Lorario di lavoro è il periodo di tempo che una persona dedica al lavoro retribuito. Il lavoro non retribuito come le faccende domestiche personali, la cura dei bambini o degli animali domestici non sono considerati parte della settimana lavorativa.

Sinossi generale Molti Stati del mondo regolano la settimana lavorativa nel proprio sistema del diritto del lavoro, stabilendo periodi minimi di riposo giornaliero, ferie annuali e un numero massimo di ore lavorative settimanali. L'orario di lavoro può variare da persona a persona, spesso a seconda delle condizioni economiche, dell'ubicazione, della cultura, della scelta dello stile di vita e della redditività dei mezzi di sussistenza dell'individuo. Ad esempio, chi ha bambini e paga un mutuo potrebbe dover lavorare di più per coprire le spese primarie rispetto a qualcuno con la stessa capacità di guadagno e costi di alloggio inferiori. Nei paesi sviluppati come il Regno Unito, alcuni lavoratori scelgono il part-time perché non sono in grado di trovare un lavoro a tempo pieno, ma molti scelgono orari di lavoro ridotti per prendersi cura dei bambini o di altre famiglie; alcuni lo scelgono semplicemente per aumentare il tempo libero.

Norme internazionali

La Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro La prima convenzione approvata dall'Organizzazione internazionale del lavoro riguarda la limitazione dell'orario di lavoro dipendente (Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1)).

Ad eccezione delle sole posizioni manageriali e di supervisione, la Convenzione (art. 2) impone nel settore pubblico e privato due limiti massimi delle ore lavorate, tassativi e inderogabili: otto ore giornaliere e 48 ore settimanali. Solo in presenza di un accordo sindacale, il limite può essere derogato a un massimo di un'ora giornaliera "a recupero", laddove in alcuni giorni si lavori meno di otto ore. In ogni caso, la media di ore di lavoro, rilevata nell'arco di tre settimane consecutive, deve essere pari a otto ore al giorno e 48 ore a settimana, con il vincolo di un massimo di 9 ore al giorno.

Altre eccezioni sono: lavoro urgente alle macchine utensili, cause di forza maggiore, lavorazione continue di processo (es. altoforno).

Sottoscritta nel 1921, la Convenzione non è mai stata emendata ed è tuttora vigente. Diversamente da altri protocolli della OIL in materie analoghe, come la Convenzione inerente al lavoro forzato minorile del 2014, il Parlamento Europeo non ha mai recepito la Convenzione in una Direttiva.

Tra i Paesi europei che hanno ratificato questa Convenzione vi sono Belgio, Bulgaria, Grecia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Romania, Slovacchia, Spagna, Portogallo.

Le novità delle Direttive UE n. 93/104/CE, 2000/34/CE e 2003/88/CE Il decreto n.66/2003, in attuazione delle Direttive citate, ha modificato la precedente normativa del '23 apportando notevoli cambiamenti, abrogando tutti i limiti alle ore di straordinario giornaliero, settimanale, annuale. Ha introdotto il concetto di orario medio, in base al quale il datore deve pagare la maggiorazione per lavoro straordinario, oltre un certo monte ore per periodo, non più per tutte le ore che superano le 8 giornaliere, introducendo per la prima volta il concetto di pausa giornaliera.

Superando la nozione di orario medio, la più recente Direttiva 2003/88/CE dispone che: CAPO 2 ART 3: “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive.” CAPO 2 ART 5: “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all'articolo 3.” In base all'art. 16, “gli Stati membri possono prevedere per l'applicazione dell'articolo 5 (riposo settimanale), un periodo di riferimento non superiore a 14 giorni”; Capo 2 ART 6: ” (…) in funzione degli imperativi di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori: la durata media dell'orario di lavoro per ogni periodo di 7 giorni non deve superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.” CAPO 2 Art.8: “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché (…) i lavoratori notturni il cui lavoro comporta rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali non lavorino più di 8 ore nel corso di un periodo di 24 ore ”

Disciplina giuridica nel mondo

Italia Per lungo tempo la disciplina sull'orario di lavoro è stata dettata dal regio decreto del 10 settembre 1923, n. 1955 e dal regio decreto legge 15 marzo 1923 n. 692, convertito in legge 17 aprile 1925 n. 473, che fissava in 8 ore giornaliere e 48 ore settimanali il tetto massimo di esigibilità del lavoro.Art. 1 comma 1 R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692. Lo stesso provvedimento si preoccupava di fissare dei limiti anche al lavoro straordinario, rispettivamente in 2 ore giornaliere e 12 ore settimanali.Art. 5 comma 1 R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692.

Il 29 maggio 1937, attraverso il Regio Decreto-Legge n. 1768 (convertito in legge il 13 gennaio 1938), la settimana lavorativa fu ulteriormente ridotta a 40 ore, con una conseguente riduzione del salario (già nel 1934, la settimana ridotta era stata introdotta per alcuni settori lavorativi, ma fu sospesa nel 1936, dovendo far fronte alle sanzioni economiche per la guerra in Etiopia). Nel 1940, per via delle spese belliche che l'Italia avrebbe affrontato, a causa dell'entrata in guerra, fu emanata la legge n. 1109 del 16 Luglio, che provocò il ritorno in vigore del limite settimanale di 48 ore lavorative. L'art. 2107 del codice civile italiano, a sua volta, fa rinvio a leggi speciali e alla contrattazione collettiva la determinazione temporale della giornata e della settimana lavorativa.

Dopo la nascita della Repubblica Italiana la Costituzione non fornì alcuna definizione di orario di lavoro né pone limiti, l'art. 36 comma 2 si limita a rinviare alla legge la fissazione di un tetto massimo di durata giornaliera. La legge 24 giugno 1997, n. 196, seguendo le linee guida tracciate dalla prassi della contrattazione collettiva, ha posto un tetto all'orario settimanale di lavoro di massimo di n. 40 ore settimanaliArt. 13 comma 1 legge 24 giugno 1997 n. 196 ed in n. 8 giornaliere.

Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, emanato in attuazione delle direttive dell'unione europea n. 93/104/CE e 2000/34/CE, ha abrogato parte della legge 196/1997 nonché apportato significative modifiche alla disciplina generale dell'orario di lavoro. Ai sensi della predetta norma, l'orario è definito come:

Il disegno di legge n. 1167-B del 2010 convertito in legge 4 novembre 2010 n. 183pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 262 del 9 novembre 2010 - suppl. ord. n. 243) (cosiddetto collegato lavoro) ha introdotto alcune novità, snellendo tra l'altro notevolmente il regime sanzionatorio per alcune attività lavorative.Art. 7 comma 1 legge 4 novembre 2010 n. 183.

Soggetti destinatari Esso trova applicazione generale per tutti i tipi di contratti lavorativi, compreso il settore pubblico nonché apprendisti maggiorenni, con alcune eccezioni relative al lavoro di:

gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/CE; personale di volo d'aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE; personale scolastico; lavoratori minorenni; Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; forze armate italiane; forze di polizia italiane;

Sono inoltre esclusi i lavoratori il cui orario di lavoro, a causa dell'attività lavorativa svolta, non è predeterminato, o è lasciato alla determinazione del lavoratore:

dirigenti personale direttivo di aziende personale avente potere decisionale autonomo personale addetto alla manodopera familiare (lavoro domestico) lavoratori nel settore liturgico lavoro a domicilio telelavoro

I lavoratori a bordo di navi da pesca marittime godono di un regime differenziato, come sancito dall'art. 18 del d.lgs. 66/2003.

In questi casi la durata di lavoro media è di 48 ore settimanali calcolate su un periodo di riferimento di un anno. Il numero massimo consentito a bordo è di 14 ore riferito ad una giornata lavorativa o in alternativa di 72 ore settimanali. L'orario di riposo deve essere di non meno 10 ore riferito ad una giornata lavorativa o in alternativa di 77 ore settimanali.

Definizione di settimana lavorativa Non esiste una nozione rigida di settimana lavorativa, pertanto è da considerare tale ogni periodo di sette giorni. I datori di lavoro hanno la facoltà di far decorrere la settimana stessa a partire da qualsiasi giorno, oppure di considerare settimana lavorativa quella stabilita dal calendario - dal lunedì alla domenica.

Generalmente l'ampiezza della settimana è disciplinata dai CCNL di categoria.

Articolazione dell'orario di lavoro giornaliero Nella nuova legge non viene definito esplicitamente il limite massimo della durata del lavoro giornaliero, bensì solo di quello settimanale. Viene posto un limite massimo all'orario di lavoro giornaliero, 12 ore complessive, derivanti da un vincolo da rispettare per ogni giorno di lavoro diventano una media riferita a un periodo di 4 mesi. Il limite giornaliero, comprensivo di straordinari, si deduce solo indirettamente, in base all'art. 7 che stabilisce che «il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni 24 ore».

Deroghe al limite di 13 ore giornaliere Nemmeno il limite di 13 ore è tassativo. La contrattazione collettiva o aziendale, il Ministro per decreto possono derogare il limite giornaliero di 13 ore, purché sia compensato da un orario inferiore nelle settimane successive o da riposi compensativi (art. 17).

La previsione di tale deroga configurerebbe secondo alcuni una palese violazione del 2º comma dell'art 36 Costituzione, il quale attribuisce alla legge il compito di stabilire la durata massima della giornata, oltre a non essere previsto nella Direttiva 2003/88/Ce che prevede (art. 16) un periodo di riferimento per il riposo settimanale (14 giorni) e la durata massima settimanale (48 ore medie in 4 mesi), mentre resta tassativo e inderogabile (non sulla base di una media in un periodo di riferimento) il limite delle ore giornaliere.

Eccezioni L'art. 16 del d.lgs. nº 66/2003 prevede espressamente che la disciplina sull'orario settimanale non si applichi nei seguenti casi: le fattispecie previste dall'articolo 4 del regio decreto-legge 15 marzo 1923 nº 692 e successive modifiche; le fattispecie di cui al regio decreto 10 settembre 1923, nº 1957, e successive modifiche, alle condizioni ivi previste, e le fattispecie di cui agli articoli 8 e 10 del regio decreto 10 settembre 1923, nº 1955; le industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in mare che in terra, di posa di condotte ed installazione in mare; le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia elencate nella tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, nº 2657, e successive modificazioni ed integrazioni, alle condizioni ivi previste; i commessi viaggiatori o piazzisti; il personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto per via terrestre; gli operai agricoli a tempo determinato; i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti da aziende editrici di giornali, periodici e agenzie di stampa, nonché quelli dipendenti da aziende pubbliche e private esercenti servizi radiotelevisivi; il personale poligrafico, operai ed impiegati, addetto alle attività di composizione, stampa e spedizione di quotidiani e settimanali, di documenti necessari al funzionamento degli organi legislativi e amministrativi nazionali e locali, nonché alle attività produttive delle agenzie di stampa; il personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva gestiti da aziende pubbliche e private; i lavori di cui all'articolo 1 della legge 20 aprile 1978, nº 154, e all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, nº 559;