Il diritto d'autore è una branca del diritto privato, che ha lo scopo di tutelare i frutti dell'attività intellettuale di carattere creativo (ovvero le opere devono essere nuove e originali), attraverso il riconoscimento all'autore originario (o agli autori in caso di collaborazione creativa) dell'opera di una serie di diritti di carattere sia morale, sia patrimoniale. Il diritto d'autore si applica a opere letterarie e musicali, ad arti figurative, architettura, teatro, cinematografia, programmi per elaboratore e banche dati, ma alcune opere non sono tutelate, ad esempio le leggi o i testi degli atti ufficiali dello Stato o delle amministrazioni pubbliche.
L'esercizio in forma esclusiva di questi diritti da parte dell'autore permette a lui e ai suoi aventi causa di remunerarsi per un periodo limitato nel tempo attraverso lo sfruttamento commerciale dell'opera. In particolare, il diritto d'autore è una figura propria degli ordinamenti di civil law (tra i quali la Francia e l'Italia), mentre in quelli di common law (come gli Stati Uniti e il Regno Unito), esiste l'istituto parzialmente diverso del copyright.
Gli scopi Tutela dell'atto creativo Dietro all'atto creativo c'è un impegno, un lavoro e un investimento di tempo (spesso anche di denaro), che rendono quindi l'atto creativo un'attività da tutelare riconoscendo i meriti del suo creatore. L'oggetto di tutela del diritto d'autore può essere determinato da una teoria elaborata dal giurista tedesco, Josef Kohler, all'inizio del XX secolo. Secondo questa teoria si fa una distinzione tra forma esterna, forma interna e contenuto dell'opera creativa. Per forma esterna si intende la forma originaria nel modo in cui viene espressa per la prima volta e questa forma viene completamente tutelata dal diritto d'autore. Per forma interna invece si intende la struttura espositiva (per esempio la struttura narrativa o i personaggi in un libro). Infine il contenuto di un'opera è l'argomento che viene trattato, le idee, i fatti, le informazioni, le teorie in quanto tali, a prescindere dal modo in cui vengono elaborate o esposte. Quest'ultimo non è tutelato dalla legge sul diritto d'autore.
Tutela economica dell'autore Il diritto d'autore favorisce la creazione e incentiva a "creare" in quanto il lavoro viene retribuito e ricompensato. Nella storia troviamo un aneddoto conosciuto come "Lettera a Chesterfield", che dimostra l'importanza di questo fattore economico tutelato dal diritto d'autore. Samuel Johnson era un critico letterario che decise di dedicarsi alla scrittura di un dizionario. Nel 1747, il critico letterario chiese udienza al conte Philip Lord Chesterfield e gli espose il progetto di un dizionario della lingua inglese. Il conte entusiasta gli diede 10 sterline come anticipo del finanziamento. In seguito si "dimenticò" di finanziare l'opera costringendo lo scrittore a enormi sacrifici economici e duri anni di povertà per poi offrirgli nuovamente il suo aiuto economico quando il lavoro era pressoché concluso. Samuel Johnson lo definì «colui che guarda con indifferenza un uomo in acqua che lotta per sopravvivere e, quando questi ha raggiunto la riva, lo sovraccarica col suo aiuto».
Diffusione di arte e scienze Le opere dell'ingegno creativo, avendo una naturale tendenza a una diffusione estesa e potenzialmente senza limiti (opere materiali e immateriali), richiedono una protezione che vada al di là di quella che può essere apprestata a livello nazionale e che soprattutto presenti un livello minimo di uniformità in tutti i paesi. Non a caso, il par. 2 dell'art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti umani riconosce il valore supremo dello sforzo dell'ingegno umano e sancisce quindi che «ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore». Il procedimento industriale che incoraggia la diffusione delle opere letterarie in serie sembra realmente garantire quel sapere alla portata di tutti: la conoscenza, così, viene ad assumere il carattere della disponibilità diffusa e questo permette modi sempre più fluidi e rapidi della diffusione del sapere.
Diritto di riproduzione In Italia il diritto di creare copie a uso personale è trattato nel quadro normativo 663/41 71-sexies. Se fosse legittima l’acquisizione della copia, sarebbe legittimo riprodurla in quanto il 71-sexies afferma:
È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.
Diritto morale d'autore Il diritto morale d'autore è uno dei diritti d'autore riconosciuto praticamente in tutte le legislazioni, anche in quelle di common law. Questo diritto "nasce" dal momento in cui l'atto/opera creativa si manifesta. È una forma di diritto la cui durata di tempo è illimitata, cioè continua a protrarsi anche dopo la morte dell'autore stesso.All'autore contraente tale diritto spettano le fondamentali e inalienabili facoltà di rivendicare la paternità dell'opera (articolo 20), in particolare il diritto di rivendicazione, il diritto di identificarsi (l'autore ha il diritto di essere menzionato nei crediti o nell'opera stessa), il diritto di disconoscere i falsi (l'autore ha il diritto di contestare la supposta paternità di un'opera falsa grazie anche alla tutela del nome e al diritto all'identità personale, in quanto, nel caso di opera falsa, l'autore subisce un danno al suo nome) e il diritto di rivelarsi (articolo 21): l'autore può esercitare il diritto sia rivendicando a sé la paternità della sua opera, sia pretendendo che il proprio nome sia presente sugli esemplari dell'opera o che venga indicato in occasione di ogni forma di utilizzazione e di comunicazione pubblica come l'esecuzione, la rappresentazione, la proiezione cinematografica, la diffusione radiofonica e televisiva, la recitazione e così via. Inoltre l'autore ha il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell'opera che possa danneggiare la sua reputazione o il suo onore; ha il diritto di valutare e concedere la modificazione della propria opera e una volta concessa non può più impedirla..
In Italia la paternità dell'opera è irrinunciabile salvo modifica esplicita autorizzata dall'autore in vita (articolo 22). Dopo la sua morte, figli o coniuge (in loro mancanza, genitori, altri ascendenti e discendenti diretti) possono manifestare e rivendicare in totalità e senza limiti temporali i diritti morali dell'autore deceduto. Qualora le finalità pubbliche lo esigano, la relativa azione può essere esercitata dal Presidente del Consiglio dei Ministri (articolo 23).
Solo l'autore può decidere se e quando pubblicare la sua opera. Può anche lasciarla per sempre inedita od opporsi alla prima pubblicazione, recedendo da contratti che l'abbiano autorizzata. Il diritto di inedito si esaurisce con la pubblicazione dell'opera. Se l'autore ha espressamente vietato la pubblicazione di una sua opera, neppure gli eredi, alla sua morte, possono esercitare questo diritto (articolo 24), che può essere espropriato solo per ragioni di interesse dello Stato.
L'autore ha il diritto di ritirare un'opera dal commercio, ma ha l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera medesima (articolo 142 della legge sul diritto d'autore e articolo 2582 del codice civile).
Tra i diritti morali esiste anche il diritto di disconoscere i falsi, che impedisce di associare il nome dell’autore a opere false. Un’opera contraffatta che viene presentata come originale è un plagio, ossia una violazione del diritto di paternità a cui possono poi ricollegarsi altre violazioni, ad esempio dei diritti patrimoniali, se il falso d’autore viene sfruttato per fini commerciali. Tale diritto è esercitabile anche successivamente alla vendita dell’opera e nei confronti dell’eventuale committente. Questo diritto discende dal diritto al nome e allo pseudonimo (diritti della persona), che trova il suo fondamento nell’articolo 2 della Costituzione.
Oltre al diritto di paternità esiste anche il diritto di integrità che si configura in due aspetti, uno di carattere morale, previsto all’art. 20 della LdA: per cui l’autore, anche dopo la cessione del diritto di utilizzazione, “può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione, o altra modificazione dell’opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione” e uno di carattere patrimoniale, che consiste nel diritto esclusivo di modificare l’opera spettante all’autore (art. 18 ult. comma LdA), ed è trasferibile come tutti i diritti di utilizzazione economica.
Cessione del diritto morale d'autore Ci sono in realtà anche delle eccezioni di tale diritto che può essere ceduto. Esiste infatti la figura professionale del cosiddetto ghostwriter, ovvero di coloro che scrivono per conto di terzi (personaggi dello spettacolo, registi, scrittori ecc.) essi rinunciano ai diritti morali dell'opera. Rimangono però portanti i due principi applicati praticamente a livello mondiale. Il diritto morale d'autore deve essere esplicitamente ceduto perché è separato dal copyright o diritto di sfruttamento e che può essere ceduto solo dal titolare stesso del diritto, l'autore dichiarato o effettivo che sia, mentre è in vita. Alla sua morte diviene inalienabile.
Eccezioni al diritto d'autore Durante la durata dei diritti patrimoniali, in linea di principio è vietata qualsiasi riproduzione o esecuzione dell'opera senza il consenso del titolare di tali diritti. Tuttavia, al fine di garantire un equilibrio tra i diritti d'autore e l'accesso del pubblico all'informazione e alla cultura, ci sono solitamente alcune eccezioni in cui è possibile riprodurre e rappresentare l'opera senza previa autorizzazione. Le eccezioni riguardano solo i diritti economici e non i diritti morali. Per questo motivo è obbligatorio citare il nome dell'autore ogni volta che si utilizza l'opera. Alcune eccezioni riguardano solo il diritto di riproduzione (copia privata), altre solo il diritto di rappresentanza. Tuttavia, la maggior parte delle eccezioni copre queste due prerogative.
Gli utilizzi dell'opera per i quali non è necessario ottenere il permesso sono generalmente i seguenti:
l'eccezione per copia privata, che consente la riproduzione per uso privato di un'opera; la rappresentazione di un'opera nella cerchia dei familiari e degli amici intimi, purché non dia luogo ad alcuna forma di pagamento;