare la legge 24 novembre 1981 n. 689 per avere un sistema compiutamente delineato che trasformò moltissime sanzioni penali in illeciti. Quindi la sanzione poté essere irrogata direttamente dall'Ispettore con proprio provvedimento, la cosiddetta notifica di illecito amministrativo e il trasgressore poteva fare ricorso in seconda istanza, ma con costi contenuti e tempi diversi rispetto a quelli del processo penale. Esisteva, comunque come extrema ratio, la possibilità di rivolgersi al giudice per risolvere l'eventuale controversia. La depenalizzazione costituì una modifica di enorme importanza per il lavoro dell'Ispettore. Pur con marginali modifiche il sistema rimase su questi binari sino agli anni novanta.

La legge 24 dicembre 1993, n. 537 (legge finanziaria per l'anno 1994) dispose la riorganizzazione degli Ispettorati, che con DM del 1997 vennero riorganizzati, recentemente, col nuovo nome di Direzioni Territoriali del Lavoro - DTL e le conseguenti Direzioni Regionali del Lavoro - DRL, sopprimendo gli Ispettorati provinciali e regionali del Lavoro.

Il XXI secolo e l'"Ispettorato nazionale" Il d. lgs. 23 aprile 2004 n. 124 emanato in attuazione della legge 14 febbraio 2003, n. 30 ha innovato profondamente l'intera gamma dei poteri degli ispettori; il governo Prodi II ha poi ampliato i poteri ispettivi, ad esempio con la legge 4 agosto 2006, n. 248 e la legge 3 agosto 2007, n. 123 incrementando anche il numero degli stessi Ispettori del lavoro, sino alla realizzazione del primo esempio di codificazione in materia di sicurezza nel lavoro: il cosiddetto Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.